Cassazione Penale, Ordinanza n. 11563/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato dalla Corte d'appello per il reato di detenzione di sostanza stupefacente di lieve entità, ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva. In particolare ha contestato che la condanna fosse stata fondata esclusivamente sul risultato del narcotest, senza una perizia sulla qualità e sulla quantità della sostanza sequestrata, sostenendo quindi l'insufficienza dell'accertamento probatorio posto a base della decisione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto congrua la motivazione della sentenza impugnata, osservando che in giurisprudenza non è indispensabile un accertamento peritale della qualità e quantità della sostanza stupefacente, potendo essere sufficiente anche il solo narcotest, purché il giudice di merito dia adeguata motivazione sugli elementi univocamente significativi della tipologia ed entità della sostanza. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva valorizzato l'indicazione della presenza del principio attivo, pur senza determinazione del quantitativo, e il quantitativo complessivo sequestrato, giudicato non minimale e incompatibile con la tesi del mero derivato non drogante della canapa. Poiché il ricorso non si confrontava con tale ratio decidendi, è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Disposizione incriminatrice applicata per la condanna per sostanza stupefacente di lieve entità; la Corte considera sufficiente, ai fini della qualificazione del fatto, la motivazione del giudice di merito basata su narcotest e ulteriori elementi indicativi della natura drogante della sostanza.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso nelle forme semplificate e per la declaratoria di inammissibilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per porre a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.
Massime di principio
- In materia di stupefacenti, l'accertamento peritale sulla qualità e sulla quantità della sostanza non è indefettibile: il giudice può fondare la decisione anche sul solo narcotest, purché la motivazione indichi elementi univoci e coerenti sulla natura e sull'entità della sostanza sequestrata.
- La censura di vizio di motivazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa lettura del compendio probatorio.
- Ai fini della qualificazione di una sostanza come stupefacente, il dato quantitativo e le caratteristiche complessive del sequestro possono assumere valore corroborante decisivo per escludere che si tratti di mero derivato non drogante.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- rami":["Stupefacenti","Processo penale"],"materie":["Spaccio","Impugnazioni"],"sottomaterie":["Lieve entità"],"istituti_giuridici":["Onere della prova"],"reati_contestati":["detenzione e cessione a fini di spaccio (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990)"],"esito_imputato":"condanna"}]}致限度 atove}】}4္ }
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 21 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11452/2025 del 21/03/2025
- ordinanza_penale · 21 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11487/2025 del 21/03/2025
- ordinanza_penale · 21 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11503/2025 del 21/03/2025
- ordinanza_penale · 21 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11504/2025 del 21/03/2025
- ordinanza_penale · 21 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11505/2025 del 21/03/2025
- ordinanza_penale · 21 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11508/2025 del 21/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →