Cassazione Civile, Sentenza n. 27715/2023 del 02/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda due istanze di rimborso presentate dalla ricorrente (società olandese priva di stabile organizzazione in Italia) per imposta sostitutiva su dividendi di fonte italiana relativi agli anni 2011-2014. In via principale si chiedeva il rimborso della differenza tra l'imposta applicata a titolo di ritenuta (aliquota ordinaria) e l'imposta da applicare ai sensi dell'art. 27, comma 3-ter del d.P.R. n. 600/1973; in via subordinata si chiedeva il rimborso sulla base dell'aliquota convenzionale prevista dall'art. 10 della Convenzione Italia–Paesi Bassi. Le istanze amministrative furono tacitamente respinte; la CTP di Pescara accolse il ricorso solo limitatamente alle domande subordinate; la CTR di secondo grado accolse parzialmente il gravame solo per la decorrenza degli interessi, senza esaminare la domanda proposta in via principale. La ricorrente ha impugnato in Cassazione per vizio di motivazione e per violazione dell'art. 27, comma 3-ter.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (nullità per omessa o apparente motivazione) perché la CTR si è limitata a decidere la domanda subordinata senza esaminare né motivare sulla domanda principale fondata sull'art. 27, comma 3-ter d.P.R. 600/1973. Per questo motivo la sentenza impugnata è stata cassata, in parte qua, e la causa rinviata alla Corte tributaria regionale di L'Aquila - sezione staccata di Pescara, per un nuovo esame anche della domanda principale; il secondo motivo è stato assorbito. Alla Corte regionale rinviata resta altresì demandata la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 27, comma 3-ter del d.P.R. n. 600/1973
Norma invocata dalla ricorrente per ottenere una riduzione dell'imposta a titolo di ritenuta sui dividendi (riflesso di disciplina di matrice comunitaria); la Corte ha ritenuto che la CTR doveva valutare espressamente la domanda principale fondata su tale disposizione e non ha deciso sul merito a causa della carenza motivazionale.
art. 10, comma 2, lett. b) Convenzione contro le doppie imposizioni Italia - Paesi Bassi (8 maggio 1990)
Norma convenzionale invocata in via subordinata per applicare un'aliquota convenzionale ridotta sui dividendi; la CTR aveva esaminato e in parte accolto la domanda subordinata ma la Cassazione ha ritenuto indispensabile anche l'esame della domanda principale.
art. 111, comma 6 Cost.
Principio costituzionale del giusto processo e della motivazione delle decisioni giudiziarie: la Corte ha richiamato tale principio per affermare che la sentenza impugnata mancava di motivazione intellegibile sulla domanda principale.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Norma processuale tributaria richiamata in relazione all'obbligo di motivazione delle sentenze nelle controversie tributarie; la Cassazione ha rilevato il vizio motivazionale della CTR.
art. 132 cod. proc. civ.
Disposizione sul contenuto della decisione e sulla motivazione: richiamata per sottolineare l'insufficiente motivazione della decisione impugnata.
art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.
Fondamento di cassazione invocato (vizio di motivazione/nullità) che ha determinato l'accoglimento del ricorso e la cassazione parziale della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Il giudice d'appello deve esaminare e motivare espressamente sia le domande principali sia quelle subordinate; l'omissione di pronuncia o di motivazione su una domanda principale costituisce vizio grave suscettibile di cassazione.
- Quando il contribuente proponga alternative fondate su norme interne di derivazione comunitaria e su convenzioni internazionali, il giudice è tenuto a valutare entrambe le prospettazioni e a motivare separatamente l'accoglimento o il rigetto di ciascuna.
- In caso di silenzio-rifiuto dell'amministrazione su istanze di rimborso, il contribuente può esperire il ricorso tributario; il giudice deve chiarire la decorrenza degli interessi (spesso contestata) e motivarne la scelta.
- Per ottenere il rimborso su dividendi esteri è essenziale documentare lo status del beneficiario (residenza fiscale, assenza di stabile organizzazione in Italia) e i requisiti per beneficiare di aliquote ridotte previste da norme UE o da trattati.
- Nelle impugnazioni in Cassazione, il vizio più efficace è spesso la censura per carenza di motivazione: dimostrare che la decisione non espone le ragioni che hanno portato al rigetto o all'accoglimento consente il rinvio per nuovo esame.
- Chi propone domande alternative dovrebbe ordinare chiaramente le pretese (principale e subordinate) e fornire argomentazioni autonome per ciascuna, affinché ogni profilo sia autonomamente valutabile dal giudice.
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