Cassazione Civile, Ordinanza n. 11839/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite origina da un avviso di accertamento emesso per il periodo d'imposta 2011, formalmente riferito a una società cooperativa, ma notificato a una persona fisica ritenuta dall'Ufficio coinvolta nella gestione e nelle operazioni contestate. L'Ufficio, sulla base di p.v.c. della Guardia di Finanza e di movimentazioni bancarie e irregolarità contabili, aveva contestato maggiori ricavi e omessa contabilizzazione di operazioni attive, con recuperi a fini IRES, IRAP e IVA. Il contribuente aveva sostenuto che l'atto fosse inesistente o comunque illegittimamente imputato a lui, poiché le violazioni sarebbero state ascrivibili alla sola società; aveva inoltre dedotto la violazione dell'art. 7 del d.l. 269/2003 e la decadenza dell'azione accertatrice. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo insussistente la legittimazione passiva della persona fisica. In appello l'Agenzia aveva insistito sulla possibilità di imputare le violazioni all'amministratore in base agli elementi indiziari raccolti e all'art. 2 del d.lgs. 472/1997. In cassazione l'Agenzia ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserita errata valutazione delle prove; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c.; 4) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 d.l. 269/2003, 2 d.lgs. 472/1997, 2729 e 2697 c.c. per avere escluso l'imputazione personale delle sanzioni. Il controricorrente ha proposto ricorso incidentale condizionato per omessa pronuncia sul difetto di legittimazione passiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondato il primo motivo e inammissibili o infondati gli altri. Ha considerato assorbito il ricorso incidentale del contribuente. La decisione della CTR è stata confermata: la responsabilità per le violazioni tributarie commesse dalla società resta, di regola, in capo alla persona giuridica; la responsabilità personale dell'amministratore può essere affermata solo se risulti che egli abbia agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando la società come schermo. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la CTR avesse motivato in modo non apparente e che le censure dell'Ufficio mirassero solo a una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione nullità processuali, ma non di ottenere una rivalutazione del merito o delle prove sotto forma di vizio motivazionale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non copre il semplice mancato apprezzamento di elementi istruttori o una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 36 d.lgs. 546/1992
la motivazione della sentenza tributaria deve rendere comprensibile il thema decidendum e la ratio decidendi; nella specie la CTR ha soddisfatto tale requisito.
art. 111 Cost.
la motivazione deve rispettare il minimo costituzionale; una motivazione concisa ma intellegibile non è apparente se consente di ricostruire il percorso logico del निर्णय.
art. 132, n. 4, c.p.c.
la sentenza è nulla solo in caso di mancanza o apparenza della motivazione, non quando la motivazione sia sintetica ma chiara.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione, ritenuta nel caso concreto non mancante.
art. 115 c.p.c.
il principio del libero convincimento attiene alla valutazione di merito delle prove e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
art. 116 c.p.c.
la censura è inammissibile quando si traduce nella richiesta di una diversa lettura delle prove; è configurabile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto o ponga a base della decisione prove inesistenti.
art. 7 d.l. 269/2003
il principio applicato è quello della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie commesse dalla società; la deroga in favore della responsabilità personale dell'amministratore opera solo se questi abbia agito nel proprio esclusivo interesse usando la società come schermo.
art. 2 d.lgs. 472/1997
richiamato dall'Ufficio a sostegno dell'imputazione delle violazioni alla persona fisica, ma ritenuto non decisivo in presenza della disciplina speciale dell'art. 7 d.l. 269/2003 come interpretata dalla Corte.
art. 2727 c.c.
in tema di presunzioni semplici, la censura in cassazione è ammissibile solo per errori nella corretta sussunzione dei fatti nei criteri normativi della presunzione, non per contestare la mera plausibilità del ragionamento del giudice di merito.
art. 2729 c.c.
i requisiti di gravità, precisione e concordanza vanno apprezzati globalmente dal giudice di merito; la loro valutazione non può essere sostituita in cassazione con una diversa lettura degli indizi.
art. 2697 c.c.
richiamato unitamente alle norme sulle presunzioni, ma la Corte ha escluso che vi fosse un errore nel riparto dell'onere della prova tale da integrare una violazione di legge.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
per il vizio di omesso esame il ricorrente deve indicare specificamente il dato testuale o extratestuale da cui emerge il fatto decisivo e il modo in cui esso è stato discusso.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come norma che impone l'onere di deposito/individuazione dei documenti e dei fatti rilevanti posti a fondamento della censura.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando non consente di individuare il thema decidendum e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione sintetica ma coerente e intellegibile supera il controllo del minimo costituzionale.
- In cassazione non è consentito trasformare una doglianza sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in una richiesta di nuova valutazione delle prove: il sindacato di legittimità non si estende al merito dell'apprezzamento probatorio.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, che sia stato realmente trascurato; non basta lamentare che il giudice non abbia valorizzato tutti gli elementi istruttori.
- In tema di presunzioni semplici, la censura di legittimità è ammissibile solo se il giudice abbia applicato in modo scorretto i criteri legali di gravità, precisione e concordanza; non è invece ammessa una diversa lettura degli indizi.
- Per le sanzioni tributarie relative a violazioni commesse nell'ambito di una società, la regola è la riferibilità alla persona giuridica; la responsabilità personale dell'amministratore richiede la prova che egli abbia agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l'ente come schermo.
- Quando il giudice di merito ritiene assorbente una questione di diritto sulla riferibilità soggettiva della sanzione, gli elementi indiziari invocati dalla parte pubblica possono diventare giuridicamente irrilevanti se non incidono sul presupposto della responsabilità personale individuato dalla norma applicata.
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