Sentenza n. 415/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 419/2023, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale di un'istanza di sanatoria edilizia in materia di condono, relativa all'ampliamento di una cucina di un'abitazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Puglia n. 419/2023, che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale dell'istanza di condono edilizio relativa all'ampliamento di 5,80 mq della cucina di una villetta unifamiliare. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 35 della legge n. 47/1985 e dell'art. 32, comma 37, del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, sostenendo che il decorso del termine previsto dalla legge avrebbe determinato il silenzio-assenso e che l'unico ostacolo alla sua formazione sarebbe stata la radicale estraneità della domanda al modello legale. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 1, 3 e 10-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, censurando il mancato esame delle osservazioni presentate tardivamente in sede procedimentale. Con il terzo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 33 della legge n. 47/1985, dell'art. 32, commi 26 e 27, della legge n. 326/2003, dell'art. 2 della legge regionale n. 28/2003 e dell'art. 51 della legge regionale n. 56/1980, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Hanno contestato sia l'assenza di prova dell'ultimazione dell'ampliamento anteriormente all'imposizione del vincolo, sia la natura asseritamente temporanea e non ostativa del vincolo di inedificabilità previsto per la fascia di 300 metri dal demanio marittimo. A sostegno della datazione dell'opera hanno richiamato una variazione catastale del 18 gennaio 2000, ritenuta però inidonea a dimostrare la realizzazione dell'ampliamento anteriormente al 1980.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la presenza di un vincolo sull'area, indipendentemente dalla sua natura assoluta o relativa, comporti l'insanabilità ex lege degli abusi maggiori e impedisca la formazione del silenzio-assenso quando la domanda riguardi una fattispecie non condonabile e quindi non aderente al modello normativo astratto. Il decorso del termine non può dunque perfezionare un titolo tacito in presenza di una preclusione legale alla condonabilità. Il precedente invocato dalle appellanti è stato ritenuto non pertinente perché relativo a una fattispecie priva dell'elemento ostativo costituito dal vincolo paesaggistico. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto che la natura vincolata del diniego renda il vizio partecipativo non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, poiché, anche se il Comune avesse esaminato le osservazioni tardive, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. La censura è stata inoltre ritenuta infondata per effetto dell'insussistenza del silenzio-assenso. Quanto al terzo motivo, il Collegio ha rilevato anzitutto che la variazione catastale del 2000 non dimostra che l'ampliamento fosse stato realizzato nel 1978, anteriormente all'imposizione del vincolo, sicché le appellanti non hanno assolto l'onere probatorio sulla data di ultimazione dell'opera. Ha poi affermato che il vincolo di inedificabilità assoluta entro la fascia di 300 metri dal confine del demanio marittimo, previsto dall'art. 51, primo comma, lett. f), della legge regionale pugliese n. 56/1980, anche se temporaneo, rientra tra i vincoli preclusivi del condono ai sensi dell'art. 33 della legge n. 47/1985. Le spese sono state poste a carico solidale delle appellanti, liquidate in euro 4.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 35 l. 47/1985
Richiamato dalle appellanti in relazione alla disciplina del procedimento di condono; la censura fondata su tale disposizione è stata respinta.
art. 33 l. 47/1985
Il vincolo di inedificabilità assoluta previsto dalla normativa regionale per la fascia di 300 metri dal demanio marittimo rientra tra i vincoli preclusivi del condono ai sensi di questa disposizione, anche se il vincolo è temporaneo.
art. 32, commi 26 e 27, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
La disciplina del terzo condono non consente la sanatoria di abusi maggiori realizzati in area soggetta a vincolo ostativo.
art. 32, comma 37, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Il silenzio-assenso presuppone una domanda almeno aderente al modello normativo astratto; non può formarsi quando la condonabilità dell'abuso è radicalmente preclusa dalla legge per la tipologia dell'intervento e per il vincolo gravante sull'area.
art. 51, primo comma, lett. f), l.r. Puglia n. 56/1980
Prevede il divieto di edificazione entro la fascia di 300 metri dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più elevato sul mare; tale vincolo è ostativo al condono anche se di carattere temporaneo.
art. 10-bis l. 241/1990
Il mancato esame delle osservazioni al preavviso di diniego non determina l'annullabilità del diniego quando l'amministrazione esercita un potere vincolato e il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il vizio di partecipazione procedimentale è non invalidante quando, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 2 l.r. Puglia n. 28/2003
Richiamato dalle appellanti nell'ambito della contestazione della disciplina regionale del vincolo; la censura è stata respinta.
Massime di principio
- La presenza di un vincolo sull'area, sia esso assoluto o relativo, preclude ex lege il condono degli abusi maggiori quando ricorrano i presupposti previsti dalla disciplina del condono; in tale situazione il diniego è espressione di attività vincolata.
- Il silenzio-assenso previsto per le istanze di condono non può formarsi quando la domanda riguarda una fattispecie la cui condonabilità è radicalmente esclusa dalla legge: l'istanza deve essere almeno aderente al modello normativo astratto, non essendo sufficiente il mero decorso del termine procedimentale.
- Il vincolo di inedificabilità assoluta entro la fascia di 300 metri dal confine del demanio marittimo previsto dalla normativa regionale pugliese è ostativo al condono ai sensi dell'art. 33 della legge n. 47/1985 anche quando abbia carattere temporaneo.
- Il vizio derivante dal mancato esame delle osservazioni procedimentali non comporta l'annullabilità di un diniego vincolato quando sia palese che, anche considerando tali osservazioni, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
- La produzione di una variazione catastale riferita a una data successiva all'imposizione del vincolo non dimostra l'ultimazione dell'opera in epoca anteriore al vincolo e non assolve l'interessato dall'onere di provare la data utile ai fini del condono.
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