Sentenza n. 2296/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di decadenza dalla SCIA per l’attività di bed and breakfast, adottata in conseguenza di un’informazione antimafia interdittiva
Esito
Favorevole al resistente (comune e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione del Capo Area SUAP del Comune di Palermo che lo aveva dichiarato decaduto dalla SCIA presentata nel 2019 per l’esercizio di un bed and breakfast, a seguito dell’informazione antimafia interdittiva emessa dal Prefetto di Palermo. Ha dedotto la violazione dell’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011, sostenendo che la SCIA costituisce un atto privato e che, ai sensi dell’art. 19, comma 3, l. n. 241/1990, l’amministrazione avrebbe potuto esercitare soltanto i poteri inibitori o conformativi previsti dalla disciplina della SCIA, non potendo dichiararne la revoca o la decadenza. Ha inoltre sostenuto che l’attività fosse privata, di modeste dimensioni e destinata al sostentamento familiare. La Prefettura ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, rilevando che il medesimo provvedimento comunale era già stato impugnato e deciso con una precedente sentenza del TAR, sfavorevole al ricorrente e successivamente appellata al CGARS. Ha eccepito anche la tardività del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. L’eccezione è stata ritenuta proponibile anche dalla Prefettura, poiché sussiste uno stretto collegamento tra l’informazione antimafia interdittiva e il provvedimento comunale di decadenza dalla SCIA. Il Collegio ha rilevato che lo stesso provvedimento comunale era già stato impugnato dal ricorrente in un precedente giudizio, definito con sentenza sfavorevole del TAR, sebbene ancora appellata davanti al CGARS. La successiva proposizione di un ricorso contro il medesimo atto viola il principio del ne bis in idem, ricavato dagli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., e impedisce una nuova decisione sulle medesime censure. Il giudice ha inoltre osservato che il ricorso sarebbe stato comunque infondato, richiamando la precedente sentenza, che aveva già respinto le doglianze fondate sulla natura privata della SCIA e sull’impossibilità per il Comune di disporne la revoca o decadenza. La nuova notificazione dell’atto comunale non ha fatto venir meno l’inammissibilità, potendo incidere, al più, sulla decorrenza del termine per impugnare originariamente l’atto, ma non consentendo di contestare nuovamente un provvedimento identico già definito in giudizio. Spese integralmente compensate per la natura processuale della pronuncia.
Norme richiamate
art. 67 d.lgs. 159/2011
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione, sostenendo che le misure antimafia non consentirebbero la decadenza dalla SCIA per un’attività privata; il TAR non ha esaminato nel merito la censura per l’inammissibilità del ricorso, richiamando comunque la precedente decisione che aveva già respinto l’argomento.
art. 19, comma 3, l. 241/1990
Il ricorrente ha sostenuto che, in presenza di SCIA, l’amministrazione disponga esclusivamente dei poteri inibitori o conformativi previsti da tale disposizione; la questione era già stata decisa sfavorevolmente in un precedente giudizio.
art. 84 d.lgs. 159/2011
Richiamato dal TAR quale base normativa dell’informazione antimafia interdittiva collegata al provvedimento comunale di decadenza.
art. 89-bis d.lgs. 159/2011
Richiamato dal TAR nel descrivere il quadro normativo dell’informazione antimafia interdittiva.
art. 91 d.lgs. 159/2011
Richiamato dal TAR nel descrivere il quadro normativo dell’informazione antimafia interdittiva.
art. 2909 c.c.
Richiamato, insieme all’art. 324 c.p.c., quale fondamento del principio del ne bis in idem, che impedisce di sottoporre nuovamente al giudice la medesima controversia.
art. 324 c.p.c.
Richiamato, insieme all’art. 2909 c.c., quale fondamento del divieto di una nuova decisione sulla medesima controversia già definita.
art. 60 c.p.a.
Richiamato per qualificare la precedente sentenza del TAR come sentenza in forma semplificata.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, l’inammissibilità derivante dalla mancanza delle condizioni dell’azione o dei presupposti processuali è rilevabile d’ufficio dal giudice e può essere eccepita da qualunque parte processuale interessata, anche quando l’eccezione riguardi un provvedimento adottato da un’amministrazione diversa da quella che la propone, purché sussista uno stretto collegamento tra gli atti controversi.
- Il principio del ne bis in idem impedisce al ricorrente di proporre un nuovo ricorso contro un provvedimento amministrativo identico a quello già impugnato e deciso con sentenza, anche se tale sentenza è stata appellata e non è ancora passata in giudicato.
- La nuova notificazione di un provvedimento amministrativo già impugnato e deciso non consente di riaprire il contenzioso sul medesimo atto; essa può rilevare, al più, per la decorrenza del termine di impugnazione dell’originario ricorso, ma non legittima una seconda impugnazione identica.
- La natura privata della SCIA non esclude, di per sé, l’esercizio dei poteri amministrativi conseguenti all’accertamento di una situazione ostativa prevista dalla disciplina antimafia, secondo quanto già stabilito nella precedente decisione richiamata dal giudice.
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