Sentenza n. 499/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza, alla sentenza del Tribunale di Salerno, II Sezione civile, numero 979 del 2023, pubblicata il 6 marzo 2023, ruolo generale numero 5184 del 2018;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile che condannava il Comune al rimborso delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore pubblico)
La controversia
L’Istituto comprensivo ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Salerno, II Sezione civile, n. 979 del 2023, passata in giudicato, che aveva condannato il Comune di Battipaglia al pagamento di € 2.777,00, oltre rimborso forfettario del 15% sugli onorari, CPA e IVA come per legge. La sentenza era stata notificata al Comune il 3 giugno 2024 e, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, risultava ancora ineseguita. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si è costituito e non ha fornito prova dell’adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati la notifica del titolo, il suo passaggio in giudicato, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l’inadempimento dell’amministrazione. Ha ordinato al Comune di provvedere all’esecuzione della sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari al pagamento, comprese l’allocazione della somma in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il reperimento materiale delle somme. Il TAR ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato. Ha posto il compenso del commissario a carico del Comune e ha condannato quest’ultimo al pagamento di € 800,00 per spese di lite, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del titolo e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione è condizione per procedere all’esecuzione forzata nei confronti dell’amministrazione debitrice.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri l’esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua notificazione all’amministrazione, il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge e la persistente inesecuzione dell’obbligo.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata prova dell’adempimento da parte dell’amministrazione, a fronte della documentazione del titolo e degli adempimenti preliminari, consente al giudice di ordinare l’esecuzione entro un termine determinato.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’amministrazione, subordinandone l’intervento alla formale richiesta dell’avente diritto dopo la scadenza del termine assegnato.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la carenza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all’esecuzione di un giudicato pecuniario nei confronti di un’amministrazione pubblica; il commissario deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
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