Cassazione Penale, Sentenza n. 40319/2023 del 04/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione avverso la conferma in appello delle condanne per concorso in estorsione aggravata continuata (e per tentata estorsione nel caso di Morleo). Morleo lamentava: nullità e vizio della motivazione per il rifiuto di rinnovare l'istruttoria (art. 603 c.p.p.) chiedendo l'escussione del fratello Cosimo e l'acquisizione di un atto di notorietà (01/06/2018) che avrebbe provato l'esistenza di un credito preesistente; omessa valutazione dell'art. 195 c.p.p.; mancata acquisizione documentale (art. 234 c.p.p.); errata valutazione delle dichiarazioni dei testi (art. 500 c.p.p. comma 4); illogicità e contraddittorietà della motivazione, in particolare sulla valutazione degli scontrini e sulla mancanza del requisito della certezza oltre ogni ragionevole dubbio; e diniego delle circostanze attenuanti generiche. Galluzzo deduceva violazione di legge per la valutazione delle deposizioni dibattimentali e chiedeva il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. e delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito sul rifiuto della rinnovazione dell'istruttoria: la prova prodotta non era "nuova" ai sensi dell'art. 603 c.p.p. comma 2 e, comunque, anche se esistesse un credito fra Morleo e il fratello, ciò non giustificava il comportamento verso soggetti estranei (irrilevanza ai fini dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni). Le questioni di valutazione probatoria sono rimesse al giudice di merito e non sono rinnovabili in Cassazione se devolute tardivamente o in termini meramente ricostruttivi. Il diniego delle attenuanti generiche è risultatoinfondato dato che l'assenza di elementi positivi è sufficiente per motivare il rifiuto (anche alla luce della modifica all'art. 62-bis c.p.). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000,00 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
articolo 603 codice di procedura penale
La Corte distingue fra le ipotesi: comma 1 e 3 richiedono dimostrazione positiva della necessità della rinnovazione per superare la presunzione di completezza del compendio probatorio; comma 2 richiede invece la prova negativa della manifesta superfluità o irrilevanza della prova richiesta, essendo presunta la necessità di rinnovazione quando la prova sia sopravvenuta o scoperta dopo il primo grado. Nel caso concreto la prova richiesta non è stata ritenuta nuova né necessaria.
articolo 507 codice di procedura penale
Rinvio al termine dell'istanza di escussione in primo grado: la richiesta di escussione di un teste proposta in primo grado è stata valutata dal tribunale e ritenuta superflua; la Corte di legittimità non ha sostituito tale valutazione discrezionale.
articolo 195 codice di procedura penale
Riguarda le propalazioni e l'utilizzabilità di dichiarazioni rese fuori dal dibattimento; la Corte segnala che l'argomento era stato sollevato ma la decisione di merito ha considerato la questione nel quadro complessivo, senza che emergesse violazione di legge valutabile in cassazione.
articolo 234 codice di procedura penale
Norma sull'acquisizione di documenti d'ufficio: la Corte osserva che l'atto prodotto dalla difesa (atto di notorietà) non configurava una prova sopravvenuta acquisibile d'ufficio e poteva essere ottenuto solo con l'accordo delle parti; pertanto non era obbligatoria l'acquisizione d'ufficio.
articolo 500 comma 4 codice di procedura penale
Norma sul confronto fra dichiarazioni; la Corte dichiara che il motivo relativo a tale norma è stato proposto per la prima volta in cassazione e comunque verte su valutazione di merito non sindacabile in questa sede; la norma non si applicava nel modo dedotto dal ricorrente.
articolo 114 codice penale
Attiene al riconoscimento di un ruolo meno importante di un concorrente nel reato (attenuante specifica): la Corte rammenta che per concedere tale attenuante occorre dimostrare che la condotta abbia avuto efficacia eziologica del tutto marginale, condizione non verificata nel caso di specie.
articolo 62-bis codice penale
Richiamata in relazione alle attenuanti generiche: dopo la modifica normativa l'incensuratezza non è più di per sé sufficiente per concedere le attenuanti generiche; è sufficiente che il giudice motivi l'assenza di elementi positivi a tal fine, come avvenuto nel caso.
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 c.p.p. è subordinata a criteri diversi a seconda del comma invocato: per il comma 2 si richiede che la prova sia effettivamente "sopravvenuta" o "scoperta" e non manifestamente superflua o irrilevante; il giudice di merito ha ampia discrezionalità e la sua motivazione è sindacabile in cassazione solo per vizi di legge o manifesta illogicità.
- La semplice produzione di un "atto di notorietà" o di dichiarazioni analoghe non equivale automaticamente a prova nuova ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; se il documento poteva essere acquisito con l'accordo delle parti o tramite ordinarie attività istruttorie, la rinnovazione può essere negata.
- Le questioni attinenti alla valutazione della prova testimoniale e alla ponderazione delle contraddizioni sono in via principale materia del giudice di merito; la Cassazione non ammette riesame libero dei fatti se i motivi sono in sostanza una diversa lettura del materiale probatorio.
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. occorre dimostrare che la partecipazione dell'imputato abbia avuto efficacia causale marginale rispetto al fatto; il confronto comparativo delle condotte senza analisi dell'efficacia eziologica non è sufficiente.
- Nel negare le attenuanti generiche il giudice deve semplicemente motivare l'assenza di elementi positivi, soprattutto dopo le modifiche normative che hanno ridotto il peso dell'incensuratezza.
- Motivi proposti per la prima volta in cassazione o formulati come mera rivalutazione dei fatti sono di norma inammissibili.
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