Sentenza n. 650/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Taranto, n. -OMISSIS-, emessa nel proc. R.g. n. -OMISSIS- pubblicata in data 27.05.2025 e notificata alla Asl presso il difensore costituito in data 04.06.2025, divenuta esecutiva in assenza di impugnazione in data 04.07.2025 non essendo stato proposto appello.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto nell’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Taranto che imponeva l’erogazione del trattamento ABA e il rimborso delle spese sanitarie
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori della minore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Taranto, notificata all’ASL e divenuta esecutiva per mancata impugnazione, con la quale l’Azienda era stata condannata a erogare alla minore il trattamento riabilitativo con metodo ABA, secondo le modalità operative già in atto, direttamente o mediante rimborso dei costi, nonché a pagare euro 10.256,00 per le spese già sostenute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti indicati dalla sentenza. L’ASL è rimasta inerte nonostante i solleciti, non ha dimostrato di avere dato esecuzione al comando giudiziale, né di avere indirizzato la minore verso strutture pubbliche o convenzionate idonee o rimborsato le spese successive. I ricorrenti hanno chiesto il pagamento dell’importo già liquidato, delle ulteriori spese documentate e di quelle maturate successivamente, oltre interessi, rivalutazione, nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L’ASL ha contestato, in particolare, la validità annuale della prescrizione e la prova delle spese sostenute.
La decisione
Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza nei limiti precisati in motivazione. Ha accertato il mancato adempimento dell’ASL, rilevando che la sentenza del Tribunale di Taranto era passata in giudicato e che l’Amministrazione non aveva fornito elementi idonei a dimostrarne l’esecuzione o a giustificare l’inadempimento. La prescrizione medica non prevedeva un limite temporale del trattamento: il riferimento a un controllo dopo dodici mesi non determinava la scadenza della prescrizione, anche perché la patologia risultava stabilizzata. Le fatture prodotte dai ricorrenti sono state ritenute sufficienti a provare le ulteriori spese, poiché indicavano la terapia, il periodo di riferimento, l’importo e l’avvenuto pagamento. L’ASL è stata condannata a corrispondere euro 10.256,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 29 ottobre 2024, e ulteriori euro 21.042,00, oltre interessi legali dal passaggio in giudicato fino al saldo. È stata esclusa la rivalutazione monetaria sulle ulteriori spese, trattandosi di debito di valuta e mancando una specifica statuizione del giudicato. È stato assegnato all’ASL il termine di sessanta giorni per adempiere, con riserva di nomina del commissario ad acta su istanza dei ricorrenti in caso di persistente inadempimento. È stata respinta la domanda di penalità di mora, in ragione delle difficoltà economiche dell’Amministrazione e dei vincoli di bilancio. Le spese di lite sono state integralmente compensate per giustificati motivi, tra cui la soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La richiesta di ottemperanza e la penalità di mora di cui all’art. 114, comma IV, lett. e), c.p.a.
L’azione di ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione del giudicato; la penalità di mora non è automatica e può essere negata quando ricorrano circostanze giustificative, individuate nella pronuncia nelle difficoltà economiche dell’Amministrazione e nei vincoli di bilancio.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
condanna ai sensi dell’art. 114, comma IV, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è stata negata per l’assenza dei relativi presupposti, considerata la situazione finanziaria dell’Amministrazione sanitaria.
art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all’art. 16, co. 6 l. 30.12.1991, n. 412
La somma già liquidata dal giudicato è stata riconosciuta con interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla messa in mora del 29 ottobre 2024, nei limiti stabiliti dalla disposizione richiamata nel titolo.
artt. 6, par. 1, lett. f), e 9, parr. 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate quale base per l’oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione della sentenza.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale impone all’Amministrazione l’erogazione di una prestazione sanitaria direttamente o mediante rimborso, l’Amministrazione deve dimostrare di avere dato concreta esecuzione al comando, provvedendo alternativamente all’erogazione della prestazione in forma idonea o al rimborso dei costi sostenuti dall’assistito.
- Una prescrizione sanitaria priva di un termine finale espresso non perde efficacia per il solo fatto che preveda un controllo dopo dodici mesi, soprattutto quando la documentazione sanitaria attesti la stabilizzazione della patologia e il giudicato abbia imposto la prosecuzione del trattamento secondo le modalità già in atto.
- Le fatture che indicano la tipologia della prestazione sanitaria, il periodo di riferimento, l’importo e l’avvenuto pagamento sono idonee a provare, nel giudizio di ottemperanza, le spese sostenute dall’assistito, salvo specifica contestazione documentata dell’Amministrazione.
- Le somme ulteriori rispetto a quelle espressamente liquidate nel giudicato, riconosciute per prestazioni successive e documentate, costituiscono debiti di valuta e non sono soggette a rivalutazione monetaria in assenza di una specifica statuizione del titolo esecutivo; sono dovuti gli interessi legali nei termini riconosciuti dal giudice dell’ottemperanza.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non consegue automaticamente all’accertamento dell’inadempimento, potendo essere negata quando le difficoltà economiche dell’Amministrazione e i vincoli di bilancio siano ritenuti incompatibili con la sua applicazione.
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