Cassazione Civile, Ordinanza n. 06728/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia origina dai danni strutturali subiti da un villino di proprietà della famiglia Boschetti a seguito degli scavi per la galleria stradale "Onofri", eseguiti con uso di esplosivi nell'ambito dei lavori per la superstrada Orte-Ravenna. In primo grado era stata affermata la responsabilità della società esecutrice dei lavori e riconosciuto un risarcimento; in appello la liquidazione era stata rideterminata. Dopo un primo ricorso per cassazione, la causa era stata rinviata alla Corte d'appello per il riesame di alcune voci di danno, in particolare il danno da deprezzamento dell'immobile, il danno per la mancata utilizzazione della cantina e il danno non patrimoniale da disagio abitativo. Con la sentenza poi impugnata, la Corte d'appello ha liquidato complessivamente oltre 245 mila euro per i lavori di ripristino e 50 mila euro per la perdita di utilizzabilità della cantina, ma ha escluso il deprezzamento commerciale e ha riconosciuto solo 10 mila euro per il disagio abitativo. I ricorrenti hanno denunciato: motivazione apparente e omesso esame nella valutazione delle consulenze tecniche; violazione del principio di integralità del risarcimento e delle norme sulla liquidazione del danno; errata esclusione del deprezzamento dell'immobile; erronea quantificazione del danno da disagio abitativo; e, infine, errori nella liquidazione e compensazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55/2014 e dell'art. 92 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, ha rigettato il terzo, il quarto, l'ottavo e il nono, e ha accolto il quinto, il sesto, il settimo e il decimo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, per un nuovo esame delle voci di danno relative al deprezzamento dell'immobile, al disagio abitativo e alla regolazione delle spese di lite, oltre che per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La Corte distingue tra vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi, valutando i motivi secondo la loro effettiva sostanza.
art. 1223 c.c.
Il risarcimento deve coprire il danno conseguenza, ma la relativa applicazione resta ancorata agli accertamenti di fatto del giudice di merito.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa del danno è ammessa, ma deve essere sorretta da parametri oggettivi o comunque esplicitati; in mancanza si configura vizio di motivazione e violazione della norma.
art. 2056 c.c.
Nel danno aquiliano il criterio di liquidazione segue i principi degli artt. 1223 e 1226 c.c.
art. 2058 c.c.
La Corte richiama la regola del risarcimento in forma specifica e il suo coordinamento con l'integralità del ristoro.
art. 86 c.p.c.
Una delle ricorrenti è intervenuta in proprio come avvocato difensore ai sensi di tale disposizione.
art. 92 c.p.c.
La compensazione, anche parziale, delle spese richiede le condizioni previste dalla norma e una specifica motivazione; la mera riduzione dell'accoglimento della domanda non basta.
art. 111 Cost.
La motivazione non può scendere sotto il minimo costituzionale; una liquidazione apodittica o tautologica integra vizio motivazionale.
d.m. n. 55 del 2014
La liquidazione degli onorari va effettuata in coerenza con i parametri applicabili allo scaglione di valore della controversia.
Massime di principio
- La liquidazione equitativa del danno deve essere ancorata a criteri riconoscibili e verificabili: non è sufficiente una formula apodittica o tautologica, specie quando si discosti dalle risultanze peritali o non espliciti il percorso logico seguito.
- Quando la censura riguarda la valutazione delle consulenze tecniche e degli elaborati di parte, il vizio è configurabile solo se il giudice ometta davvero l'esame di un fatto decisivo o aderisca acriticamente a una sola perizia senza confronto; se invece le consulenze risultano esaminate e la scelta è motivata, il sindacato di legittimità non può sostituirsi al merito.
- Il danno da deprezzamento commerciale di un immobile può coesistere con il costo dei lavori di ripristino: il semplice reintegro materiale delle condizioni originarie non esclude, di per sé, una residua perdita di valore di mercato che deve essere specificamente indagata.
- Il danno non patrimoniale da disagio abitativo, se riconosciuto in via equitativa, deve tener conto delle concrete modalità e della durata del pregiudizio subito dai singoli aventi diritto, non potendo essere liquidato in modo indifferenziato e senza spiegare i criteri di quantificazione.
- La compensazione delle spese di lite, anche parziale, non può essere giustificata dal solo ridimensionamento quantitativo dell'accoglimento della domanda: occorre la ricorrenza delle ulteriori condizioni di legge e una motivazione specifica.
- Ai fini della liquidazione degli onorari processuali, il valore della causa va determinato in base alla concreta utilità economica riconosciuta o controversa, con applicazione del relativo scaglione tariffario.
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