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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40319/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione avverso la conferma in appello delle condanne per concorso in estorsione aggravata continuata (e per tentata estorsione nel caso di Morleo). Morleo lamentava: nullità e vizio della motivazione per il rifiuto di rinnovare l'istruttoria (art. 603 c.p.p.) chiedendo l'escussione del fratello Cosimo e l'acquisizione di un atto di notorietà (01/06/2018) che avrebbe provato l'esistenza di un credito preesistente; omessa valutazione dell'art. 195 c.p.p.; mancata acquisizione documentale (art. 234 c.p.p.); errata valutazione delle dichiarazioni dei testi (art. 500 c.p.p. comma 4); illogicità e contraddittorietà della motivazione, in particolare sulla valutazione degli scontrini e sulla mancanza del requisito della certezza oltre ogni ragionevole dubbio; e diniego delle circostanze attenuanti generiche. Galluzzo deduceva violazione di legge per la valutazione delle deposizioni dibattimentali e chiedeva il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. e delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito sul rifiuto della rinnovazione dell'istruttoria: la prova prodotta non era "nuova" ai sensi dell'art. 603 c.p.p. comma 2 e, comunque, anche se esistesse un credito fra Morleo e il fratello, ciò non giustificava il comportamento verso soggetti estranei (irrilevanza ai fini dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni). Le questioni di valutazione probatoria sono rimesse al giudice di merito e non sono rinnovabili in Cassazione se devolute tardivamente o in termini meramente ricostruttivi. Il diniego delle attenuanti generiche è risultatoinfondato dato che l'assenza di elementi positivi è sufficiente per motivare il rifiuto (anche alla luce della modifica all'art. 62-bis c.p.). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000,00 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • articolo 603 codice di procedura penale

    La Corte distingue fra le ipotesi: comma 1 e 3 richiedono dimostrazione positiva della necessità della rinnovazione per superare la presunzione di completezza del compendio probatorio; comma 2 richiede invece la prova negativa della manifesta superfluità o irrilevanza della prova richiesta, essendo presunta la necessità di rinnovazione quando la prova sia sopravvenuta o scoperta dopo il primo grado. Nel caso concreto la prova richiesta non è stata ritenuta nuova né necessaria.

  • articolo 507 codice di procedura penale

    Rinvio al termine dell'istanza di escussione in primo grado: la richiesta di escussione di un teste proposta in primo grado è stata valutata dal tribunale e ritenuta superflua; la Corte di legittimità non ha sostituito tale valutazione discrezionale.

  • articolo 195 codice di procedura penale

    Riguarda le propalazioni e l'utilizzabilità di dichiarazioni rese fuori dal dibattimento; la Corte segnala che l'argomento era stato sollevato ma la decisione di merito ha considerato la questione nel quadro complessivo, senza che emergesse violazione di legge valutabile in cassazione.

  • articolo 234 codice di procedura penale

    Norma sull'acquisizione di documenti d'ufficio: la Corte osserva che l'atto prodotto dalla difesa (atto di notorietà) non configurava una prova sopravvenuta acquisibile d'ufficio e poteva essere ottenuto solo con l'accordo delle parti; pertanto non era obbligatoria l'acquisizione d'ufficio.

  • articolo 500 comma 4 codice di procedura penale

    Norma sul confronto fra dichiarazioni; la Corte dichiara che il motivo relativo a tale norma è stato proposto per la prima volta in cassazione e comunque verte su valutazione di merito non sindacabile in questa sede; la norma non si applicava nel modo dedotto dal ricorrente.

  • articolo 114 codice penale

    Attiene al riconoscimento di un ruolo meno importante di un concorrente nel reato (attenuante specifica): la Corte rammenta che per concedere tale attenuante occorre dimostrare che la condotta abbia avuto efficacia eziologica del tutto marginale, condizione non verificata nel caso di specie.

  • articolo 62-bis codice penale

    Richiamata in relazione alle attenuanti generiche: dopo la modifica normativa l'incensuratezza non è più di per sé sufficiente per concedere le attenuanti generiche; è sufficiente che il giudice motivi l'assenza di elementi positivi a tal fine, come avvenuto nel caso.

Massime di principio

  • La rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 c.p.p. è subordinata a criteri diversi a seconda del comma invocato: per il comma 2 si richiede che la prova sia effettivamente "sopravvenuta" o "scoperta" e non manifestamente superflua o irrilevante; il giudice di merito ha ampia discrezionalità e la sua motivazione è sindacabile in cassazione solo per vizi di legge o manifesta illogicità.
  • La semplice produzione di un "atto di notorietà" o di dichiarazioni analoghe non equivale automaticamente a prova nuova ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; se il documento poteva essere acquisito con l'accordo delle parti o tramite ordinarie attività istruttorie, la rinnovazione può essere negata.
  • Le questioni attinenti alla valutazione della prova testimoniale e alla ponderazione delle contraddizioni sono in via principale materia del giudice di merito; la Cassazione non ammette riesame libero dei fatti se i motivi sono in sostanza una diversa lettura del materiale probatorio.
  • Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. occorre dimostrare che la partecipazione dell'imputato abbia avuto efficacia causale marginale rispetto al fatto; il confronto comparativo delle condotte senza analisi dell'efficacia eziologica non è sufficiente.
  • Nel negare le attenuanti generiche il giudice deve semplicemente motivare l'assenza di elementi positivi, soprattutto dopo le modifiche normative che hanno ridotto il peso dell'incensuratezza.
  • Motivi proposti per la prima volta in cassazione o formulati come mera rivalutazione dei fatti sono di norma inammissibili.

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