Sentenza n. 4580/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento: del verbale della Commissione medica Locale Asl Roma 2 del -OMISSIS- con il quale il ricorrente è stato ritenuto idoneo alla guida con obbligo di revisione della patente n.-OMISSIS-, di cui è titolare, al -OMISSIS-; di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale compresi: - il verbale di accertamento della Guardia di Finanza del -OMISSIS- con cui è stato contestato al ricorrente il possesso di 1,2 grammi di hashish, consegnata spontaneamente, all’altezza dell’ippodromo Capannelle in Roma mentre si trovava a piedi; - la comunicazione della Prefettura di Roma inoltrata alla Motorizzazione Civile di Roma – prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- con cui veniva richiesto di valutare “l’opportunità di disporre apposito invito presso la Commissione medica Locale per l’accertamento del possesso dei requisiti psico – fisici per la patente di guida”; - il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio provinciale della Motorizzazione civile di Roma, prot. n. -OMISSIS-del 2.2.2004 avente ad oggetto il procedimento amministrativo di revisione della patente di guida n.-OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio della Commissione medica locale che ha riconosciuto l'idoneità alla guida imponendo la revisione e il conseguente rilascio della patente con validità limitata a due anni; sono stati inoltre impugnati atti presupposti risalenti al procedimento di revisione avviato nel 2004
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare patente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato, in primo luogo, la violazione dell'art. 128 del Codice della strada, dell'art. 3 l. 241/1990 e i vizi di eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Ha dedotto che, trattandosi di revisione non automatica, l'Amministrazione avrebbe dovuto indicare puntualmente le ragioni attuali dei dubbi sulla permanenza dei requisiti psicofisici, mentre il giudizio medico e il conseguente provvedimento di limitazione biennale non esponevano alcun concreto profilo di rischio. Ha inoltre rilevato che il procedimento era stato originariamente avviato a seguito del rinvenimento, nel 2001, di 1,2 grammi di hashish mentre si trovava a piedi e non alla guida di un veicolo. In secondo luogo, ha dedotto la violazione del legittimo affidamento e dell'art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990, nonché sviamento, ingiustizia e contraddittorietà, sostenendo che dopo oltre vent'anni di visite periodiche sempre positive la revisione avrebbe assunto una funzione meramente sanzionatoria, non più giustificata dalla sicurezza stradale. In terzo luogo, ha dedotto illogicità e violazione dei principi sul giusto procedimento, sostenendo che il decorso di quasi venticinque anni dal fatto originario e l'assenza di successive positività avrebbero fatto venir meno l'interesse pubblico alla reiterazione della limitazione biennale. Le amministrazioni hanno sostenuto, tra l'altro, che il ricorrente non aveva richiesto una diversa valutazione medica presso strutture RFI e che il giudizio della Commissione era giustificato dall'allegato III al d.lgs. 59/2011.
La decisione
Il TAR ha dichiarato irricevibile, per tardività, l'impugnazione del verbale della Guardia di Finanza, della comunicazione della Prefettura e del provvedimento della Motorizzazione del 2004, perché non impugnati entro il termine decadenziale. Ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della ASL, ritenendo che la Commissione medica che aveva effettuato gli accertamenti fosse incardinata presso la stessa ASL. Nel merito ha accolto il ricorso contro il giudizio medico e il conseguente provvedimento di rilascio della patente con validità biennale. Il giudice ha interpretato l'allegato III, lettera F, al d.lgs. 59/2011 nel senso che la patente non può essere rilasciata o rinnovata a chi faccia attualmente uso di sostanze psicotrope o stupefacenti, ma che la disciplina non consente di desumere un divieto permanente o un automatismo limitativo dal solo uso passato. La limitazione della validità della patente, in assenza di un termine rigido imposto dalla legge, rientra nella valutazione prudenziale della Commissione medica, ma deve essere sorretta da motivazione adeguata e riferita alle risultanze istruttorie e al concreto profilo di rischio. Nel caso concreto, il fatto risaliva a quasi venticinque anni prima, non era connesso alla guida, e non era stato confermato dalle analisi effettuate nei vent'anni successivi. La reiterazione della validità biennale, priva di specifica motivazione sui profili di rischio, è stata pertanto ritenuta illegittima. Il TAR ha annullato il giudizio medico e il conseguente provvedimento, ordinando all'Amministrazione di pronunciarsi nuovamente entro trenta giorni con determinazione adeguatamente motivata. Le amministrazioni sono state condannate, in solido, al pagamento di euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 128 d.lgs. 285/1992
La disposizione è richiamata dal ricorrente quale base della revisione della patente; il giudice ha esaminato la legittimità dell'attuale limitazione della validità alla luce della disciplina sui requisiti psicofisici.
art. 3 l. 241/1990
La limitazione della validità della patente deve essere adeguatamente motivata, soprattutto quando non derivi da un automatismo legislativo.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il ricorrente lo ha invocato in relazione alla tutela dell'affidamento e ai doveri di correttezza dell'Amministrazione; la decisione valorizza soprattutto la necessità di una valutazione attuale e motivata del rischio.
allegato III, lettera F, d.lgs. 59/2011
F.1. Uso di sostanze psicotrope o stupefacenti. La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che faccia uso di sostanze psicotrope o stupefacenti, qualunque sia la categoria di patente richiesta.
La disciplina vieta il rilascio o rinnovo in presenza di uso attuale di sostanze psicotrope o stupefacenti, ma non stabilisce che un uso passato determini automaticamente e indefinitamente una limitazione della validità della patente.
allegato III, lettera F.2.2, d.lgs. 59/2011
La validità della patente, in questi casi non può essere superiore a due anni.
La previsione riguarda l'abuso o consumo abituale di medicinali del gruppo 2 e non può essere applicata al consumo passato di sostanze stupefacenti, né fondare la limitazione biennale nel caso esaminato.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha dato alle parti avviso della possibile irricevibilità parziale del ricorso prima della decisione.
Massime di principio
- La disciplina che vieta il rilascio o il rinnovo della patente a chi faccia uso di sostanze psicotrope o stupefacenti riguarda l'uso attuale e non consente di desumere, dal solo uso passato, un divieto permanente o un automatismo limitativo della validità del titolo.
- Quando la legge non stabilisce un termine massimo di validità applicabile automaticamente al caso concreto, la Commissione medica locale può limitare la validità della patente solo sulla base di una valutazione prudenziale adeguatamente motivata, riferita alle risultanze istruttorie e al concreto profilo di rischio per la sicurezza stradale.
- Un fatto risalente nel tempo, non connesso alla guida e non confermato da successive verifiche tossicologiche non può, da solo, giustificare la reiterazione della validità biennale della patente; l'Amministrazione deve indicare gli ulteriori elementi istruttori che rendano necessaria la limitazione.
- La disciplina relativa alla validità massima biennale prevista per l'abuso o consumo abituale di medicinali del gruppo 2 non è applicabile al caso dell'uso passato di sostanze stupefacenti, trattandosi di fattispecie normativa distinta.
- Gli atti presupposti della revisione della patente devono essere impugnati entro il termine decadenziale; la loro mancata tempestiva impugnazione comporta l'irricevibilità della contestazione proposta a distanza di anni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 541/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 542/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 41/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 555/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 556/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 557/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →