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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21945/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione di cocaina finalizzata alla cessione a terzi. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge, sostenendo che il fatto dovesse essere sussunto nell'illecito amministrativo per uso personale ex art. 75 d.P.R. 309/1990, perché non sarebbe emerso alcun accertamento specifico della polizia giudiziaria idoneo a provare la finalità di spaccio. Con il secondo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure del ricorrente mirassero, in realtà, a una nuova valutazione di merito delle risultanze istruttorie già esaminate dai giudici di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione della Corte di appello, che aveva escluso l'uso personale della sostanza valorizzando: il funzionamento della videosorveglianza posta a controllo dell'ingresso dell'abitazione; il rinvenimento di una pistola giocattolo priva di tappo rosso e munita di caricatore, collocata in prossimità del nascondiglio della droga; e le conversazioni WhatsApp dalle quali emergevano richieste di sostanza e riferimenti alla consegna del denaro in un secondo momento, indicativi della finalità di spaccio. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha richiamato il principio per cui il loro diniego può essere motivato anche solo con l'assenza di elementi positivi e che non è sufficiente il mero stato di incensuratezza. Nel caso concreto ha ritenuto legittimo il diniego, fondato sulla detenzione dell'arma giocattolo contigua al nascondiglio della droga e sull'utilizzo del sistema di videosorveglianza. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Integra il reato di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata alla cessione a terzi; la Corte ne conferma la sussistenza in base agli indici fattuali valorizzati dai giudici di merito.

  • art. 75 d.P.R. 309/1990

    Disciplina l'illecito amministrativo per uso personale; la Corte esclude che il caso concreto vi rientri, in presenza di elementi indicativi della finalità di spaccio.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi; non basta il solo stato di incensuratezza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186

    È richiamata per affermare che l'inammissibilità può essere ascrivibile a colpa del ricorrente, legittimando l'onere economico conseguente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione nel merito delle emergenze istruttorie già apprezzate dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia congrua e non manifestamente illogica.
  • La distinzione tra detenzione di stupefacente per uso personale e detenzione finalizzata allo spaccio può essere desunta da un complesso di indici fattuali convergenti, quali sistemi di controllo degli accessi, presenza di strumenti idonei a difesa del punto di cessione e conversazioni tra l'agente e terzi che rivelino richieste di droga e modalità di pagamento tipiche dello spaccio.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice dia conto dell'assenza di elementi di segno positivo o di specifici elementi negativi rilevanti; il mero stato di incensuratezza non è di per sé sufficiente a fondare la concessione della diminuente.
  • La motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non deve esaminare analiticamente ogni elemento dedotto dalle parti, essendo sufficiente il riferimento agli aspetti ritenuti decisivi, purché il giudice consideri le specifiche allegazioni difensive.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiReati tributariStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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