Cassazione Penale, Sentenza n. 30907/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto perché è stato prodotto certificato di morte dell'imputato che attesta il decesso avvenuto il 26/07/2021, antecedente all'ordinanza impugnata. Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata per estinzione del reato per morte dell'imputato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore impugna l'ordinanza con cui la Corte d'Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'atto di appello per aspecificità dei motivi, ravvisando una violazione dell'art. 581 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen.
La norma è stata interpretata dalla Corte d'Appello come fondamento per dichiarare l'inammissibilità dell'appello quando i motivi sono aspecifici; nel caso, tuttavia, la Corte di legittimità ha annullato l'ordinanza per sopravvenuta estinzione del reato dovuta alla morte dell'imputato
Massime di principio
- La morte dell'imputato estingue il reato e, quando comprovata, determina l'annullamento senza rinvio degli atti decisori relativi alla responsabilità penale, indipendentemente da vizi procedurali precedentemente rilevati.
- Se il ricorso o l'impugnazione incontra un'ordinanza di inammissibilità per aspecificità dei motivi (richiamando art. 581 c.p.p.), tale valutazione resta valida, ma può essere superata dall'accertamento di fatti sopravvenuti che estinguono il reato (es. decesso).
- È opportuno che la parte o il difensore informino tempestivamente l'autorità giudicante della morte dell'imputato e producano il relativo certificato anagrafico, poiché ciò interrompe il proseguimento del processo penale e comporta conseguenze decisive sugli atti impugnati.
- Quando l'estinzione del reato sopravviene prima della decisione impugnata, la Corte di legittimità può annullare senza rinvio l'atto impugnato perché non resta oggetto controverso da decidere sul piano della responsabilità penale.
- In fase di appello è fondamentale specificare i motivi di gravame in conformità all'art. 581 c.p.p.; l'aspecificità può portare a inammissibilità, ma non preclude effetti diversi se sopravvengono cause estintive del reato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30771/2023 del 17/07/2023
- Sentenza penale · 17 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30772/2023 del 17/07/2023
- Sentenza penale · 17 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30773/2023 del 17/07/2023
- Sentenza penale · 17 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30774/2023 del 17/07/2023
- Sentenza penale · 17 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30775/2023 del 17/07/2023
- Sentenza penale · 17 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30776/2023 del 17/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →