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Sentenza

Sentenza n. 2458/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - Della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data 22 ottobre 2024, n. prot. 42552 (allegata al n. 5 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL''ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Sig.ra Mezzapelle Anna Maria nata il 04/07/1979 a Mazara Del Vallo ( TP ) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 22/05/2021, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 17985 del 26/07/2021, come citata in premessa, è rigettata”. - Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente.

Giustizia amministrativa202413609

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di un attestato formativo spagnolo per l'insegnamento di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale dell'istanza di riconoscimento di un titolo formativo conseguito in Spagna, deducendo plurime violazioni della normativa sul procedimento, eccesso di potere e contrasto con la disciplina nazionale ed europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Il Ministero aveva ritenuto ostativo il fatto che l'attestato fosse un “titolo proprio” dell'università spagnola, privo di natura ufficiale e abilitante nell'ordinamento spagnolo, e aveva inoltre ravvisato una sostanziale e incolmabile diversità tra il percorso formativo estero e quello italiano per la specializzazione sul sostegno. La ricorrente ha contestato la legittimità di tale valutazione, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto esaminare complessivamente le competenze acquisite e verificare la possibilità di colmare eventuali differenze mediante misure compensative.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, disponendo il riesame dell'istanza. Ha ritenuto illegittimo considerare automaticamente ostativa la qualificazione dell'attestato come “titolo proprio”, poiché il Ministero avrebbe dovuto valutare in concreto l'intero percorso formativo, le competenze, le conoscenze e le capacità acquisite, previo parere del Ministero dell'Università e della Ricerca, verificando l'eventuale equivalenza con la formazione richiesta in Italia e, se necessario, disponendo misure compensative proporzionate. Il raffronto tra i percorsi italiano e spagnolo è stato ritenuto apodittico e scarsamente motivato: il provvedimento non spiegava adeguatamente perché le asserite differenze fossero incolmabili né perché non potessero essere superate mediante ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio. Il giudice ha richiamato i principi affermati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sui titoli esteri di formazione sul sostegno e la necessità, anche fuori dall'ambito diretto della direttiva 2005/36/CE, di una valutazione comparativa alla luce degli artt. 45 e 49 TFUE. Le spese sono state compensate per la presenza di contrasti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206

    Il riconoscimento del titolo formativo estero è stato richiesto ai sensi della disciplina nazionale di attuazione della direttiva 2005/36/CE.

  • direttiva 2005/36/CE

    L'Amministrazione deve valutare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificare il livello, la durata e la qualità della formazione e, ove sussistano differenze, applicare misure compensative proporzionate.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Consente l'adozione di misure compensative per colmare le differenze tra la formazione posseduta e quella richiesta nello Stato ospitante.

  • art. 45 TFUE

    In materia non ricadente nell'ambito della direttiva 2005/36/CE, impone una valutazione delle qualifiche e dell'esperienza rilevanti ai fini della libertà di circolazione dei lavoratori.

  • art. 49 TFUE

    In materia non ricadente nell'ambito della direttiva 2005/36/CE, rileva ai fini della libertà di stabilimento e della valutazione comparativa delle competenze professionali.

  • l. 4 agosto 1977, n. 517

    È richiamata per descrivere la funzione dell'insegnante di sostegno, quale docente dotato di competenze didattiche e psico-pedagogiche ulteriori, rivolte all'integrazione degli alunni con disabilità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una formazione professionale conseguita all'estero, l'Amministrazione non può respingere la domanda per il solo fatto che il titolo non sia un titolo ufficiale o abilitante nell'ordinamento dello Stato d'origine; deve valutare concretamente l'insieme dei diplomi, certificati, competenze, conoscenze, capacità ed esperienze pertinenti dell'interessato.
  • Il riconoscimento di una formazione estera richiede un raffronto effettivo e adeguatamente motivato tra le competenze possedute e quelle richieste dall'ordinamento nazionale; la mera affermazione di una radicale o incolmabile diversità tra i percorsi formativi non soddisfa l'obbligo di motivazione.
  • Prima di negare il riconoscimento per differenze formative, l'Amministrazione deve verificare se tali differenze possano essere colmate mediante misure compensative proporzionate, quali formazione, tirocinio, laboratorio o attività didattiche aggiuntive.
  • Anche quando la direttiva 2005/36/CE non sia direttamente applicabile, le autorità nazionali devono valutare la domanda alla luce delle disposizioni del TFUE sulla libera circolazione dei lavoratori e sulla libertà di stabilimento, procedendo a una valutazione comparativa delle qualifiche e dell'esperienza dell'interessato.
  • L'Amministrazione conserva la facoltà di non riconoscere automaticamente un titolo non rilasciato o non riconosciuto dallo Stato membro d'origine, ma deve comunque poterlo prendere in considerazione nell'ambito della procedura comparativa finalizzata alla verifica delle competenze effettivamente acquisite.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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