Cassazione Civile, Ordinanza n. 00447/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, dell’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente e della presenza nelle procure del potere di rinunciare e accettare la rinuncia. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. e, per effetto dell’accettazione della rinuncia, ha escluso la pronuncia sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che, in riforma della decisione di primo grado, li aveva condannati al pagamento in favore della controparte della somma di euro 128.333,24 oltre interessi legali quantificati in euro 11.846,04. Prima della decisione, però, i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso; il controricorrente ha dichiarato in udienza di accettare la rinuncia. Dalle procure alle liti risultava conferito ai difensori il potere di rinunciare al ricorso e di accettarne la rinuncia. Il Procuratore Generale ha concluso per l’estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
consente la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione in presenza di rinuncia al ricorso validamente accettata dalla controparte; in tal caso non si provvede sulle spese se l’accettazione della rinuncia comporta la chiusura del giudizio nei termini rilevati dalla Corte.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso produce l’estinzione del processo quando sia validamente accettata dalla controparte e i difensori siano muniti del potere di rinunciare e di accettare la rinuncia.
- L’accettazione della rinuncia determina la chiusura del giudizio senza pronuncia sulle spese, quando la Corte rilevi che le parti avevano espressamente conferito nei rispettivi mandati il relativo potere processuale.
- In presenza di rinuncia accettata, la Corte non esamina i motivi di ricorso né il merito della controversia sottostante, limitandosi a dichiarare l’estinzione del giudizio.
Come è indicizzato
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