Cassazione Penale, Sentenza n. 5555/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I due imputati impugnavano la conferma in appello della condanna per frode in assicurazione (art. 642 c.p.) per aver simulato un sinistro a Messina al fine di ottenere un indennizzo. I motivi di ricorso includevano: (i) incompetenza territoriale del foro di Milano a favore di Palermo (sostenendo che il centro liquidazione a Palermo aveva ricevuto e gestito la pratica); (ii) mancata acquisizione o utilizzabilità di prove decisive (contestazione della valutazione della testimonianza di Basilio Calandra Sebastianella e inutilizzabilità della registrazione telefonica su CD per assenza dell'escussione del soggetto che l'aveva consegnata); (iii) eccessiva e unilaterale rilevanza attribuita a investigazioni private e perizia di parte; (iv) insufficienza di prove per l'aggravante del concorso di persone; (v) tardività della querela/denuncia da parte della compagnia assicuratrice, deducendo che il termine per proporre querela non poteva decorrere dopo l'attesa di un'indagine privata protratta oltre un anno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi come generici e manifestamente infondati, ritenendo esaustive le motivazioni dei giudici di merito. In particolare: ha confermato la competenza territoriale del foro di Milano perché la richiesta di risarcimento era pervenuta e poteva essere valutata presso la sede legale/ufficio decisionale di Milano; ha ritenuto legittima l'ammissibilità e la rilevanza probatoria del CD audio come documento anche se non è stato possibile identificare/escutere il soggetto che lo ha consegnato, considerandolo non decisivo rispetto al complesso probatorio; ha rigettato l'eccezione di tardività della querela, ritenendo legittimo il differimento collegato all'attesa degli accertamenti investigativi necessari; ha escluso che i motivi proposti impongano una diversa valutazione della prova in sede di legittimità e ha confermato l'affermazione di responsabilità fondata su una serie concordante di gravi indizi (tra cui incompatibilità dinamica-danni, incongruenze temporali, omissioni nel modulo di constatazione). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 642 cod. pen.
Il reato di frode in assicurazione si considera perfezionato nel luogo in cui la richiesta di risarcimento, atto recettizio, giunge a conoscenza dell'effettivo titolare del diritto patrimoniale (la compagnia assicuratrice). La Corte ha ritenuto competente il foro dove ha sede l'ufficio con poteri decisionali (Milano), non il semplice centro periferico che ha solo acquisito elementi istruttori.
art. 195 cod. proc. pen.
Riguarda la prova per testi 'de relato' e le limitazioni di utilizzabilità. La Corte ha ricordato che l'inutilizzabilità prevista non opera automaticamente quando il testimone de relato non è in grado di identificare immediatamente il teste diretto, purché quest'ultimo risulti almeno identificabile; nel caso la mancata escussione del consegnatario del CD non ha determinato l'inutilizzabilità automatica della registrazione.
art. 240 cod. proc. pen.
La norma vieta l'uso di dichiarazioni anonime come prova; la Corte ha precisato che ciò non impedisce di accertare l'esistenza e il contenuto di un documento anonimo come fatto storico, ma ne vieta l'utilizzo quale fonte probatoria di dichiarazioni anonime. Pertanto il CD non è stato escluso per il solo anonimato del consegnatario.
art. 191 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'assunzione della prova e i limiti della prova morale; i ricorrenti invocavano l'illegittima utilizzazione di contenuti senza escussione dell'interlocutore; la Corte ha ritenuto che l'uso limitato della registrazione come elemento non decisivo sia compatibile con le regole probatorie.
art. 234 cod. proc. pen.
Consente l'acquisizione di documenti al processo. La Corte ha ritenuto che la registrazione telefonica depositata su CD potesse essere acquisita come documento, pur valorizzandone la rilevanza probatoria in funzione del contesto e della sua non decisività isolata.
art. 124 cod. pen.
La norma è richiamata in relazione al termine per la proposizione della querela; la Corte ha interpretato che il dies a quo decorre dalla piena cognizione dei fatti da parte della persona offesa, e che il differimento del termine per il tempo strettamente necessario alle verifiche (es. indagini private immediatamente necessarie) può essere legittimo; nel caso la querela è stata ritenuta tempestiva perché la compagnia ha atteso accertamenti investigativi prima di sporgere querela.
Massime di principio
- La competenza territoriale per il reato di frode in assicurazione si determina in base alla conoscenza della richiesta di risarcimento da parte dell'organo decisionale dell'assicuratore: conta la sede/ufficio con poteri di liquidazione, non le strutture periferiche meramente istruttorie.
- Una registrazione audio consegnata da terzi può essere acquisita come documento (art. 234 c.p.p.) e non è automaticamente inutilizzabile per il solo fatto che il consegnatario non sia escusso: va valutata la sua rilevanza e se è corroborata da altri elementi.
- L'inutilizzabilità per dichiarazioni anonime (art. 240 c.p.p.) riguarda le dichiarazioni anonime in quanto tali, non l'esistenza materiale di un documento anonimo; non impedisce quindi di constatare il contenuto del documento come fatto storico.
- Il termine per proporre querela decorre dalla piena cognizione dei fatti da parte della persona offesa; è ammissibile attendere il tempo strettamente necessario per compiere verifiche necessarie (anche investigative private), purché non si tratti di inerzia che pregiudichi il diritto dell'imputato.
- In sede di legittimità non si riesaminano i fatti per riformare valutazioni di merito basate su un insieme concordante di indizi gravi e coerenti, salvo manifesta illogicità o incongruenza nella motivazione dei giudici di merito.
- La prova fornita da periti o investigatori di parte è utilizzabile se supportata da riscontri e inserita in un quadro probatorio convergente; l'assenza di elementi isolati non invalida necessariamente l'intero impianto probatorio.
- Motivi di ricorso che si limitano a reiterare censure già decise senza confutare le motivazioni della corte sono considerati generici e possono essere dichiarati inammissibili.
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