Cassazione Civile, Ordinanza n. 24990/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ricorrente)
La controversia
Il soggetto che aveva ottenuto l'accoglimento del proprio ricorso in una precedente ordinanza di Cassazione ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo di quell'ordinanza. In motivazione, infatti, la Corte aveva affermato che, secondo il principio di soccombenza, le spese del giudizio di legittimità dovevano essere poste a carico dell'agente della riscossione; tuttavia, nel dispositivo era stata indicata la condanna del soccombente al pagamento delle spese in favore del "controricorrente" invece che in favore del "ricorrente". La domanda riguardava dunque la sola rettifica dell'errore nel nominativo della parte beneficiaria della condanna alle spese.
La decisione
La Corte ha riconosciuto la presenza di un evidente errore materiale, desumibile anche dal passaggio motivazionale che attribuiva le spese all'agente della riscossione in base alla soccombenza. Ha quindi disposto la correzione dell'ordinanza precedente, sostituendo le parole "del controricorrente" con "del ricorrente" nella parte del dispositivo relativa alle spese, lasciando fermo il resto. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese del procedimento di correzione, qualificandolo come procedimento di natura amministrativa, nel quale non è configurabile una vera parte vittoriosa o soccombente.
Norme richiamate
principio di soccombenza
Le spese del giudizio di legittimità devono essere poste a carico della parte soccombente, coerentemente con quanto già affermato in motivazione.
Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002
Il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non consente di individuare una parte vittoriosa e una soccombente ai fini della liquidazione delle spese.
Massime di principio
- L'errore materiale contenuto nel dispositivo di una pronuncia può essere corretto quando risulti in modo inequivoco dal testo complessivo della decisione e, in particolare, dal contrasto tra motivazione e dispositivo.
- La correzione dell'errore materiale è limitata alla rettifica del solo dato erroneo, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione, che resta fermo per il resto.
- Nel procedimento di correzione di errore materiale non si provvede di regola sulle spese, poiché esso ha natura amministrativa e non determina una vera soccombenza processuale.
- Ai fini della condanna alle spese, la parte beneficiaria va individuata in coerenza con la motivazione e con il principio di soccombenza, sicché un refuso nel dispositivo non può prevalere sul chiaro contenuto decisorio della pronuncia.
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