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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18466/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per lesioni aggravate commesse da più persone riunite ai danni di Liborio Parello, nell'ambito di un'aggressione avvenuta nel passeggio n.3 della casa circondariale di Agrigento. Gli argomenti di impugnazione contestavano: l'acquisizione e l'utilizzo del verbale di dichiarazioni spontanee della persona offesa senza consenso delle parti; vizi di motivazione e difetti di valutazione della prova in relazione alla deposizione del teste di polizia giudiziaria Lo Cascio (contraddizioni, incertezze, diversità rispetto alle dichiarazioni immediate del Parello); l'incompatibilità delle lesioni con l'ipotesi di pestaggio; la sussistenza dell'aggravante "più persone riunite"; l'aumento di otto mesi per recidiva; profili di dosimetria della pena e una questione di legittimità costituzionale dell'art. 582 c.p. (in relazione all'art. 585 c.p.) rispetto agli artt. 3, 27 e 111 Cost.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. In particolare: il primo motivo di Parrino è stato ritenuto manifestamente infondato perché la sentenza territoriale aveva basato la decisione su elementi diversi dalle sole dichiarazioni della persona offesa (ponendo rilievo sulla deposizione del teste Lo Cascio); gli altri motivi di entrambi i ricorrenti sono stati dichiarati inammissibili in quanto nella sostanza chiedevano una rivalutazione del materiale probatorio, operazione vietata in sede di legittimità (richiamo all'art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.). La Corte ha confermato la valutazione sull'aggravante della più persone riunite, ha ritenuto legittima la valutazione della recidiva e la dosimetria della pena come esercizio di discrezionalità del giudice di merito; la questione di incostituzionalità dell'art. 582 c.p. è stata ritenuta manifestamente infondata. Per effetto dell'inammissibilità, è stata pronunciata la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiami ai limiti formali dei motivi di ricorso; indica i limiti entro cui sono stati esposti i motivi in cassazione

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; procedimento formale di trasmissione delle conclusioni

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita il sindacato in cassazione: non è consentita la mera rivalutazione della prova o la confutazione del significato assegnato dagli organi di merito; la censura deve far emergere vizi della motivazione rilevanti per la legittimità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che permette la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dei ricorsi; applicata per stabilire l'importo di euro 3.000,00

  • art. 582 cod. pen.

    Norma sulle lesioni personali aggravate (comportamenti da più persone riunite): la Corte ha ritenuto fondata la valutazione legislativa che giustifica un trattamento sanzionatorio più severo per il maggiore disvalore sociale

  • art. 585 cod. pen.

    Richiamato rispetto alla doglianza costituzionale proposta, in relazione alla disciplina delle lesioni più gravi; la Corte ha ritenuto infondata la questione costituzionale sollevata

  • artt. 3, 27, 111 Cost.

    Articoli costituzionali evocati nella questione di legittimità (uguaglianza, principi della pena e giusto processo); la Corte ha ritenuto che l'eventuale disparità di trattamento è giustificata dal maggiore disvalore sociale dell'azione collettiva

  • art. 132 e art. 133 cod. pen.

    Principi di determinazione della pena e di dosimetria: la Corte ha ricordato che la fissazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo per illogicità o palese arbitrarietà

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non ammette una rivalutazione nel merito della prova: le censure che consistono nel rimproverare una diversa interpretazione di singoli brani probatori sono normalmente inammissibili
  • L'utilizzo delle dichiarazioni della persona offesa è ammissibile se non costituisce la sola base della condanna e se la decisione poggia su altri elementi ritenuti credibili dal giudice
  • Contraddizioni o incertezze nella deposizione di un testimone non impongono automaticamente l'annullamento della decisione, salvo che emergano vizi di motivazione tali da rendere la valutazione illogica o priva di fondamento
  • La circostanza aggravante "commesso da più persone riunite" può essere confermata quando la ricostruzione processuale dimostri un maggior pericolo per il bene tutelato e non è facilmente superabile con mere contestazioni formali
  • La valutazione della recidiva e la dosimetria della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per illogicità, contraddittorietà o palese arbitrarietà
  • Le questioni costituzionali che mirano a contestare la diversa gravità sanzionatoria per motivi esterni al bene protetto (es. maggiore disvalore sociale) sono difficilmente accolte se l'ordinamento mostra una ragionevole giustificazione per la differenziazione

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