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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25411/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (convenuti)

La controversia

La controversia nasce da una transazione del 27 giugno 2007 stipulata per definire una pluralità di liti tra due rami familiari e relativi rapporti patrimoniali, anche connessi a una società e a una liquidazione di somme custodite in Svizzera. La parte attrice deduceva che, dopo il decesso della coobbligata originaria, gli eredi della stessa non avevano eseguito gli adempimenti previsti dal patto 11 della transazione, in particolare non avevano trasmesso al liquidatore svizzero la denuncia di successione necessaria per la liquidazione della società estera e il conseguente incasso della quota spettante alla ricorrente. Chiedeva quindi: 1) l’accertamento dell’inadempimento; 2) la dichiarazione di inefficacia, ai sensi del patto 17, della propria rinuncia all’azione di riduzione contenuta nel patto 15; 3) la condanna dei convenuti al pagamento della somma corrispondente alla lesione di legittima; 4) il risarcimento del danno da mancato incasso della somma svizzera, indicato in euro 180.000, pari alla caparra persa in un preliminare di acquisto immobiliare asseritamente saltato per difetto di liquidità. I convenuti eccepivano difetto di legittimazione attiva per intervenuta cessione a terzi del certificato azionario e dei relativi crediti, sostenevano che la domanda fosse inammissibile perché il patto 17 imponeva una lettura di inscindibilità della transazione e proponevano domanda riconvenzionale risarcitoria per la mancata liquidazione del certificato azionario. Il Tribunale rigettava le domande di entrambe le parti; la Corte d’appello confermava nel merito, correggendo solo le spese. In cassazione la ricorrente principale articolava sette motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente e per relationem, violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione/questione d’ufficio sulla clausola 17, violazione degli artt. 1353 e 1456 c.c. per la qualificazione del patto 17 come condizione risolutiva di inadempimento, violazione degli artt. 1362 ss. c.c. per errata interpretazione della clausola, violazione dell’art. 1454 c.c. per omesso rilievo della costituzione in mora e dell’inefficacia parziale della transazione, e violazione degli artt. 1458-1459 c.c. per mancata dichiarazione di inefficacia del solo patto 15. I controricorrenti proponevano ricorso incidentale deducendo omessa pronuncia sulla loro eccezione di carenza di legittimazione attiva. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le censure sulla motivazione e sull’ultrapetizione, qualificando la decisione di merito come fondata sulla lettura del patto 17 quale previsione di inscindibilità e di automatica caducazione dell’intera transazione in caso di mancato adempimento di una pattuizione. Ha ritenuto inammissibili i motivi che sollecitavano una rivalutazione del fatto e dell’interpretazione contrattuale, perché diretti a ottenere un nuovo giudizio di merito. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso incidentale per difetto di interesse, poiché la questione di legittimazione attiva era stata trattata solo ad abundantiam e non incideva sul dispositivo. Il ricorso principale è stato rigettato; l’incidentale dichiarato inammissibile; spese compensate per reciproca soccombenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della parte attrice e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dei convenuti. Ha confermato la decisione della Corte d’appello, che aveva già rigettato nel merito le domande di entrambe le parti, limitandosi a compensare le spese dei gradi di merito. In sede di legittimità ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese per reciproca soccombenza e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti. La ratio decisiva è stata che la qualificazione della clausola 17 come previsione di inscindibilità e di condizione risolutiva dell’intero accordo, nonché la conseguente esclusione di una risoluzione parziale limitata al solo patto 15, erano scelte di merito sorrette da motivazione sufficiente e non sindacabili in cassazione nei termini prospettati.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le doglianze formalmente formulate come violazioni di legge o nullità non possono tradursi in una richiesta di nuovo esame del merito o delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ribadisce che non vi è ultrapetizione quando il giudice interpreta e qualifica giuridicamente la clausola dedotta in giudizio senza modificare i fatti costitutivi della domanda.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità della sentenza per carenza motivazionale ricorre solo nei casi estremi di mancanza assoluta, motivazione apparente o incomprensibile.

  • art. 161 c.p.c.

    La nullità della sentenza va circoscritta ai vizi processuali effettivi, non alla mera insoddisfazione per la ricostruzione del fatto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve essere esistente e intellegibile; nel caso concreto la Corte l'ha ritenuta sufficiente.

  • art. 111 Cost.

    Il vizio di motivazione rilevante in cassazione è solo quello costituzionalmente qualificato, non il semplice difetto di sufficienza.

  • art. 1353 c.c.

    Richiamato per la tesi sulla condizione risolutiva; la Corte ha ritenuto la qualificazione di merito non censurabile nei termini dedotti.

  • art. 1362 c.c.

    La censura sull’interpretazione contrattuale è inammissibile se non indica specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e come.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Per denunciare un errore interpretativo occorre confrontarsi con i canoni legali di ermeneutica e non richiedere una rivalutazione del testo contrattuale.

  • art. 1454 c.c.

    La questione della costituzione in mora non è decisiva se il giudice di merito ha ritenuto assorbente la diversa qualificazione della clausola come condizione risolutiva dell’intero accordo.

  • art. 1456 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per la tesi della clausola risolutiva espressa; la Corte ha confermato la diversa lettura di merito.

  • art. 1458 c.c.

    La parte ricorrente invocava la non estensione della risoluzione alle prestazioni già eseguite, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché volta a ottenere una diversa lettura dei fatti e del contratto.

  • art. 1459 c.c.

    Richiamato per sostenere l’incompatibilità della risoluzione con l’efficacia delle prestazioni già eseguite; la Corte non ha accolto tale tesi.

  • art. 276 c.p.c.

    È legittimo decidere sulla questione di più agevole soluzione secondo il criterio della ragione più liquida.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto autosufficiente e quindi ammissibile sotto il profilo formale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso principale rigettato e quello incidentale inammissibile, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La denuncia di nullità della sentenza per motivazione apparente è ammissibile solo nei casi estremi in cui la motivazione manchi in modo assoluto, sia solo apparente, presenti contrasti irriducibili o risulti obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente contestare la sufficienza o la persuasività della motivazione.
  • L’interpretazione e la qualificazione giuridica di una clausola contrattuale compiute dal giudice di merito sono sindacabili in cassazione solo se si allega specificamente la violazione dei canoni legali di ermeneutica e il modo in cui essi sarebbero stati violati; non è consentito chiedere una nuova lettura del contratto.
  • Non integra violazione dell’art. 112 c.p.c. il fatto che il giudice qualifichi giuridicamente i fatti allegati dalle parti e individui la disciplina applicabile, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa né fondi la decisione su fatti non dedotti.
  • Quando il contratto sia costruito dalle parti come accordo unitario e inscindibile, il giudice può desumere dalla clausola predisposta che l’inadempimento di una sola pattuizione comporti la caducazione dell’intero assetto negoziale, se tale lettura trova appoggio nel testo e nella funzione economico-sociale dell’accordo.
  • Le censure che, sotto la veste di violazione di legge, mirano in realtà a contestare l’accertamento dei fatti, la valutazione delle prove o la ricostruzione della volontà contrattuale sono inammissibili in sede di legittimità.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che attacchi un’affermazione della sentenza priva di incidenza sul dispositivo, poiché manca l’interesse a censurare motivazioni svolte solo ad abundantiam.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezzaGiudicato

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