Ordinanza n. 1591/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, graduatoria finale, pubblicata il 27/11/2025, del concorso pubblico indetto dall'Agenzia delle Entrate per l'assunzione a tempo indeterminato, presso la Direzione Regionale della Campania, “di complessive 2.700 unità per l'area dei funzionari, famiglia, professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale del concorso pubblico per l'assunzione di funzionari giuridico-tributari presso la Direzione Regionale della Campania
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, partecipante al concorso pubblico indetto dall'Agenzia delle Entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di funzionari dell'area giuridico-tributaria, ha impugnato la graduatoria finale pubblicata il 27 novembre 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti con il ricorso, limitandosi a rilevare l'esistenza di profili critici in rito che saranno esaminati nella fase di merito. Il giudice ha inoltre rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria, vincitori e/o idonei, potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta. Il pregiudizio dedotto non è stato ritenuto dotato dei caratteri di gravità e irreparabilità necessari per la tutela cautelare, anche considerando le esigenze di celerità della procedura concorsuale e di continuità del servizio amministrativo. Il TAR ha osservato che un eventuale esito favorevole nel merito consentirebbe comunque l'adozione dei provvedimenti conseguenziali, inclusi l'immissione in ruolo e la ricostruzione della carriera della ricorrente. Il giudice ha rinviato alla fase di merito ogni valutazione sui profili critici in rito del ricorso e ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e/o idonei utilmente collocati nella graduatoria. Data l'elevata numerosità dei controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi, è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, con specifici contenuti e obblighi di conservazione della documentazione. La notificazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza e la prova deve essere depositata entro i successivi dieci giorni, entrambi a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la sospensione è stata negata per difetto di un pregiudizio caratterizzato da gravità e irreparabilità.
art. 49, comma 1, c.p.a.
Consente di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Consente, in presenza di un elevato numero di controinteressati e di difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, la notificazione per pubblici proclami.
art. 27, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale base normativa, insieme all'art. 41, comma 4, c.p.a., per la notificazione del gravame per pubblici proclami.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Prevede l'improcedibilità quale conseguenza del mancato adempimento degli oneri di notificazione e di deposito della relativa prova nei termini assegnati.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione dell'atto impugnato richiede un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito può mancare quando, in caso di accoglimento del ricorso, l'amministrazione possa ancora adottare provvedimenti idonei a reintegrare la posizione del ricorrente, compresa l'immissione in ruolo e la ricostruzione della carriera.
- Nelle controversie aventi a oggetto una graduatoria concorsuale, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del ricorso.
- Quando i controinteressati sono numerosi e i loro indirizzi sono difficilmente reperibili, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, imponendo contenuti informativi idonei a garantire la conoscibilità del giudizio.
- Il termine assegnato dal giudice per effettuare la notificazione per pubblici proclami e quello successivo per depositarne la prova sono perentori; il loro mancato rispetto comporta l'improcedibilità del ricorso.
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