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Ordinanza

Ordinanza n. 978/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500580

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: richiesta di chiarimenti sulle modalità di esecuzione del giudicato e istanza di annullamento o sospensione della penalità di mora disposta con la precedente sentenza di ottemperanza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio riguarda l’esecuzione della sentenza n. 312/2021 della Corte d’Appello di Catanzaro, confermativa della sentenza n. 611/2017 del Tribunale di Castrovillari. Con la precedente sentenza di ottemperanza n. 295/2026, il TAR aveva dichiarato l’obbligo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza di versare i contributi assicurativi e previdenziali previsti dal punto 4.B della sentenza del Tribunale di Castrovillari, entro sessanta giorni, comminando una penalità di mora per l’ulteriore ritardo. L’ASP ha chiesto chiarimenti: sulla natura risarcitoria o retributiva delle somme già liquidate al dipendente; sulla possibilità di effettuare in un’unica soluzione il versamento contributivo, calcolandolo sull’importo risarcitorio riconosciuto; sugli effetti fiscali dell’operazione, inclusa l’eventuale applicazione dell’IRPEF mediante tassazione separata; nonché sulle modalità operative necessarie a evitare duplicazioni o indebiti pagamenti. L’ASP ha inoltre chiesto l’annullamento o la sospensione della penalità di mora, sostenendo che le difficoltà esecutive e i dubbi interpretativi rendessero non imputabile il ritardo. Il ricorrente ha contestato il carattere dilatorio dell’iniziativa e ha invocato l’intangibilità del giudicato.

La decisione

Il TAR ha fornito i chiarimenti richiesti. Ha ritenuto che il titolo esecutivo qualificasse espressamente le somme come voce di danno per l’omesso versamento di contributi assicurativi e previdenziali, confermandone quindi la natura risarcitoria e non retributiva. Ha affermato che è conforme al giudicato procedere al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi in un’unica soluzione, assumendo quale base di calcolo l’importo risarcitorio riconosciuto. Quanto al profilo fiscale, ha stabilito che la liquidazione della voce risarcitoria è fiscalmente neutra per il lavoratore: la somma non concorre alla formazione del reddito annuo e non è soggetta al regime della tassazione separata, poiché risarcisce il danno emergente derivante dal minor trattamento previdenziale futuro e non sostituisce redditi perduti. L’istanza dell’ASP di annullamento o sospensione della penalità di mora è stata rigettata. La penalità era stata disposta dalla precedente sentenza di ottemperanza, non impugnata e quindi coperta da giudicato; inoltre, la prolungata inerzia dell’amministrazione, che non aveva tempestivamente svolto gli approfondimenti necessari, escludeva che le difficoltà operative o i dubbi interpretativi potessero costituire causa di esclusione della colpa o esimente oggettiva.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2, TUIR

    Sono soggette a tassazione le sole indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi.

    La disposizione è stata interpretata nel senso che la tassazione riguarda il risarcimento del lucro cessante, mentre la somma riconosciuta per il danno emergente derivante dal minor trattamento previdenziale futuro non concorre al reddito imponibile.

  • art. 17 TUIR

    regime della tassazione separata

    La somma risarcitoria per omesso versamento contributivo non rientra nel regime della tassazione separata.

  • art. 51, comma 2, lett. a), TUIR

    esclude i contributi previdenziali obbligatori dalla formazione del reddito di lavoro dipendente

    La disposizione costituisce ulteriore fondamento della neutralità fiscale dell’operazione contributiva.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza, il giudice deve attenersi alla qualificazione e al contenuto del titolo esecutivo, senza poterli modificare o riqualificare: se la sentenza qualifica una somma come risarcimento del danno da omesso versamento di contributi previdenziali e assicurativi, essa mantiene natura risarcitoria e non può essere trasformata in emolumento retributivo.
  • Quando il giudicato impone il versamento di contributi previdenziali e assicurativi prendendo a riferimento una somma risarcitoria già riconosciuta, è conforme al titolo esecutivo effettuare il versamento in un’unica soluzione e calcolarlo sull’importo risarcitorio indicato nella sentenza.
  • Il risarcimento destinato a compensare il danno emergente derivante dal minor trattamento previdenziale futuro non sostituisce redditi perduti e, pertanto, non concorre alla formazione del reddito imponibile né è soggetto alla tassazione separata prevista per gli emolumenti arretrati.
  • La penalità di mora disposta con una sentenza di ottemperanza non impugnata è coperta dal giudicato e non può essere annullata o sospesa mediante una successiva richiesta di chiarimenti sull’esecuzione.
  • Le difficoltà operative o i dubbi interpretativi dell’amministrazione non escludono l’applicazione della penalità di mora quando siano conseguenza di una prolungata e ingiustificata inerzia dell’amministrazione stessa, che non abbia tempestivamente svolto gli approfondimenti necessari per adempiere al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenzialeDanno da provvedimento illegittimo
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsiResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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