Sentenza n. 6429/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 464/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva accolto i ricorsi contro ordinanze comunali di demolizione di manufatti ritenuti abusivi e realizzati nella fascia di rispetto della Roggia di Thiene
Esito
Favorevole al resistente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha appellato la sentenza del TAR Veneto deducendo, anzitutto, la tardività della produzione documentale degli appellati e contestando la mancata ammissione di documenti prodotti per la prima volta in appello. Ha inoltre dedotto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sostenendo che la controversia riguardasse opere incidenti su una fascia di rispetto idraulico. Ha poi sostenuto l’inammissibilità dei ricorsi di primo grado per omessa notifica al Consorzio di bonifica, ritenuto controinteressato. Nel merito, il Comune ha affermato che la Roggia di Thiene fosse un corso d’acqua pubblico soggetto al vincolo di inedificabilità previsto dall’art. 96 del r.d. n. 523/1904 e che i manufatti fossero stati realizzati abusivamente in violazione della relativa fascia di rispetto. Gli appellati hanno chiesto il rigetto dell’appello, sostenendo l’inammissibilità della documentazione nuova e l’insussistenza sia della natura pubblica della roggia sia dell’abusività delle opere.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., la documentazione prodotta dal Comune per la prima volta in appello: i documenti risalenti al 1994 erano già nella disponibilità dell’amministrazione e avrebbero potuto essere prodotti in primo grado, mentre quelli successivi alla sentenza non erano indispensabili né pertinenti a dimostrare la natura pubblica della roggia o la legittimità delle demolizioni. La lacuna istruttoria era inoltre imputabile alla scelta del Comune di non costituirsi in primo grado. Ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché le ordinanze impugnate erano ordinanze edilizie ex art. 31 d.P.R. 380/2001 e l’incidenza sul regime delle acque era soltanto eventuale e mediata; la giurisdizione del TSAP ricorre invece quando l’atto incide direttamente sul regime delle acque pubbliche. Ha escluso la necessità di notificare i ricorsi al Consorzio di bonifica, non titolare di un controinteresse qualificato e immediato, essendo il destinatario degli effetti delle ordinanze esclusivamente il proprietario e avendo il Consorzio funzioni tecniche e consultive. Nel merito, ha ritenuto non provata la natura demaniale della Roggia di Thiene: essa non risultava iscritta nell’elenco delle acque pubbliche della provincia di Vicenza; la D.G.R. Veneto n. 3186/1998 la inseriva tra i corsi d’acqua gestiti dal Consorzio senza attribuirle un numero identificativo nella colonna delle acque pubbliche; le funzioni consortili di gestione, manutenzione e vigilanza non hanno efficacia costitutiva della demanialità. Pertanto, mancava il presupposto per applicare l’art. 96, lett. f), r.d. n. 523/1904 e per configurare il vincolo di inedificabilità. Ha inoltre confermato la valutazione del TAR sulla preesistenza dei manufatti, desunta da atti notarili, fotografie storiche, planimetrie e perizie, risalenti a epoche in cui non era necessario il titolo edilizio, senza prova contraria da parte del Comune. Il Comune è stato condannato alle spese del grado, liquidate in 3.000 euro oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 104, comma 2, c.p.a.
Nel giudizio di appello è preclusa la produzione di nuovi documenti, salvo che essi siano indispensabili ai fini della decisione e la parte dimostri di non averli potuti produrre in primo grado per causa ad essa non imputabile.
La produzione documentale nuova in appello è ammessa solo se il documento è indispensabile e la parte dimostra l’impossibilità non imputabile di produrlo in primo grado; la contumacia o la mancata costituzione dell’amministrazione non giustifica la sanatoria della lacuna istruttoria.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Le ordinanze impugnate, in quanto ordinanze di demolizione aventi natura edilizia, radicano la controversia nella giurisdizione del giudice amministrativo quando l’incidenza sul regime delle acque pubbliche è soltanto mediata ed eventuale.
art. 96, lett. f), r.d. n. 523/1904
Il divieto relativo alla fascia di rispetto presuppone che il corso d’acqua sia pubblico; l’amministrazione che invoca il vincolo deve dimostrare previamente la natura demaniale del corpo idrico.
r.d. n. 523/1904
La disciplina di polizia delle acque e il relativo vincolo di inedificabilità si applicano ai corsi d’acqua pubblici, non automaticamente a ogni canale o roggia gestito da un consorzio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- La produzione di documenti nuovi in appello è ammissibile soltanto quando i documenti siano indispensabili ai fini della decisione e la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per causa a essa non imputabile; la mancata costituzione o la carenza difensiva della parte non integra, di per sé, una causa non imputabile.
- La controversia contro un’ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo quando l’incidenza sul regime delle acque sia solo eventuale e mediata; la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sussiste quando l’atto incide direttamente sul regime delle acque pubbliche.
- La necessità di notificare il ricorso a un ente quale controinteressato richiede la titolarità di un interesse qualificato, concreto e immediato alla conservazione dell’atto impugnato; non è sufficiente lo svolgimento di funzioni tecniche, gestionali o consultive prive di un vantaggio diretto derivante dall’esecuzione dell’atto.
- L’applicazione del vincolo di rispetto previsto dall’art. 96 r.d. n. 523/1904 presuppone la prova della natura pubblica o demaniale del corso d’acqua. L’inserimento di una roggia nella rete gestita da un consorzio di bonifica e l’esercizio di funzioni di manutenzione o vigilanza non dimostrano, da soli, la demanialità del bene.
- La prova dell’abusività edilizia e della realizzazione dei manufatti in epoca successiva a quella in cui era necessario il titolo edilizio incombe sull’amministrazione che adotta la misura repressiva; atti notarili, fotografie storiche, planimetrie e perizie possono integrare un quadro probatorio grave, preciso e concordante sulla preesistenza dell’opera.
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