Sentenza n. 189/2026 - Brescia, Sezione 2
per la dichiarazione di nullità nonché per l’annullamento della Convenzione in data 14 gennaio 2022 sottoscritta dalla Prefettura di Brescia, dall'Ufficio d'Ambito della medesima Provincia e dalla società Acque Bresciane S.r.l.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Convenzione del 14 gennaio 2022 per la progettazione definitiva e l’esecuzione della soluzione di collettamento e depurazione Gavardo-Montichiari
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha chiesto la dichiarazione di nullità e l’annullamento della Convenzione sottoscritta dal Commissario straordinario, dall’Ufficio d’Ambito e dal gestore del servizio idrico integrato. Ha dedotto, anzitutto, l’illegittimità derivata dagli atti già impugnati con un precedente ricorso. Ha poi denunciato sviamento di potere, sostenendo che il Prefetto avrebbe sottoscritto la Convenzione quale legale rappresentante della Prefettura anziché nella qualità di Commissario straordinario. Sono stati inoltre dedotti il difetto di motivazione della decisione di sottoscrivere la Convenzione, l’assenza di autorizzazione della Provincia all’operato dell’Ufficio d’Ambito, il contrasto con l’indirizzo approvato dal Consiglio provinciale e l’assenza di una formale autorizzazione degli organi societari del gestore. Il Comune ha contestato anche la violazione dell’art. 15 l. 241/1990, ritenendo che la Convenzione non disciplinasse attività di comune interesse da svolgere in collaborazione, ma attribuisse al gestore una funzione meramente ancillare rispetto al Commissario. Infine, ha censurato la clausola che prevedeva, quale condizione risolutiva espressa, la perdita della natura di organismo in house, ritenendola meramente potestativa e potenzialmente pregiudizievole per la sollecita realizzazione dell’opera. Le parti resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, l’inammissibilità per carenza di interesse, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo sussistente la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 1775/1933. Il Collegio ha affermato che tale giurisdizione ricorre per gli atti amministrativi che incidono in modo immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche, anche se adottati da autorità non istituzionalmente preposte alla loro tutela. La Convenzione e gli atti connessi riguardano la sostituzione dell’esistente sistema di collettamento sublacuale e la realizzazione di un nuovo sistema di convogliamento e depurazione delle acque reflue, con diversa localizzazione degli impianti, diverso tracciato della condotta e diverso recapito finale delle acque depurate, non più nel Lago di Garda ma nel Fiume Chiese. Le acque reflue trattate sono state ricondotte alla nozione di acque pubbliche destinate a usi di interesse generale, anche in considerazione dell’ampia nozione di servizio idrico integrato, comprensiva di fognatura e depurazione. Secondo il TAR, gli atti incidono direttamente sul decorso, sugli utilizzi e sulla destinazione finale delle acque e disciplinano una forma di regimazione delle acque pubbliche consistente nel loro convogliamento e trattamento. Le ricadute urbanistiche, ambientali ed espropriative sono state ritenute strumentali e non idonee a radicare la giurisdizione amministrativa ordinaria. Il Collegio ha escluso inoltre che la natura convenzionale dell’atto possa sottrarre la controversia alla giurisdizione del TSAP, poiché l’accordo non elimina la necessità del giudice specializzato quando l’atto incide direttamente sull’uso delle acque pubbliche. Le ulteriori eccezioni e i motivi di merito sono rimasti assorbiti. È stata dichiarata la possibilità di riproporre il giudizio dinanzi al TSAP, con integrale compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 1775/1933
Attribuisce al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la giurisdizione sulle controversie relative ad atti che incidono immediatamente e direttamente sul regime delle acque pubbliche, sulla loro utilizzazione o sulla realizzazione, modificazione o eliminazione di opere idrauliche.
art. 15 l. 241/1990
Invocato dal ricorrente per contestare la natura collaborativa della Convenzione; la questione non è stata esaminata nel merito per il difetto di giurisdizione.
art. 4, comma 1, lett. f), l. 36/1994
"dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue"
Rileva per ricomprendere nel servizio idrico integrato anche fognatura e depurazione, contribuendo alla qualificazione delle acque reflue trattate come acque pubbliche destinate a usi di interesse generale.
artt. 6 e 7 l. 36/1994
Richiamati per evidenziare che la disciplina del servizio idrico integrato comprende anche il trattamento e il riutilizzo delle acque reflue urbane depurate.
art. 73 c.p.a.
Richiamato con riferimento alla memoria depositata dalla difesa erariale; non costituisce la norma decisiva sul riparto di giurisdizione.
Massime di principio
- La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sussiste per gli atti amministrativi che incidono in modo immediato e diretto sul regime, sul decorso, sull’utilizzazione o sulla destinazione delle acque pubbliche, anche quando tali atti siano adottati da amministrazioni non istituzionalmente preposte alla tutela delle acque.
- Rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche gli atti relativi alla realizzazione, sostituzione, modificazione o localizzazione di opere idrauliche che disciplinano concretamente il convogliamento e la depurazione delle acque pubbliche.
- La realizzazione di un sistema di collettamento e depurazione delle acque reflue costituisce una forma di gestione e regimazione delle acque pubbliche quando il progetto determina il tracciato delle condotte, la localizzazione degli impianti e il bacino idrico di recapito finale.
- Le ricadute urbanistiche, ambientali ed espropriative di un’opera idraulica non radicano autonomamente la giurisdizione del giudice amministrativo quando tali profili siano strumentali rispetto alla questione principale, consistente nella diretta disciplina dell’uso delle acque pubbliche.
- La natura convenzionale dell’atto, sia esso un accordo tra amministrazioni o tra un’amministrazione e un soggetto privato, non esclude la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche se l’accordo incide immediatamente e non occasionalmente sull’uso delle acque pubbliche.
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