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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1435

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1435 della Commissione, del 29 agosto 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R1435

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, per un determinato giorno, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli freschi. Tali valori sono fissati per prodotto, codice NC e paese terzo di origine, sulla base della disciplina dell'OCM e delle modalità applicative del regolamento (UE) n. 543/2011. Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato del regolamento, identificati dai relativi codici NC e, per ciascuno, dai codici dei paesi terzi di origine. I valori forfettari si utilizzano ai fini della determinazione del prezzo di entrata ex articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'efficacia è immediata dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1435 della Commissione: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento disciplina la fissazione quotidiana dei valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli freschi. L'intervento si inserisce nel sistema dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua l'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede criteri specifici per tali calcoli in attuazione dei risultati dell'Uruguay Round.

Base normativa e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Nei considerando si chiarisce che i valori forfettari all'importazione sono fissati per i prodotti e nei periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento n. 543/2011 e che il calcolo avviene ogni giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili. La finalità pratica è quella di disporre di un parametro uniforme per il calcolo del prezzo di entrata applicabile alle importazioni da paesi terzi.

Oggetto dell'atto

L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. L'allegato indica, per ciascun codice NC, i valori in EUR/100 kg associati ai diversi codici paese di origine. Tra i prodotti figurano, in particolare, alcune voci di pomodori, cetrioli, agrumi e altri ortofrutticoli, con differenziazione per origini come Argentina, Marocco, Turchia, Cile, Uruguay, Sud Africa, Egitto, Brasile, Nuova Zelanda e il codice 'ZZ' per le altre origini.

Effetti temporali e natura dell'atto

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Allegato: struttura dei valori fissati

L'allegato contiene una tabella con tre elementi essenziali: il codice NC del prodotto, il codice del paese terzo e il corrispondente valore forfettario all'importazione. I valori sono espressi in euro per 100 chilogrammi e servono operativamente per il calcolo del prezzo di entrata delle merci interessate al momento dell'importazione nell'Unione.

Disposizioni principali

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 rinvia all'allegato per i valori forfettari all'importazione ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I valori sono espressi in EUR/100 kg e variano in funzione del codice NC del prodotto e del codice del paese terzo di origine, includendo il codice 'ZZ' per le 'altre origini'.

Base normativa e criterio di calcolo

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I considerando precisano che i valori forfettari sono fissati dalla Commissione per i prodotti e periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento n. 543/2011 e sono calcolati ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre stabilito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaleortofruttadazi e prezzi di entrata

Testo integrale

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