Cassazione Penale, Sentenza n. 28020/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame del decreto di sequestro probatorio del 9 novembre 2023 relativo a capi di abbigliamento e accessori rinvenuti addosso alla vittima Kelvin Mene il 8 novembre 2023 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Frosinone. La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che: non sono stati trasmessi al Tribunale del riesame tutti i verbali e gli atti di polizia giudiziaria, alcuni sequestri sarebbero antecedenti oltre 48 ore rispetto al decreto e quindi non convalidabili; gli atti prodotti (verbale 118 e alcune pagine della cartella clinica) non dimostrerebbero il "fumus" del reato di omicidio né la necessità di ulteriori accertamenti; è stata chiesta la restituzione di tutti i beni sequestrati e, in particolare, dell'immobile in via Ferrarelli, non ricompreso nel sequestro del 9/11/2023.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, genericità e aspecificità. Ha ritenuto corretta la convalida del sequestro del 9/11/2023 da parte del P.M. (effettuata tempestivamente) e ha ritenuto sussistente il fumus del delitto di omicidio alla luce del verbale di soccorso del 118 e della documentazione clinica che indicava una ferita penetrante addominale come causa del decesso. Il Tribunale del riesame non era tenuto a trasmettere l'intero fascicolo, ma solo gli atti a sostegno del decreto impugnato. La ricorrente non ha provato la titolarità dei beni per ottenere la restituzione. Il ricorso è stato inoltre stigmatizzato come reiterativo e aspecifico rispetto all'ordinanza che riguardava specificamente il decreto del 9/11/2023. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
norma richiamata per indicare la composizione del Tribunale che ha pronunciato l'ordinanza di riesame (competenza del Tribunale del riesame)
art. 575 cod. pen.
richiamato per identificare il reato di omicidio il cui "fumus" è stato ritenuto desumibile dagli atti (verbale 118 e cartella clinica)
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
segnalato per precisare l'ambito del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riesame: la censura di vizio di motivazione è limitata perché il rimedio previsto è volto soprattutto a violazioni di legge
art. 616 cod. proc. pen.
norma applicata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata in relazione alle condizioni che potrebbero escludere l'applicazione della sanzione pecuniaria; qui la Corte ha ritenuto che non ricorrono tali condizioni
Massime di principio
- Il Tribunale del riesame, nel giudizio di convalida del sequestro probatorio, è tenuto a esaminare gli atti a sostegno del decreto impugnato ma non necessariamente l'intero fascicolo d'indagine; la trasmissione di tutti gli atti non è obbligatoria se quelli prodotti sono sufficienti a giustificare il provvedimento.
- Per ottenere l'accoglimento del ricorso è necessario formulare censure specifiche e dettagliate: riferimenti generici ad "altri verbali" o a mancanze documentali senza indicazione precisa degli atti omessi comportano l'inammissibilità per genericità e aspecificità.
- Il fumus del reato può essere ritenuto sulla base di elementi iniziali come il verbale di soccorso del 118 e la cartella clinica che indichino una lesione compatibile con una causa di morte violenta; tali elementi giustificano il sequestro probatorio volto a ulteriori accertamenti.
- La richiesta di restituzione di beni sequestrati richiede la prova della titolarità o del diritto di disponibilità dei beni da parte dell'interessato; in mancanza, la domanda è destinata a soccombere.
- Questioni sulla tempestività dell'iscrizione, sulla validità o utilità della prova o su valutazioni tecniche complesse esulano in genere dalla sindacabilità del Tribunale del riesame, che si limita a verificare la legittimità e l'attualità del sequestro.
- Un ricorso manifestamente infondato o reiterativo può comportare non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese e l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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