Ordinanza n. 157/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento, previa concessione di misura cautelare, - della determinazione dirigenziale dell’ASL di Bari n. 0010903 del 19.12.2025, comunicata a mezzo PEC in data 30.12.2025, con oggetto “Procedura aperta telematica per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei bar e punto ristoro mediante distributori automatici presso le strutture Ospedaliere e Presidi dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari - Aggiudicazione”, limitatamente al Lotto di gara n. 6 (CIG: B4410565F8); - dei sottesi verbali di gara e, in particolare, di quello del 7 ottobre 2025, sempre nei limiti dell’interesse del costituendo RTI ricorrente e in relazione al predetto Lotto di gara; - di tutti gli atti presupposti e connessi, ancorché sconosciuti, in quanto lesivi e sempre nei limiti dell’interesse del costituendo RTI ricorrente; nonché per l’accertamento, ex art. 116 c.p.a., del diritto della ricorrente ad avere accesso, ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990, a copia integrale della documentazione richiesta all’ASL di Bari con l’istanza di accesso formulata in data 27 ottobre 2026 e oggetto di parziale riscontro in data 2 dicembre 2026, con condanna all’esibizione dei documenti richiesti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto n. 6 della procedura aperta telematica per la concessione del servizio di gestione dei bar e punti ristoro mediante distributori automatici presso strutture dell'ASL di Bari, con i relativi verbali
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le imprese ricorrenti, in proprio e quali componenti di un costituendo RTI, hanno impugnato l'aggiudicazione del Lotto n. 6 della procedura di gara, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché i verbali e gli atti presupposti e connessi. Hanno inoltre proposto istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. per ottenere l'accesso integrale, senza oscuramenti, alla documentazione richiesta all'ASL e solo parzialmente ostesa. Nella fase cautelare il TAR ha rilevato profili di genericità delle censure, verosimilmente collegati anche all'esigenza di acquisire la documentazione ostensiva. La domanda cautelare è stata comunque esaminata e ritenuta priva del requisito del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare perché del tutto sfornita del periculum in mora, anche considerando la durata quinquennale dell'appalto. Ha quindi ritenuto prevalente l'esigenza di assicurare il celere svolgimento della procedura di gara, in applicazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 120, comma 10, c.p.a. Il giudizio di merito non è stato definito. È stata fissata la camera di consiglio del 12 maggio 2026 per la trattazione dell'istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a.; in vista di tale udienza, l'ASL è stata onerata di depositare, oltre alla documentazione già rilasciata, ogni determinazione e ulteriore documento utile a verificare le specifiche esigenze di tutela relative a eventuali segreti tecnici e commerciali, nonché la motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente prevista dall'art. 35, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; l'istanza è stata respinta per difetto del periculum in mora.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Costituisce il fondamento dell'istanza di accesso agli atti proposta nel corso del giudizio; la relativa trattazione è stata rinviata a un'apposita camera di consiglio.
art. 1 d.lgs. n. 36/2023
È richiamato quale espressione del principio del risultato, valorizzato dal TAR per accordare preferenza al celere svolgimento della procedura di gara.
art. 120, comma 10, c.p.a.
È richiamato a sostegno della preferenza per la rapida definizione della controversia concernente la procedura di gara.
art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023
motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente
La tutela dei segreti tecnici e commerciali nella procedura di accesso richiede la verifica delle specifiche esigenze di tutela e della dichiarazione motivata e comprovata dell'offerente.
Massime di principio
- Nella fase cautelare relativa all'impugnazione di un'aggiudicazione, la sospensione dell'atto presuppone la dimostrazione concreta del periculum in mora; la sua mancanza è sufficiente a respingere l'istanza, anche quando siano prospettate censure non ancora compiutamente valutabili per la mancata ostensione integrale degli atti.
- La durata quinquennale dell'affidamento, considerata unitamente all'assenza di un pregiudizio cautelare concreto e attuale, non dimostra di per sé l'urgenza di sospendere l'aggiudicazione.
- Nelle controversie relative alle procedure di gara, l'esigenza cautelare deve essere bilanciata con la necessità di assicurare il celere svolgimento della procedura, valorizzando il principio del risultato e le regole acceleratorie del rito appalti.
- Quando l'accesso agli atti di gara è stato concesso solo parzialmente e con ampi oscuramenti, il giudice può acquisire dall'amministrazione le determinazioni assunte, i documenti giustificativi e la dichiarazione motivata e comprovata dell'offerente relativi alla tutela dei segreti tecnici e commerciali, prima di decidere sull'istanza ostensiva.
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