Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1591/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, graduatoria finale, pubblicata il 27/11/2025, del concorso pubblico indetto dall'Agenzia delle Entrate per l'assunzione a tempo indeterminato, presso la Direzione Regionale della Campania, “di complessive 2.700 unità per l'area dei funzionari, famiglia, professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali”.

Giustizia amministrativa202601096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale del concorso pubblico per l'assunzione di funzionari giuridico-tributari presso la Direzione Regionale della Campania

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e gestore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, partecipante al concorso pubblico indetto dall'Agenzia delle Entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di funzionari dell'area giuridico-tributaria, ha impugnato la graduatoria finale pubblicata il 27 novembre 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti con il ricorso, limitandosi a rilevare l'esistenza di profili critici in rito che saranno esaminati nella fase di merito. Il giudice ha inoltre rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria, vincitori e/o idonei, potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.

La decisione

La domanda cautelare è stata respinta. Il pregiudizio dedotto non è stato ritenuto dotato dei caratteri di gravità e irreparabilità necessari per la tutela cautelare, anche considerando le esigenze di celerità della procedura concorsuale e di continuità del servizio amministrativo. Il TAR ha osservato che un eventuale esito favorevole nel merito consentirebbe comunque l'adozione dei provvedimenti conseguenziali, inclusi l'immissione in ruolo e la ricostruzione della carriera della ricorrente. Il giudice ha rinviato alla fase di merito ogni valutazione sui profili critici in rito del ricorso e ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e/o idonei utilmente collocati nella graduatoria. Data l'elevata numerosità dei controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi, è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, con specifici contenuti e obblighi di conservazione della documentazione. La notificazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza e la prova deve essere depositata entro i successivi dieci giorni, entrambi a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la sospensione è stata negata per difetto di un pregiudizio caratterizzato da gravità e irreparabilità.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Consente di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, in presenza di un elevato numero di controinteressati e di difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, la notificazione per pubblici proclami.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale base normativa, insieme all'art. 41, comma 4, c.p.a., per la notificazione del gravame per pubblici proclami.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Prevede l'improcedibilità quale conseguenza del mancato adempimento degli oneri di notificazione e di deposito della relativa prova nei termini assegnati.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la sospensione dell'atto impugnato richiede un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito può mancare quando, in caso di accoglimento del ricorso, l'amministrazione possa ancora adottare provvedimenti idonei a reintegrare la posizione del ricorrente, compresa l'immissione in ruolo e la ricostruzione della carriera.
  • Nelle controversie aventi a oggetto una graduatoria concorsuale, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del ricorso.
  • Quando i controinteressati sono numerosi e i loro indirizzi sono difficilmente reperibili, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, imponendo contenuti informativi idonei a garantire la conoscibilità del giudizio.
  • Il termine assegnato dal giudice per effettuare la notificazione per pubblici proclami e quello successivo per depositarne la prova sono perentori; il loro mancato rispetto comporta l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.