Sentenza n. 977/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento A) quanto al ricorso principale n.r.g. 398 del 2022: - del decreto dirigenziale n. 814 del 21 gennaio 2022 della Regione Toscana, notificato a parte ricorrente in data 24 gennaio 2022, avente ad oggetto “conclusione delle indagini istruttorie finalizzate all'individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione delle matrici ambientali del sito SR429 ‘Val d'Elsa' Lotto V Empoli-Castelfiorentino, nel tratto compreso tra la rotatoria di Brusciana ed il cavalcaferrovia lato nord in direzione Empoli in Comune di Empoli (codice Sisbon FICEV-1072) ed alla contestuale adozione del provvedimento di cui all'art. 244 comma 2 del d.lgs. 152/2006”; - dei suoi allegati A (recante “il preambolo con gli elementi di fatto e di diritto che hanno dato impulso al presente procedimento e la motivazione con i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione adottata”) e B (recante il “Rapporto istruttorio”) nonché, per quanto occorrer possa, del decreto n. 19216 del 4 dicembre 2018 della Regione Toscana, nella parte in cui diffida il-OMISSIS-. ad “effettuare le analisi di caratterizzazione di conformità del KEU in base alla sua destinazione in quanto responsabile non solo della regolarità delle operazioni poste in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il suo intervento”; - della Relazione a firma del Responsabile del Dipartimento ARPAT-Area Vasta Costa del 20 luglio 2018, avente ad oggetto “attività di controllo aprile 2018 presso installazione -OMISSIS-”; - della Relazione a firma del Responsabile del Dipartimento ARPAT-Area Vasta Costa del 26 ottobre 2018, avente ad oggetto “controdeduzioni alle memorie difensive presentate da -OMISSIS- a seguito di avvio di procedimento per la predisposizione di atto di diffida”; - della Relazione a firma del Responsabile del Dipartimento ARPAT-Area Vasta Costa prot. n. 0027780 del 9 aprile 2019, avente ad oggetto “atto di diffida nei confronti del-OMISSIS-. … risposta”; - della nota a firma del Dirigente del Settore Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana prot. 0131212 del 22 marzo 2019, avente ad oggetto “atto di diffida nei confronti del -OMISSIS- … Chiarimento”; - della nota a firma del Dirigente del Settore Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana prot. AOOGRT-0167358 del 16 aprile 2019, avente ad oggetto “atto di diffida nei confronti del -OMISSIS- … Chiarimento”, con la quale vengono forniti chiarimenti in ordine al contenuto della diffida n. 19216 del 4 dicembre 2018; - di ogni ulteriore atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso; A.1) quanto ai motivi aggiunti depositati il 3 gennaio 2024, n.r.g. 398/2022: - del decreto dirigenziale n. 22702 del 26 ottobre 2023, notificato a parte ricorrente il 27 ottobre 2023, con cui il Dirigente della Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia - Settore Bonifiche e “Siti Orfani” PNRR, “responsabile dell'Ufficio Comune per l'esercizio associato delle funzioni delle province e della Città metropolitana in materia di bonifica dei siti inquinati”, ha convalidato gli atti adottati dalla Regione Toscana in via straordinaria dal “Commissario straordinario per il presidio ed il coordinamento delle attività in materia di ambiente ed inerenti”, nel periodo compreso tra il 9 luglio 2021 ed il 31 dicembre 2021 e quelli adottati in via ordinaria dal Dirigente del Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche della Regione Toscana, tra cui il decreto n. 814 del 21 gennaio 2023 e tutti gli atti ad esso presupposti, consequenziali e comunque connessi, “facendo propri integralmente i contenuti degli stessi e di quanto ivi disposto e facendone salvi e conservandone gli effetti fin dall'origine insieme alla relativa procedura ed all'attività istruttoria complessivamente svolta ad essi presupposta, consequenziale o comunque connessa a seguito dello svolgimento del procedimento di individuazione del soggetto responsabile della contaminazione delle matrici ambientali del sito individuato con codice sisbon FICEV-1072 S.R. 429 ‘Val d'Elsa' Lotto V Empoli-Castelfiorentino”; - nonché di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso; B) quanto al ricorso principale n.r.g. 466 del 2022: - del decreto dirigenziale n. 814 del 21/01/2022 e di tutti i suoi allegati, di conclusione delle indagini istruttorie finalizzate all'individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione delle matrici ambientali del sito SR 429 “Val d'Elsa” Lotto V Empoli-Castelfiorentino nel tratto compreso tra la rotatoria di Brusciana ed il cavalcaferrovia lato nord in direzione Empoli in Comune di Empoli (Codice sisbon FICEV- 1072) e contestuale adozione del provvedimento di cui all'art. 244 D.Lgs. n.152/2006, notificato a mezzo pec il 24.01.2021; - di ogni ulteriore atto o verbale, nella misura in cui individui come responsabili e/o sanzioni i soggetti ricorrenti della contaminazione delle matrici ambientali del sito SR 429 “Val d'Elsa” Lotto V Empoli-Castelfiorentino nel tratto compreso tra la rotatoria di Brusciana ed il cavalcaferrovia lato nord in direzione Empoli in Comune di Empoli (Codice sisbon FICEV- 1072). B.1) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 9 giugno 2022, n.r.g. 466/2022: - del provvedimento della Regione Toscana di cui alla nota prot. AOOGRT-0132367-2022-03-29, notificato a mezzo pec il 29.3.2022, avente ad oggetto “Istanze di annullamento/revoca in autotutela Decreto n.814 del 21/01/2022 di conclusione delle indagini istruttorie finalizzate all'individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione delle matrici ambientali del sito SR 429 “Val d'Elsa” Lotto V Empoli‐Castelfiorentino nel tratto compreso tra la rotatoria di Brusciana ed il cavalcaferrovia lato Nord in direzione Empoli in Comune di Empoli (Codice sisbon FICEV‐1072) ed alla contestuale adozione del provvedimento di cui all'art. 244 D.Lgs. n.152/2006 ‐ RISPOSTA”; - nonché di tutti gli atti ad esso connessi, presupposti e conseguenti; B.2) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 9 gennaio 2024, n.r.g. 466/2022: - del decreto dirigenziale n. 22702 del 26/10/2023 comunicato in data 27.10.2023 della Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, Settore Bonifiche e “Siti Orfani” PNRR, Ufficio Comune per l'esercizio associato delle funzioni delle province e della Città Metropolitana in materia di bonifica dei siti inquinati, avente ad oggetto “Ufficio Comune Bonifiche: Decreto di conclusione delle indagini istruttorie finalizzate all'individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione delle matrici ambientali del sito S.R. 429 "Val d'Elsa" Lotto V Empoli-Castelfiorentino, nel tratto compreso tra la rotatoria di Brusciana ed il cavalcaferrovia lato Nord in direzione Empoli in Comune di Empoli (codice sisbon FICEV-1072) ed alla contestuale adozione del provvedimento di cui all'art. 244 comma 2 D.Lgs. n.152/2006. Provvedimento di convalida ai sensi dell'art. 28 quinquies L.R. n.25/1998”; - di tutti gli atti ad esso connessi, presupposti e conseguenti; B.3) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 29 ottobre 2024, n.r.g. 466/2022: - del decreto n.16642 del 18.7.2024, con il relativo Allegato A, della Regione Toscana, Direzione Tutela dell’Ambiente ed Energia, Settore Bonifiche e siti “orfani” PNRR, notificato in data 22.7.2024, avente ad oggetto “Rif. Decreto n.814 del 21/01/2022 (convalidato con Decreto n.22702 del 26/10/2023) - Decreto di conclusione delle indagini istruttorie finalizzate all’individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione delle matrici ambientali del sito SR 429 Val d’Elsa Lotto V Empoli-Castelfiorentino, nel tratto compreso tra la rotatoria di Brusciana ed il cavalcaferrovia lato Nord in direzione Empoli in Comune di Empoli (codice sisbon FICEV- 1072) ed alla contestuale adozione del provvedimento di cui all’art. 244 comma 2 D.Lgs. n.152/2006. Provvedimento di esecuzione in qualità di proprietario della SR 429, ai sensi del combinato disposto degli articoli 244, comma 3, 245, comma 1, e 253, comma 4, II^ periodo, degli interventi di cui al Decreto n.814/2022 e delle relative procedure per il tramite del Commissario Unico alle Bonifiche nominato con delibera del Consiglio dei Ministri del 03/11/2023”; - di tutti gli atti ad esso connessi, presupposti e conseguenti, tra cui il verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 5.7.2024, richiamato nel provvedimento impugnato ed acquisito in data 18.9.2024 a seguito di istanza di accesso agli atti; C) quanto al ricorso principale n.r.g. 477 del 2022: - del provvedimento n. 814 in data 21 gennaio 2022, notificato a mezzo PEC del 24 gennaio 2022, a firma del “Commissario straordinario per il presidio e coordinamento delle attività in materia di ambiente ed inerenti” in forza del DPGR 49/R/2021, recante in oggetto “Decreto di conclusione delle indagini istruttorie finalizzate alla individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione delle matrici ambientali del sito SR 429 “Val d'Elsa” Lotto V Empoli-Castelfiorentino, nel tratto compreso tra la rotatoria di Brusciana ed il cavalcaferrovia lato nord in direzione Empoli in Comune di Empoli (codice Sisbon FICEV- 1072) e dalla contestuale adozione del provvedimento di cui all'art. 244 comma due D. Lgs. 152/2006”; - di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, conseguente o comunque connesso, fra cui la “comunicazione di avvio del procedimento di individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione finalizzato alla contestuale adozione del provvedimento di cui all'articolo 244 comma due D.Lgs. 152/2006”, notificata con PEC del 2 dicembre 2021; C.1) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 31 maggio 2022, n.r.g. 477/2022: - del provvedimento, notificato a mezzo PEC del 29 marzo 2022, a firma del “Commissario straordinario per il presidio e coordinamento delle attività in materia di ambiente inerenti” in forza del DPGR 49/R/2021, recante in oggetto “Istanze di annullamento/revoca in autotutela Decreto n.814 del 21/01/2022 di conclusione delle indagini istruttorie finalizzate all'individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione delle matrici ambientali del sito SR 429 “Val d'Elsa” Lotto V Empoli-Castelfiorentino nel tratto compreso tra la rotatoria di Brusciana ed il cavalcaferrovia lato Nord in direzione Empoli in Comune di Empoli (Codice sisbon FICEV-1072) ed alla contestuale adozione del provvedimento di cui all'art. 244 D.Lgs. n.152/2006 - RISPOSTA” (prot. AOOGRT-0132367-2022-03-29); - di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, conseguente o comunque connesso, fra cui, per quanto occorrer possa, la nota Regione Toscana reg. prot. AOOGRT/PD n.0120716 del 23/03/2022 e la successiva nota del Dipartimento ARPAT del Circondario Empolese, acclusa al provvedimento in questa sede impugnato, recante ad oggetto “FICEV-1072 – Decreto n. 814 del 21/01/2022 di conclusione delle indagini istruttorie finalizzate all'individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione delle matrici ambientali del sito SR 429 “Val d'elsa” lotto V Empoli – Castelfiorentino nel tratto compreso tra la rotatoria di Brusciana ed il cavalcaferrovia lato nord in direzione Empoli (Comune di Empoli) ed alla contestuale adozione del provvedimento di cui all'art. 244 D. Lgs. n. 152/2006 – richiesta contributo (Rif.: Richiesta della Regione Toscana prot. n.120716 del 23/03/2022 - ns. Prot. n.2022/22061)”; C.2) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 24 aprile 2023, n.r.g. 477/2022: - della determinazione n. 111 del 7 febbraio 2023 adottata dal Comune di Empoli (Settore III – Politiche Territoriali) e notificata a mezzo PEC in pari data (prot. n.0009599/2023), a firma del Segretario Generale, recante ad oggetto “Sito: cod. FICEV 1072 strada regionale 429 – approvazione del piano di caratterizzazione con prescrizioni ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”; - di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, conseguente o, comunque, connesso, ivi compresi, per quanto occorrer possa, il parere favorevole espresso dalla Conferenza di Servizi del 28 settembre 2022 e la nota del Comune di Empoli, prot. n. 0024199/2023 del 3 aprile 2023, avente ad oggetto “Risposta vostra comunicazione di “Riscontro alla Determinazione n. 111 del 07/02/2023 del Comune di Empoli” (Codice Sisbon FICEV -1072)”; C.3) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 22 gennaio 2024: - del decreto dirigenziale della Regione Toscana, Dir. Ambiente e Energia, Settore Bonifiche e “Siti Orfani” PNRR n. 22702 del 26 ottobre 2023, notificato alla ricorrente in data 27 ottobre 2023, avente ad oggetto “UFFICIO COMUNE BONIFICHE: decreto di conclusione delle indagini istruttorie finalizzate all'individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione delle matrici ambientali del sito S.R. 429 “Val D'Elsa” Lotto V Empoli-Castelfiorentino, nel tratto compreso tra la rotatoria di Brusciana ed il cavalcaferrovia lato Nord in direzione Empoli in Comune di Empoli (codice sisbon FICEV-1072) ed alla contestuale adozione del provvedimento di cui all'art. 244 comma 2 D.Lgs 152/2006. Provvedimento di convalida ai sensi dell'art. 28 quinquies L.R. n. 25/1998”; - ove occorre possa, di tutti gli altri atti della relativa sequenza procedimentale anch'essi convalidati espressamente dal D.D.R. n. 22702/2023 ed individuati all'elenco di cui alle pagine 11 ss. di quest'ultimo; - di ogni atto presupposto, conseguente e/o connesso; C.4) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 20 novembre 2024: - del decreto dirigenziale della Regione Toscana, Dir. Ambiente e Energia, Settore Bonifiche e “Siti Orfani” PNRR n. 16642 del 18 luglio 2024, notificato alla ricorrente in data 22 luglio 2024, avente ad oggetto “Rif. Decreto n.814 del 21/01/2022 (convalidato con Decreto n.22702 del 26/10/2023)- Decreto di conclusione delle indagini istruttorie finalizzate all'individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione delle matrici ambientali del sito SR 429 Val d'Elsa Lotto V Empoli-Castelfiorentino nel tratto compreso tra la rotatoria di Brusciana ed il cavalcaferrovia lato Nord in direzione Empoli in Comune di Empoli (codice sisbon FICEV-1072) ed alla contestuale adozione del provvedimento di cui all'art. 244 comma 2 D.Lgs. n.152/2006. Provvedimento di esecuzione in qualità di proprietario della SR 429, ai sensi del combinato disposto degli articoli 244, comma 3, 245, comma 1, e 253, comma 4, II° periodo, degli interventi di cui al Decreto n.814/2022 e delle relative procedure per il tramite del Commissario Unico alle Bonifiche nominato con Delibera C.M. del 03/11/2023 reg. Corte dei Conti n.3067/2023”; - di tutti gli atti ad esso connessi, presupposti e conseguenti, tra cui l’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del decreto dirigenziale, ed il verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 5 luglio 2024, richiamato anch’esso nel provvedimento impugnato; D) quanto al ricorso n.r.g. 687 del 2022: - del provvedimento, notificato a mezzo PEC del 29 marzo 2022, a firma del “Commissario straordinario per il presidio e coordinamento delle attività in materia di ambiente inerenti” in forza del DPGR 49/R/2021, recante ad oggetto “Istanze di annullamento/revoca in autotutela Decreto n.814 del 21/01/2022 di conclusione delle indagini istruttorie finalizzate all'individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione delle matrici ambientali del sito SR 429 “Val d'Elsa” Lotto V Empoli-Castelfiorentino nel tratto compreso tra la rotatoria di Brusciana ed il cavalcaferrovia lato Nord in direzione Empoli in Comune di Empoli (Codice sisbon FICEV-1072) ed alla contestuale adozione del provvedimento di cui all'art. 244 D.Lgs. n.152/2006 - RISPOSTA” (prot. AOOGRT-0132367-2022-03-29); - di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, conseguente o comunque connesso, fra cui, per quanto occorrer possa, la nota Regione Toscana reg. prot. AOOGRT/PD n.0120716 del 23/03/2022 e la successiva nota del Dipartimento ARPAT del Circondario Empolese, acclusa al provvedimento in questa sede impugnato, recante in oggetto “FICEV-1072 – Decreto n. 814 del 21/01/2022 di conclusione delle indagini istruttorie finalizzate all'individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione delle matrici ambientali del sito SR 429 “Val d'Elsa” lotto V Empoli – Castelfiorentino nel tratto compreso tra la rotatoria di Brusciana ed il cavalcaferrovia lato nord in direzione Empoli (Comune di Empoli) ed alla contestuale adozione del provvedimento di cui all'art. 244 D. Lgs. n. 152/2006 – richiesta contributo (Rif.: Richiesta della Regione Toscana prot. n.120716 del 23/03/2022 - ns. Prot. n.2022/22061)”; E) quanto al ricorso principale n.r.g. 899 del 2022: - del decreto dirigenziale n. 814 del 21 gennaio 2022 della Regione Toscana, notificato il 24.01.2022 avente ad oggetto “Conclusione delle indagini istruttorie finalizzate all'individuazione delle matrici ambientali del sit. SR 429 Val d'Elsa Lotto V Empoli Castelfiorentino, nel tratto compreso tra la rotatoria di Brusciana ed il cavalcaferrovia lato Nord in direzione Empoli in Comune di Empoli (Cod. sibon FICEV 1072) ed alla contestuale adozione del provvedimento di cui all'art. 244 comma 2 D.Lgs 152/2006”, nella parte in cui ha ingiunto a parte ricorrente di provvedere entro 30 giorni alla presentazione anche in forma congiunta nei confronti del Comune di Empoli del Piano di Caratterizzazione del sito cod. Sibon FICEV 1072 e “proseguendo successivamente nell'iter tecnico amministrativo finalizzato alla bonifica del sito”; - di tutti gli allegati approvati con il decreto dirigenziale n. 814 del 21 gennaio 2022 ed in particolare del Rapporto Istruttorio; E.1) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 12 dicembre 2023, n.r.g. 899/2022: - del decreto dirigenziale della Regione Toscana, Dir. Ambiente e Energia, Settore Bonifiche e “Siti Orfani” PNRR n. 22702 del 26 ottobre 2023, notificato alla ricorrente il 27 ottobre 2023, avente ad oggetto “UFFICIO COMUNE BONIFICHE: decreto di conclusione delle indagini istruttorie finalizzate all'individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione delle matrici ambientali del sito S.R. 429 “Val D'Elsa” Lotto V Empoli-Castelfiorentino, nel tratto compreso tra la rotatoria di Brusciana ed il cavalcavia lato Nord in direzione Empoli in Comune di Empoli (codice sisbon FICET-1072) ed alla contestuale adozione del provvedimento di cui all'art. 244 comma 2 D.Lgs 152/2006. Provvedimento di convalida ai sensi dell'art. 28 quinquies L.R. n. 25/1998”; - ove occorre possa, del D.R. 814/2022 e del relativo Rapporto Istruttorio come convalidati e già impugnati con il ricorso principale, nonché di tutti gli altri atti della relativa sequenza procedimentale anch'essi convalidati espressamente dal D.R. 2272/2023 ed individuati all'elenco di cui alle pagine 11-14 di esso; F) quanto al ricorso n.r.g. 426 del 2023: - della determinazione del Comune di Empoli n. 111 del 7.2.2023, comunicata a mezzo pec in pari data ed avente ad oggetto “Sito: Cod. FICEV 1072 Strada Regionale 429 – Approvazione del piano di caratterizzazione con prescrizioni ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i.” nella parte in cui prescrive la presentazione degli esiti del piano di caratterizzazione di cui sopra, entro e non oltre 6 mesi dalla notifica della determinazione, nei confronti delle sole imprese -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-; - per quanto possa occorrere, della nota prot. N. 0024199/2023 del 3.4.2023 avente ad oggetto “Risposta vostra comunicazione di “Riscontro alla Determinazione n. 111 del 07/02/2023 del Comune di Empoli” (Codice Sisbon FICEV -1072)”; - di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti; G) quanto al ricorso n.r.g. 441 del 2023: - della determinazione del Comune di Empoli n. 111 del 7 febbraio 2023 adottata dal Comune di Empoli (Settore III – Politiche Territoriali) e notificata a mezzo PEC in pari data (prot. n.0009599/2023), a firma del Segretario Generale, recante ad oggetto “Sito: cod. FICEV 1072 strada regionale 429 – approvazione del piano di caratterizzazione con prescrizioni ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”; - di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, conseguente o, comunque, connesso, ivi compresi, per quanto occorrer possa, il parere favorevole espresso dalla Conferenza di Servizi del 28 settembre 2022 e la nota del Comune di Empoli, prot. n. 0024199/2023 del 3 aprile 2023, avente ad oggetto “Risposta vostra comunicazione di “Riscontro alla Determinazione n. 111 del 07/02/2023 del Comune di Empoli” (Codice Sisbon FICEV -1072)”; H) quanto al ricorso n. 94 del 2024: - del decreto dirigenziale della Regione Toscana, Dir. Ambiente e Energia, Settore Bonifiche e “Siti Orfani” PNRR n. 22702 del 26 ottobre 2023, notificato alla ricorrente in data 27 ottobre 2023, avente ad oggetto “UFFICIO COMUNE BONIFICHE: decreto di conclusione delle indagini istruttorie finalizzate all'individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione delle matrici ambientali del sito S.R. 429 “Val D'Elsa” Lotto V Empoli-Castelfiorentino, nel tratto compreso tra la rotatoria di Brusciana ed il cavalcaferrovia lato Nord in direzione Empoli in Comune di Empoli (codice sisbon FICEV-1072) ed alla contestuale adozione del provvedimento di cui all'art. 244 comma 2 D.Lgs 152/2006. Provvedimento di convalida ai sensi dell'art. 28 quinquies L.R. n. 25/1998”; - ove occorrer possa, di tutti gli altri atti della relativa sequenza procedimentale anch'essi convalidati espressamente dal D.D.R. n. 22702/2023 ed individuati all'elenco di cui alle pagine 11 ss. di quest'ultimo; - di ogni atto presupposto, conseguente e/o connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto regionale n. 814/2022 di individuazione dei responsabili della potenziale contaminazione del sito SR 429, successivo decreto di convalida n. 22702/2023, diniego di autotutela, piano comunale di caratterizzazione e decreto regionale n. 16642/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (imprese individuate come responsabili)
Prevale il privato
La controversia
Sono stati riuniti nove giudizi relativi alla contaminazione del rilevato della SR 429, nel quale erano stati rinvenuti superamenti delle CSC per cromo e antimonio, ritenuti indicatori della presenza di KEU. I ricorrenti hanno contestato, in sintesi, l'incompetenza della Regione all'adozione del decreto n. 814/2022; l'illegittimità e non convalidabilità dell'atto per carenza assoluta di potere; la legittimità del decreto di convalida adottato dall'Ufficio comune ai sensi degli artt. 28-quater e 28-quinquies l.r. Toscana n. 25/1998; il difetto di istruttoria, la violazione del contraddittorio procedimentale, l'erronea qualificazione e analisi dei campioni, l'assenza di un nesso causale tra le condotte delle imprese e la contaminazione e la mancata graduazione delle responsabilità. Le imprese produttrici e controllanti hanno dedotto che il KEU era stato conferito a un impianto autorizzato al recupero per la produzione di materiali per l'edilizia, senza obbligo di previo test di cessione a loro carico, e che la corretta compilazione dei formulari escludeva la loro responsabilità ai sensi dell'art. 188, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 152/2006. Le imprese intermediarie, fornitrici e appaltatrici hanno sostenuto di avere fatto affidamento sulle certificazioni del materiale e che l'assenza o incompletezza di DoP, marcatura CE o indicazione del lotto non dimostrava né la non conformità né il nesso causale con la contaminazione. Sono stati inoltre impugnati gli obblighi imposti dal Comune di Empoli con il piano di caratterizzazione.
La decisione
Il TAR ha riunito tutti i ricorsi. Ha respinto l'eccezione di improcedibilità fondata sulla mancata impugnazione del decreto regionale n. 16642/2024, ritenendo tale atto non lesivo perché la Regione si era fatta carico della bonifica in qualità di proprietaria della strada, riservandosi soltanto l'eventuale rivalsa. Ha ritenuto legittima la convalida n. 22702/2023: gli artt. 28-quater e 28-quinquies l.r. Toscana n. 25/1998 non violano l'art. 117 Cost.; l'Ufficio comune disponeva di una competenza transitoria specifica; la convalida non aveva natura giurisdizionale; l'omessa comunicazione di avvio non rilevava, trattandosi di attività vincolata; il decreto n. 814/2022 era affetto da incompetenza relativa, non da difetto assoluto di attribuzione, e quindi era annullabile e convalidabile. Per effetto della convalida, i ricorsi principali contro il decreto n. 814/2022 e quelli contro il diniego di autotutela sono stati dichiarati improcedibili, mentre le censure riproposte sono state esaminate nei confronti dell'atto di convalida. Nel merito, il TAR ha annullato il decreto di convalida e il decreto n. 814/2022 nella parte relativa alla responsabilità del produttore del KEU e della società controllante: l'AIA del produttore imponeva il test di cessione solo per il recupero ambientale diretto, non per il conferimento a impianti esterni autorizzati alla produzione di materiali edilizi; l'impianto destinatario era autorizzato a ricevere il KEU e doveva sottoporre a test i materiali in uscita; inoltre, risultava la corretta compilazione dei formulari, con conseguente applicazione dell'esonero previsto dall'art. 188, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 152/2006. È stata così esclusa anche la responsabilità derivata della società controllante. Il TAR ha inoltre annullato il decreto di convalida nella parte relativa alle imprese intermediarie, fornitrici e appaltatrici: le certificazioni del Laboratorio Galileo erano ragionevolmente riferibili al materiale movimentato nel marzo 2019 e sufficienti a dimostrarne la compatibilità ambientale; DoP e marcatura CE riguardavano principalmente le caratteristiche prestazionali e non sostituivano le analisi chimiche rilevanti per la compatibilità ambientale. È stato quindi annullato anche il piano comunale di caratterizzazione e la relativa nota di diniego dell'autotutela nella parte in cui imponevano obblighi alle imprese ricorrenti, essendo venuto meno il presupposto della loro responsabilità. I ricorsi contro il decreto n. 16642/2024 sono stati dichiarati inammissibili, perché l'atto non aveva autonoma portata lesiva. Le spese sono state compensate per l'estrema complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 244, comma 2, d.lgs. n. 152/2006
individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione e adozione dei conseguenti provvedimenti
La competenza specifica all'adozione dell'ordinanza di cui al comma 2 spettava, nel quadro normativo applicabile, alla Provincia; l'esercizio regionale del potere determinava tuttavia incompetenza relativa, non difetto assoluto di attribuzione.
art. 244, comma 3, d.lgs. n. 152/2006
Richiamato quale base, insieme agli artt. 245 e 253, per la prosecuzione degli interventi da parte della Regione in qualità di proprietaria della strada.
art. 245, comma 1, d.lgs. n. 152/2006
Richiamato nel decreto regionale n. 16642/2024 quale fondamento della prosecuzione degli interventi di bonifica da parte della proprietaria.
art. 253, comma 4, d.lgs. n. 152/2006
Richiamato per gli effetti patrimoniali e l'eventuale rivalsa connessi agli interventi di bonifica eseguiti dal proprietario.
art. 188, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 152/2006
la responsabilità del produttore o detentore del rifiuto è esclusa se risulta che egli ha conferito i rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento, a condizione che abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 193, controfirmato e datato in arrivo dal destinatario
Il produttore che conferisce il rifiuto a un impianto autorizzato e dispone del formulario regolarmente sottoscritto non risponde della successiva gestione illecita, in assenza di un proprio contributo causale.
art. 193 d.lgs. n. 152/2006
La corretta compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti ha concorso a escludere la responsabilità del produttore.
art. 178 d.lgs. n. 152/2006
Il principio di responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti non configura una responsabilità automatica, richiedendo comunque un contributo causale alla contaminazione.
art. 21-octies, comma 1, l. n. 241/1990
Il vizio di incompetenza relativa rende l'atto annullabile.
art. 21-nonies, comma 2, l. n. 241/1990
L'atto affetto da incompetenza relativa è suscettibile di convalida.
art. 21-septies l. n. 241/1990
Il difetto assoluto di attribuzione, quale causa di nullità, ricorre solo quando l'amministrazione eserciti un potere radicalmente estraneo alla sfera degli interessi pubblici affidati alla sua cura.
artt. 28-quater e 28-quinquies l.r. Toscana n. 25/1998
Nel regime transitorio conseguente al riordino delle competenze in materia di bonifiche, consentono la costituzione di un Ufficio comune e impongono a Province e Città Metropolitana di subentrare nei procedimenti e convalidare gli atti regionali pregressi.
art. 117, comma 2, Cost.
Non risulta violato dalla disciplina regionale transitoria sull'Ufficio comune, che opera per conto dell'ente provinciale competente e risponde all'esigenza di conservazione dell'attività amministrativa.
art. 273 c.p.c.
Applicato per la riunione dei giudizi connessi e parzialmente coincidenti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi delle parti.
Massime di principio
- La responsabilità per contaminazione ambientale ai sensi dell'art. 244 d.lgs. n. 152/2006 richiede l'accertamento di un contributo causale, anche colposo, alla contaminazione; non è sufficiente la mera partecipazione alla filiera del rifiuto o la mancata produzione di documenti nel procedimento amministrativo.
- Il produttore di un rifiuto non è responsabile della successiva gestione illecita quando abbia conferito il rifiuto a un impianto autorizzato al recupero e disponga del formulario regolarmente controfirmato e datato dal destinatario, salvo la prova di un proprio contributo causale o di una colpa specifica nella gestione.
- Quando l'AIA prescrive il test di cessione per il rifiuto destinato al recupero ambientale diretto, ma consente il conferimento a un impianto esterno per la produzione di materiali edilizi sottoponendo a controllo i prodotti in uscita, l'amministrazione non può imporre al produttore, mediante una mera diffida, un obbligo ulteriore e modificativo del regime autorizzatorio.
- Il difetto di competenza dell'amministrazione che adotta un provvedimento in una materia rientrante nella sfera degli interessi pubblici affidati alla sua cura integra incompetenza relativa e annullabilità, non difetto assoluto di attribuzione e nullità; l'atto è pertanto suscettibile di convalida.
- Nel procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione, certificazioni e analisi chimiche ragionevolmente riferibili al materiale effettivamente utilizzato possono dimostrare la compatibilità ambientale del prodotto; l'assenza di DoP, marcatura CE o indicazione del lotto, ove tali elementi riguardino principalmente prestazioni tecniche e tracciabilità e non siano previsti come obblighi causali a carico dell'utilizzatore, non dimostra da sola la contaminazione né la responsabilità del soggetto.
- La convalida prevista dalla disciplina transitoria regionale in materia di bonifiche può rendere improcedibili le impugnazioni contro l'atto originario, ma non impedisce al giudice di scrutinare, nei confronti dell'atto di convalida, le censure sostanziali relative all'accertamento della responsabilità.
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