Cassazione Penale, Sentenza n. 27085/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il rigetto dell'appello contro l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Contestava violazione di legge (art. 299 e art. 275, comma 3, cod. proc. pen.) e la valutazione delle esigenze cautelari in relazione ai reati a lui ascritti (tra cui gli artt. 110, 629 e 416‑bis cod. pen.), sostenendo la rescissione dei legami con l'ambiente criminale (percorso di rieducazione: laurea, master, comportamento carcerario), l'irrilevanza o la superata attualità delle dichiarazioni di alcuni collaboratori e l'effetto della decisione di annullamento con rinvio nel cd. processo "Trash" che, secondo la difesa, avrebbe escluso la partecipazione dell'imputato all'associazione dopo il 2017. Ha inoltre rilevato che l'esecuzione degli arresti domiciliari a Voghera sarebbe risultata adeguata e che non sussistono elementi di perduranti rapporti associativi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito una motivazione non manifestamente illogica e fondata su dati processuali significativi: persistono indizi di collegamento del ricorrente con l'associazione di stampo 'ndranghetista fino al 2018 e di concreto pericolo di reiterazione, tenuto conto del ruolo rilevante rivestito, delle modalità dei fatti e della sua storia giudiziaria (anche precedente latitanza e applicazione di misure di prevenzione). La Corte ha considerato i titoli di rieducazione e le dichiarazioni difensive elementi recessivi non sufficienti a dimostrare la rescissione dei legami. Ha inoltre ricordato che l'annullamento con rinvio nel processo "Trash" non esaurisce la valutazione cautelare nel presente procedimento. Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Richiamata per indicare la competenza del Tribunale di Reggio Calabria a seguito del rinvio disposto dalla Corte con sentenza rescindente.
art. 299 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente nella doglianza; la Corte ha però ritenuto le censure generiche e non adeguatamente confrontate con la motivazione del giudice di merito.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in relazione a presunte violazioni procedurali; la Corte non ha ravvisato violazioni tali da rendere ammissibile il ricorso.
art. 110, 629 e 416‑bis cod. pen.
Norme sostanziali relative ai reati contestati (concorso di persone, estorsione, e associazione di tipo mafioso): la Corte ha valutato il quadro probatorio e la storia del ricorrente alla luce di tali fattispecie, ritenendo sussistenti elementi di pericolo di reiterazione.
art. 274 cod. proc. pen.
Richiama le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, di fuga, ecc.): la decisione del Tribunale è stata ritenuta adeguata nel dimostrare il perdurare di tali esigenze.
art. 292 cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare il sindacato della Cassazione sulla motivazione del giudice di merito: il controllo è limitato a verificare l'adempimento degli obblighi motivazionali e l'assenza di manifesta illogicità.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in ordine ai limiti della sintesi dei motivi di ricorso; il ricorrente aveva sintetizzato i motivi nei limiti strettamente indispensabili.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che ha consentito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia cautelare la Corte di cassazione sindaca la motivazione del giudice di merito limitatamente alla verifica dell'adempimento degli obblighi motivazionali e alla non manifesta illogicità: il ricorso deve quindi indicare specifici vizi di motivazione.
- La produzione di titoli di studio e il percorso di risocializzazione sono elementi positivi ma, in reati di criminalità organizzata e con un rilevante ruolo nell'associazione, possono essere valutati come recessivi se vi sono indizi concreti di perduranti collegamenti o rischio di reiterazione.
- Il tempo trascorso dall'evento è un elemento valutabile ma non decisivo: va bilanciato con la gravità dei fatti, il ruolo ricoperto, le modalità di commissione e la storia personale (es. latitanze, misure di prevenzione).
- Le dichiarazioni dei collaboratori e delle vittime possono sostenere la valutazione del perdurare dei collegamenti associativi; la loro incidenza va però valutata dal giudice di merito e può legittimamente portare al rifiuto di misure meno afflittive.
- La proposta di esecuzione della misura alternativa in luogo distante dalla zona di commissione non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione se permangono legami o appoggi sul territorio o in altre aree.
- Per ottenere la sostituzione della custodia con misure meno afflittive, la difesa deve fornire argomentazioni concrete e specifiche per dimostrare la rescissione dei rapporti associativi e l'assenza di un pericolo concreto di reiterazione.
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