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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16240/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale ha applicato la pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, deducendo violazione di legge per omessa motivazione in punto di art. 129 c.p.p. La censura è stata formulata in modo generico e diretta a contestare una sentenza di patteggiamento al di fuori dei casi di ricorso consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le doglianze proposte non rientravano nei casi tassativi di impugnazione della sentenza di patteggiamento previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha quindi disposto la trattazione camerale non partecipata ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo equa la sanzione perché il ricorso è stato proposto per ragioni non più consentite dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    norma sulla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto della decisione impugnata

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato come parametro di motivazione omessa, ma la censura è stata ritenuta non deducibile nei limiti del ricorso avverso il patteggiamento

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    delimita in modo tassativo i casi in cui è ammesso il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento, riducendolo a specifiche violazioni di legge

  • art. 606 c.p.p.

    disciplina generale dei motivi di ricorso, derogata dalla previsione speciale dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di rito e la trattazione camerale non partecipata

  • art. 616 c.p.p.

    prevede la condanna al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativi previsti dalla legge speciale; non è consentita una riproposizione generalizzata dei motivi ex art. 606 c.p.p.
  • Le censure che deducono omissioni motivazionali o vizi non ricompresi nell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. sono inammissibili quando investono una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
  • L'ambito del controllo di legittimità sulla sentenza di patteggiamento è limitato alle violazioni che incidono sulla volontà dell'imputato, sulla corrispondenza tra richiesta e sentenza, sull'esatta qualificazione giuridica del fatto e sull'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, quando il ricorso sia stato proposto per ragioni non consentite dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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