Cassazione Civile, Ordinanza n. 21514/2025 del 26/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza tributaria che aveva condannato la Regione al pagamento delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, l’ente ha effettuato il pagamento, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato le spese del procedimento, ritenendo che il lieve ritardo nel pagamento fosse imputabile anche al ricorrente, che non avrebbe fornito tempestivamente i chiarimenti richiesti sulle spese sostenute. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 c.p.c., sostenendo che la compensazione delle spese fosse illegittima per mancanza di gravi ed eccezionali ragioni e che la motivazione fosse apparente e contraddittoria. In sostanza, chiedeva una diversa regolazione delle spese, con addebito all’ente resistente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo nella parte in cui denunciava la violazione delle norme sulle spese e inammissibile nella parte in cui mirava a ottenere una rivalutazione del merito e degli accertamenti in fatto compiuti dal giudice tributario. Ha affermato che, in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice deve provvedere sulle spese e può compensarle motivatamente; nel processo tributario l’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 consente la compensazione ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., purché sussistano gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. Nel caso concreto la motivazione della compensazione è stata ritenuta non illogica né erronea, perché il giudice di merito aveva valutato il ritardo come lieve e in parte addebitabile al ricorrente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stata prospettata la violazione di legge come mezzo di censura della regolazione delle spese.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile"
nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa, ma deve essere motivata secondo il rinvio all’art. 92, comma 2, c.p.c.
art. 132 c.p.c.
è stato invocato dal ricorrente per denunciare un vizio motivazionale della sentenza impugnata.
art. 92, comma 2, c.p.c.
la deroga al principio di soccombenza richiede gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
art. 88 c.p.c.
il comportamento processuale conforme a lealtà può giustificare, nel contesto tributario, la compensazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il debitore pubblico adempie dopo la proposizione del ricorso e prima dell’udienza, il giudice deve comunque statuire sulle spese del procedimento, potendo però compensarle in tutto o in parte con motivazione adeguata.
- Nel processo tributario la compensazione delle spese non è esclusa in via automatica dalla cessazione della materia del contendere: è consentita dal rinvio all’art. 92, comma 2, c.p.c., purché sorretta da gravi ed eccezionali ragioni esplicitate nella motivazione.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del fatto e degli esiti istruttori sotto la veste formale della violazione di legge o del vizio motivazionale; è inammissibile se mira soltanto a contestare il merito dell’apprezzamento compiuto dal giudice di secondo grado.
- In tema di spese di lite, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della non illogicità e non erroneità della motivazione che giustifica la compensazione, restando riservata al giudice di merito la valutazione dell’opportunità della compensazione stessa.
- La compensazione delle spese può essere giustificata, nel processo tributario, anche dal comportamento processuale della parte che, pur resistente, abbia adempiuto dopo l’introduzione del giudizio in un contesto di ritardo ritenuto lieve e non interamente imputabile all’ente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21471/2025 del 26/07/2025
- ordinanza_civile · 26 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21472/2025 del 26/07/2025
- ordinanza_civile · 26 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21473/2025 del 26/07/2025
- ordinanza_civile · 26 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21474/2025 del 26/07/2025
- ordinanza_civile · 26 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21475/2025 del 26/07/2025
- ordinanza_civile · 26 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21476/2025 del 26/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →