Sentenza n. 987/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza n. 1218 del 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Bis.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha preso atto della dichiarazione degli appellanti e ha dichiarato l'appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di merito relativi alla legittimità dell'annullamento in autotutela della denuncia di inizio attività. Le spese del grado d'appello sono state integralmente compensate, poiché Roma Capitale non si è opposta alla richiesta degli appellanti.
Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l'annullamento d'ufficio di una denuncia di inizio attività edilizia
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 1218 del 2024, che aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale, ai sensi dell'art. 21-nonies della l. n. 241/1990, aveva annullato in autotutela una denuncia di inizio attività presentata per la realizzazione di un intervento di ampliamento edilizio ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 21/2009. Nel corso del giudizio d'appello, gli appellanti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione e hanno chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese. Roma Capitale non si è opposta.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
La norma è indicata quale base giuridica dell'annullamento d'ufficio della denuncia di inizio attività da parte di Roma Capitale; la sentenza non ne esamina i presupposti, poiché dichiara l'appello improcedibile.
art. 3 l.r. n. 21/2009
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'intervento edilizio di ampliamento oggetto della denuncia di inizio attività; la sentenza non ne esamina l'applicazione.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte appellante di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse, quando tale sopravvenienza sia presa in considerazione dal giudice e non vi siano opposizioni delle altre parti.
- In caso di improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non esamina i motivi di merito relativi alla legittimità dell'atto amministrativo o della sentenza impugnata.
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