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Sentenza

Sentenza n. 596/2026 - Latina, Sezione 2

per l'annullamento della nota della Provincia di Latina, protocollo p_ it/A19E46C GE/2026/0017030 del 27 marzo, recante la diffida alla ricorrente: i) di riconsegnare, nel termine perentorio di 15 giorni, i luoghi oggetto della concessione idrico-fluviale del 10 gennaio 2012; ii) di rimuovere ogni manufatto, imbarcazione o attrezzatura, con ripristino dello stato dei luoghi.

Giustizia amministrativa202600325

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diffida alla riconsegna dei luoghi oggetto della concessione idrico-fluviale, con ordine di rimozione di manufatti, imbarcazioni e attrezzature e di ripristino dello stato dei luoghi

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la diffida provinciale deducendo di avere presentato, prima della scadenza della concessione originaria del 10 gennaio 2012, istanze di rinnovo nel maggio e nel settembre 2016; di avere continuato, dopo la scadenza, a versare i canoni concessori e a gestire l’area confidando nel rinnovo; e che la Provincia non aveva concluso espressamente il procedimento di rinnovo prima di intimare la riconsegna. Ha lamentato la violazione della disciplina regolamentare e del disciplinare della concessione, il mancato rispetto delle garanzie procedimentali, la violazione dei principi di legittimo affidamento e buona fede, il difetto di motivazione e l’eccesso di potere per manifesta illogicità e per mancata adozione del provvedimento presupposto. Ha inoltre chiesto che l’Amministrazione fosse condannata a pronunciarsi espressamente sull’istanza di rinnovo. La Provincia ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, l’irricevibilità dell’azione avverso il silenzio per decorso del termine annuale e l’inammissibilità del ricorso contro una mera diffida. La ricorrente ha aderito all’eccezione di difetto di giurisdizione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando nel Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche il giudice munito di cognizione. La controversia riguarda infatti sia la diffida alla riconsegna sia il mancato rinnovo della concessione idrico-fluviale, atti e condotte immediatamente incidenti sul regime di utilizzazione di una porzione di demanio idrico e quindi rientranti nell’art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775/1933. La giurisdizione del TSAP sussiste non solo quando è impugnato un provvedimento espresso di attribuzione o diniego della concessione, ma anche quando è censurata l’inerzia dell’Amministrazione sul rinnovo, poiché il silenzio incide direttamente sul rapporto di utilizzazione delle acque pubbliche. Il rito sul silenzio non attribuisce autonomamente giurisdizione al giudice amministrativo: esso è utilizzabile solo se tale giudice è già munito di giurisdizione sul rapporto sostanziale sottostante. Il difetto di giurisdizione ha carattere assorbente e ha impedito l’esame delle censure di merito. Il processo può essere riproposto davanti al TSAP entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775/1933

    Il testo richiama la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per le controversie relative ad atti amministrativi in materia di acque pubbliche.

    La giurisdizione del TSAP comprende le controversie contro atti amministrativi, anche se adottati da amministrazioni non istituzionalmente preposte alla materia, quando siano idonei a incidere in modo immediato e diretto, e non meramente occasionale, sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio.

  • art. 31 c.p.a.

    È inammissibile il ricorso diretto all’accertamento dell’illegittimità del silenzio quando il giudice amministrativo sia privo di giurisdizione sul rapporto giuridico sottostante.

    L’azione avverso il silenzio non fonda autonomamente la giurisdizione amministrativa, ma presuppone che il giudice amministrativo sia già competente sul rapporto sostanziale cui inerisce l’istanza inevasa.

  • art. 11, comma 1, c.p.a.

    Il giudice indica il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione.

    Accertato il difetto di giurisdizione, il giudice amministrativo deve indicare nel TSAP il giudice munito di giurisdizione sulla controversia.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    La domanda può essere riproposta davanti al giudice indicato entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali.

    La riassunzione o riproposizione davanti al TSAP entro il termine previsto consente di conservare gli effetti della domanda originariamente proposta davanti al giudice privo di giurisdizione.

  • art. 60 c.p.a.

    Il giudizio è definito con sentenza in forma semplificata.

    La causa è stata decisa in camera di consiglio con sentenza semplificata, ricorrendo l’integrità del contraddittorio, la completezza dell’istruttoria e l’assenza di intenzione di proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale.

Massime di principio

  • La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sussiste quando l’atto amministrativo impugnato incide in modo immediato e diretto sul regime di utilizzazione delle acque pubbliche o del relativo demanio, anche se l’atto è adottato da un’amministrazione non istituzionalmente preposta alla tutela delle acque.
  • Le controversie relative all’attribuzione, al diniego o al rinnovo di una concessione avente a oggetto l’occupazione e l’utilizzazione di una porzione di demanio idrico fluviale rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
  • La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche comprende anche le controversie concernenti l’inerzia dell’Amministrazione sull’istanza di rinnovo di una concessione idrico-fluviale, poiché il silenzio incide direttamente sul regime di utilizzazione dell’acqua pubblica e del demanio idrico.
  • Il rito avverso il silenzio non attribuisce di per sé giurisdizione al giudice amministrativo: l’azione è proponibile davanti a tale giudice soltanto quando quest’ultimo abbia giurisdizione sul rapporto sostanziale sottostante.
  • Accertato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, la controversia deve essere riproposta davanti al giudice indicato entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali idriche, lacuali e portualiGiurisdizione e riparto
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneSilenzio della pubblica amministrazione

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