Cassazione Civile, Ordinanza n. 15684/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per maggiori IRES, IRAP e IVA relativi all'anno d'imposta 2009, emesso nei confronti di una società ritenuta coinvolta in una frode carosello e notificato al soggetto che aveva rivestito la carica di rappresentante della società e che, secondo l'Ufficio, era anche autore materiale delle violazioni. Dopo il trasferimento delle quote sociali e la nomina di un nuovo amministratore, l'Amministrazione ha sostenuto che la cessione fosse inopponibile perché il cessionario sarebbe stato un mero prestanome e che il precedente amministratore fosse rimasto dominus occulto della società. I giudici di merito hanno invece escluso la prova di tale assunto, valorizzando la pregressa inattività della società, la comunicazione della cessione alla Camera di Commercio e gli esiti delle indagini penali, dai quali risultavano altri soggetti come effettivi gestori della cartiera. In cassazione l'Agenzia ha dedotto due motivi: 1) violazione dell'art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., per non avere la CTR valutato complessivamente gli indizi che avrebbero dimostrato la natura simulatoria o elusiva della cessione e la permanenza del ricorrente quale amministratore di fatto; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e art. 360, n. 4 c.p.c., per asserita mancata risposta alle censure sull'inopponibilità della cessione e per il richiamo ritenuto incongruo alle risultanze penali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la CTR ha correttamente applicato i principi in tema di abuso del diritto/elusione, onere della prova e presunzioni, valorizzando circostanze concrete idonee a escludere la prova del disegno elusivo e della permanenza del contribuente nella gestione della società. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione apparente, rilevando che la sentenza impugnata esponeva una motivazione graficamente esistente, comprensibile e sufficiente a rendere percepibile la ratio decidendi. Il ricorso dell'Agenzia è stato quindi rigettato, con condanna alle spese in favore del controricorrente.
Norme richiamate
art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973
La norma è richiamata quale base della contestazione antielusiva; la Corte ribadisce che l'Amministrazione deve provare il disegno elusivo e le modalità di manipolazione negoziale, mentre il giudice di merito può escluderne l'applicazione se mancano elementi fattuali idonei a sostenere l'operazione abusiva.
art. 35 d.P.R. n. 633 del 1972
È menzionato per escludere che sull'ex amministratore gravasse l'obbligo di comunicare la cessione all'Agenzia, essendo tale onere riferito al titolare attuale dell'impresa.
art. 7 d.P.R. n. 605 del 1973
È richiamato per affermare che la comunicazione della cessione alla Camera di Commercio era idonea a far sorgere l'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle Entrate.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il paradigma del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge; non consente di rivalutare il merito della ricostruzione fattuale o di sostituire una diversa lettura delle presunzioni e delle prove.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare solo vizi processuali o anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti, non il semplice dissenso sulla sufficienza della motivazione.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte afferma che la CTR aveva una motivazione graficamente esistente e comprensibile, sicché non ricorreva la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 2697 c.c.
La violazione della norma si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando contesti la valutazione delle prove o degli indizi compiuta dal giudice di merito.
art. 2727 c.c.
Norma richiamata insieme all'art. 2729 c.c. in tema di presunzioni semplici.
art. 2729 c.c.
La Corte ribadisce che la falsa applicazione si ha solo se il ragionamento presuntivo è sussunto erroneamente nei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non basta prospettare una diversa lettura degli elementi indiziari.
art. 132, n. 4, c.p.c.
È il parametro generale della motivazione della sentenza; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la nullità ricorre solo in caso di motivazione mancante o apparente.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Norma sul rito camerale in cassazione, richiamata per la trattazione del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma sul procedimento camerale accelerato in cassazione, richiamata per la fissazione della causa in camera di consiglio.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per chiarire che il cattivo apprezzamento delle prove non integra di regola il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, salvo omissione effettiva di un fatto storico rilevante.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato anche in relazione alla motivazione apparente, come ipotesi di nullità della sentenza.
Massime di principio
- In materia tributaria, l'operazione può essere qualificata come abusiva o elusiva solo se l'Amministrazione prova che il fine fiscale è l'elemento predominante e assorbente, insieme alle modalità di alterazione degli schemi negoziali; se la vicenda è spiegabile anche con ragioni economiche non fittizie, il divieto non opera.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte errata; non quando si contesta il modo in cui il giudice ha valutato le prove o gli indizi raccolti.
- La censura sulla presunzione semplice è ammissibile per falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. solo se il ricorrente indica specificamente in che modo il ragionamento del giudice di merito abbia travalicato i requisiti di gravità, precisione e concordanza; una richiesta di rivalutazione del fatto resta estranea al sindacato di legittimità.
- Gli elementi emersi in sede penale possono essere utilizzati nel giudizio tributario come indizi, purché siano sottoposti a vaglio critico e non recepiti acriticamente.
- La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione manca del tutto o è obiettivamente incomprensibile; non basta che la parte soccombente reputi insufficiente o non condivisibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15655/2023 del 05/06/2023
- ordinanza_civile · 5 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15658/2023 del 05/06/2023
- ordinanza_civile · 5 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15659/2023 del 05/06/2023
- ordinanza_civile · 5 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15660/2023 del 05/06/2023
- ordinanza_civile · 5 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15663/2023 del 05/06/2023
- ordinanza_civile · 5 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15665/2023 del 05/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →