Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 97/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Savona, sez. lav., 11.7.2024, n. 231, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202501167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, 11 luglio 2024, n. 231, passata in giudicato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, dichiarata passata in giudicato. Il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., che nel fascicolo informatico non risultavano presenti né altrimenti visualizzabili i documenti digitali necessari allo scrutinio del ricorso: la sentenza da ottemperare, l’attestazione della relativa notificazione e il certificato di passaggio in giudicato. La questione rilevata riguarda l’inosservanza delle forme di deposito previste dalle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso il merito dell’azione di ottemperanza. Ha assegnato alla ricorrente un termine di dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare la sentenza da eseguire, l’attestazione della sua notifica e il certificato di passaggio in giudicato. Il Collegio ha evidenziato che l’omessa produzione di tali documenti nelle forme previste dalle regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico costituisce motivo di inammissibilità del ricorso. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026, con comunicazione dell’ordinanza alle parti.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di rilevare d’ufficio una questione rilevante, assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie o documenti; nel caso concreto il TAR lo ha utilizzato per segnalare la possibile inammissibilità derivante dall’omessa produzione della documentazione essenziale.

  • art. 13, comma 1, dell’Allegato 2 al d.lgs. 104/2010

    Richiamato quale base delle Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico, le cui forme di deposito devono essere rispettate per la produzione dei documenti processuali.

  • art. 114 c.p.a.

    La norma non è espressamente citata nel testo, ma il giudizio è qualificato come giudizio di ottemperanza; non vengono tuttavia enunciati specifici profili interpretativi della disposizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la parte che chiede l’esecuzione di una sentenza deve depositare nel fascicolo informatico la decisione da eseguire, l’attestazione della sua notificazione e il certificato di passaggio in giudicato, secondo le forme previste dalle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico.
  • L’omessa produzione, nelle forme telematiche prescritte, della sentenza da ottemperare e della documentazione attestante notificazione e passaggio in giudicato è idonea a determinare l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza.
  • Quando rileva d’ufficio una possibile causa di inammissibilità derivante dalla mancata produzione di documenti essenziali, il giudice amministrativo deve consentire alla parte di depositare la documentazione e rinviare la trattazione, nel rispetto del contraddittorio previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processualeProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.