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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25218/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Una società aveva impugnato una cartella di pagamento notificata nel 2006 per IRPEG e ILOR relative al periodo d'imposta 1992. La pretesa fiscale riguardava soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia, le cui posizioni erano state oggetto di disciplina agevolativa e di regolarizzazione ai sensi dell'art. 138 della L. 388/2000 e dell'art. 9, comma 178, della L. 289/2002. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva confermato l'annullamento ritenendo la cartella tardiva, perché la notifica avrebbe dovuto avvenire entro il 31 dicembre 1998 e non poteva applicarsi il termine dell'art. 36, comma 2, d.lgs. 46/1999. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione dell'art. 138 L. 388/2000 e falsa applicazione dell'art. 1, comma 5-bis, L. 106/2005, sostenendo che la norma speciale sui contribuenti colpiti dal sisma prevedeva sospensione e recupero dei tributi, con termine di esecutività del ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata, prevalendo sulla disciplina generale di decadenza; secondo, in subordine, violazione dell'art. 138, comma 3, L. 388/2000, assumendo che la disciplina speciale avrebbe dovuto essere letta come legittima proroga dei termini di decadenza, con conseguente tempestività della cartella notificata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, richiamando un orientamento già consolidato: l'art. 138, comma 3, L. 388/2000 introduce un termine di decadenza riferito alla data di esecutività del ruolo e non alla notifica della cartella; tale disposizione non consente di far rivivere crediti tributari per i quali l'Amministrazione fosse già decaduta al momento rilevante. Nel caso concreto, la disciplina speciale dei contribuenti colpiti dal sisma del 1990 non ha prorogato i termini di decadenza per l'emissione/notifica degli atti, sicché resta applicabile il regime generale di decadenza fissato dall'art. 1 del d.l. 106/2005, con efficacia retroattiva già affermata dalla giurisprudenza. Conseguentemente, è stata confermata la soccombenza dell'Agenzia delle Entrate, con condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 138 L. 23 dicembre 2000, n. 388

    La disciplina per i contribuenti colpiti dal sisma del 1990 prevede una facoltà di regolarizzazione e una sospensione della riscossione, ma non proroga i termini di decadenza per l'emissione/notifica della cartella; il comma 3 introduce un termine di decadenza riferito all'esecutività del ruolo dopo la rateizzazione.

  • art. 1, comma 5-bis, d.l. n. 106/2005, conv. in L. n. 156/2005

    Fissa il termine generale di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento e si applica anche ai tributi dei contribuenti coinvolti nel sisma del 1990.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 29 febbraio 1999, n. 46

    Non è ritenuto applicabile alle situazioni precedenti e ancora pendenti, secondo la ricostruzione operata dalla CTR e non condivisa in via decisiva dalla Corte.

  • art. 9, comma 178, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    Richiamato come parte del quadro normativo relativo alla regolarizzazione delle posizioni dei contribuenti colpiti dal sisma, senza che nel caso concreto ciò consenta di superare la decadenza già maturata.

  • art. 5-ter d.l. n. 106/2005

    La Corte richiama l'efficacia retroattiva riconosciuta dalla giurisprudenza a questa disposizione, rilevante ai fini della decadenza nel caso concreto.

Massime di principio

  • La disciplina speciale che consente ai contribuenti di definire o rateizzare debiti tributari pregressi non comporta, di per sé, la proroga dei termini di decadenza per l'emissione o la notifica degli atti di riscossione, salvo una previsione espressa in tal senso.
  • Quando l'Amministrazione sia già decaduta dal potere di riscossione alla data rilevante, la successiva normativa agevolativa o di regolarizzazione non può far rivivere il credito tributario ormai decaduto.
  • In materia di riscossione delle imposte sui redditi, il termine di decadenza per la notifica della cartella va individuato secondo la disciplina generale applicabile, anche ai tributi dovuti da contribuenti colpiti da eventi sismici, se la norma speciale non modifica espressamente quel termine.
  • Se una disposizione speciale collega la riscossione alla regolarizzazione mediante rateazione, il termine ivi previsto può riguardare l'esecutività del ruolo o la ripresa della riscossione, ma non equivale automaticamente a una proroga del termine di decadenza dell'azione impositiva.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiPrescrizioneDecadenza

Testo integrale

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