Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48852/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge per omessa valutazione di tutte le circostanze prodotte dalla difesa: il decorso del tempo dalla commissione dei fatti (2017), la lunga durata della detenzione cautelare e la volontà di scontare la misura domiciliare in un luogo lontano dal contesto criminale (Bisignano, CS). Il ricorso è presentato nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il Tribunale ha ritenuto che le circostanze sopravvenute indicate dal ricorrente non siano sufficienti a superare la presunzione di inadeguatezza degli arresti domiciliari prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., tenuto conto della gravità dei reati (tra cui il 74 d.P.R. 309/1990 aggravato ex art. 416-bis c.p.), della durata della partecipazione all'associazione mafiosa e dei collegamenti stabili della rete di narcotraffico. È stata inoltre affermata la neutralità del mero decorso del tempo se non accompagnato da elementi idonei ad attenuare la pericolosità. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    procedura di appello cautelare

    Norma che disciplina il rito cautelare d'appello; utilizzata per inquadrare il procedimento con cui è stato deciso il rigetto dell'istanza di sostituzione della misura

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    limiti del ricorso per cassazione in materia penale (ambito di deduzione)

    Limita l'oggetto del ricorso e qui è richiamata per delineare i limiti in cui il ricorrente ha potuto dedurre le proprie doglianze

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 commi 8 e 9 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    trattazione del ricorso senza intervento delle parti

    Norme emergenziali che hanno consentito la trattazione del ricorso senza la presenza delle parti secondo la disciplina eccezionale richiamata

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    presunzione relativa di pericolosità e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere

    Prevede che per specifiche fattispecie (tra cui reati con aggravante di associazione mafiosa) sussista una presunzione relativa che rende la custodia in carcere la misura adeguata salvo prova contraria; il Tribunale ha ritenuto la presunzione non superata dalle allegazioni difensive

  • Legge 14 aprile 2015, n. 47

    novellazione art. 275 c.p.p.

    Richiamata per evidenziare la modificazione normativa che ha introdotto la presunzione relativa di pericolosità per talune fattispecie

  • art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    valutazione del tempo trascorso come circostanza al momento dell'adozione della misura

    Stabilisce che il giudice deve considerare il tempo trascorso dalla commissione del fatto al fine di valutare la sussistenza delle esigenze cautelari al momento dell'adozione della misura; qui è richiamata per distinguere la rilevanza del "tempo silente"

  • art. 299 cod. proc. pen.

    revoca o sostituzione della misura cautelare

    Indica che per la revoca o sostituzione rileva primariamente il tempo trascorso dall'applicazione o esecuzione della misura e che il mero decorso del tempo non è sufficiente a mutare le esigenze cautelari senza elementi sopravvenuti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    conseguenze per il ricorso inammissibile

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma a titolo di ammenda; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000

  • art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    adempimenti della cancelleria dopo la decisione

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti amministrativi successivi alla pronuncia

  • art. 73 e art. 74 d.P.R. 309/1990; art. 416-bis c.p.

    illecito stupefacenti e aggravante per associazione mafiosa

    Indicano la natura dei reati contestati: traffico di stupefacenti e associazione di tipo mafioso come aggravante, circostanza che influisce sulla valutazione della pericolosità e sull'applicabilità della presunzione di custodialità

Massime di principio

  • Per reati con aggravante di associazione mafiosa e di grave narcotraffico opera una presunzione relativa che rende la custodia in carcere la misura più adeguata salvo prova contraria concreta e specifica dalla difesa
  • Il mero decorso del tempo dalla commissione del reato non è di per sé idoneo a dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari; occorrono fatti sopravvenuti o elementi specifici che attenuino la pericolosità
  • La difesa ha l'onere di fornire elementi concreti e non generici per superare la presunzione di inadeguatezza delle misure alternative (es. cambiamenti fattuali rilevanti, prova di perdita dei collegamenti criminosi, garanzie concrete del luogo di detenzione)
  • Nelle istanze di revoca o sostituzione della misura il giudice valuta in primo luogo il periodo decorrente dall'applicazione della misura; il 'tempo silente' precedente deve essere valutato nel contesto della decisione originaria e non basta da solo a giustificare il cambiamento
  • In procedimenti cautelari e d'appello cautelare la correttezza della motivazione deve dimostrare la presa in considerazione delle circostanze sopravvenute: l'assenza di tale prova concreta gioca a favore del mantenimento della misura custodiale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.