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Sentenza

Sentenza n. 2505/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del decreto del Prefetto della Provincia di -OMISSIS- Proc. n. -OMISSIS- Prot. n. -OMISSIS- emesso e notificato in data 15 gennaio 2026, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dal sig. -OMISSIS- avverso il provvedimento di ammonimento del Questore di -OMISSIS-; - del presupposto provvedimento di ammonimento del Questore della Provincia di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, ex art. 3 del D.L. n. 93 del 2013, emesso in data 14/08/2025 e notificato in data 18/08/2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, per quanto di ragione, il diniego di accesso agli atti della Questura di -OMISSIS- del 22/09/2025 e il diniego parziale di accesso agli atti della Prefettura di -OMISSIS- Prot. Uscita N.-OMISSIS-del 19/02/2026.

Giustizia amministrativa202601350

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contro l'ammonimento del Questore, provvedimento di ammonimento e dinieghi, totale e parziale, di accesso agli atti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Ministero e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 93/2013 e il successivo rigetto prefettizio del ricorso gerarchico, deducendo: la violazione del contraddittorio, dell'art. 7 l. 241/1990, degli artt. 6 e 8 CEDU e dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché l'illegittimità dell'omessa audizione personale e l'assenza dei presupposti dell'urgenza; la violazione dell'art. 3 d.l. n. 93/2013 e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, carenza di motivazione, illogicità manifesta e sproporzione, assumendo che l'amministrazione avesse recepito acriticamente la versione della persona offesa e si fosse basata su un singolo episodio; la violazione degli artt. 22 e 24 l. 241/1990 e del diritto di difesa, in relazione al diniego di accesso agli atti della Questura e al diniego parziale della Prefettura. Il ricorrente ha precisato di non voler introdurre un'autonoma domanda di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittima l'omissione della comunicazione di avvio e dell'audizione, rilevando che l'ammonimento è una misura cautelare e preventiva, fondata su una valutazione prognostica e indiziaria, e che le esigenze di tutela della vittima e di celerità possono comprimere il contraddittorio. Nel caso concreto l'urgenza era adeguatamente giustificata dalla presenza di una figlia minore durante l'episodio, dalla reiterazione delle condotte violente e dal rischio di aggravamento. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto sufficiente una ragionevole verosimiglianza degli episodi, non essendo richiesto lo standard probatorio penalistico della certezza. L'istruttoria non era basata su un unico episodio, ma su una pluralità di elementi: un precedente episodio con accesso al pronto soccorso, un successivo intervento della polizia durante una lite in presenza della minore e un ulteriore referto medico con prognosi. Tali elementi integravano la ragionevole soglia dimostrativa della pericolosità preventiva richiesta per l'ammonimento. Quanto al terzo motivo, il diniego di accesso della Questura era ormai consolidato per mancata tempestiva impugnazione ai sensi dell'art. 116 c.p.a. Il diniego parziale della Prefettura non poteva invece essere trasformato in un vizio del decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico: la tutela avrebbe dovuto essere esercitata mediante autonoma, anche incidentale, azione ex art. 116 c.p.a., avente natura di accertamento e condanna all'ostensione. La doglianza è stata quindi dichiarata inammissibile, anche perché diretta a configurare retroattivamente una lesione del diritto di difesa rispetto a un decreto anteriore al diniego di accesso. Spese compensate per la peculiarità e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. n. 93/2013

    L'ammonimento del Questore è una misura preventiva e cautelare fondata su un giudizio prognostico circa un pericolo di reiterazione o aggravamento di condotte violente; non richiede l'accertamento di una responsabilità penale.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio può essere omessa quando la natura cautelare della misura e le concrete esigenze di urgenza rendano prevalente la pronta tutela della persona offesa.

  • art. 22 l. 241/1990

    Il diritto di accesso costituisce la posizione sostanziale oggetto dei dinieghi impugnabili con lo specifico rimedio processuale previsto dall'art. 116 c.p.a.

  • art. 24 l. 241/1990

    Le limitazioni all'accesso devono essere contestate mediante l'apposito giudizio sull'accesso, non attraverso la trasposizione del diniego in un vizio del diverso provvedimento prefettizio impugnato.

  • art. 116 c.p.a.

    Il diniego di accesso deve essere contestato con autonoma azione, proponibile anche incidentalmente, nella quale il giudice esercita un sindacato di accertamento dei presupposti e può ordinare l'esibizione degli atti.

  • art. 3 l. n. 119/2013

    La nozione di violenza domestica comprende il contesto di condotte violente reiterate nell'ambito familiare, rilevante ai fini dell'esercizio del potere di ammonimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Consente l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi per tutelare i diritti e la dignità degli interessati.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    Rileva quale base di tutela dei dati personali particolari ai fini dell'oscuramento disposto nella sentenza.

Massime di principio

  • L'ammonimento del Questore è una misura preventiva e cautelare, non una sanzione penale: la sua legittimità si fonda su un giudizio prognostico ex ante di ragionevole verosimiglianza del pericolo, non sull'accertamento della responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio.
  • Nel procedimento di ammonimento, la comunicazione di avvio e l'audizione dell'interessato possono essere omesse quando l'amministrazione motivi specificamente le esigenze di urgenza e queste risultino prevalenti rispetto alla partecipazione procedimentale, in particolare per la necessità di proteggere tempestivamente la persona offesa.
  • Lo standard istruttorio e motivazionale dell'ammonimento deve essere calibrato sulla natura preventiva della misura: è sufficiente una ragionevole soglia dimostrativa fondata su elementi concreti e convergenti, anche se non idonei a integrare una prova piena della fattispecie criminosa.
  • La valutazione dei presupposti dell'ammonimento può essere complessiva e non richiede l'accertamento analitico di ogni segmento della condotta criminosa, purché siano individuati comportamenti sufficientemente allarmanti, inseriti in un contesto idoneo a evidenziare il rischio di reiterazione o aggravamento.
  • Il diniego di accesso agli atti deve essere contestato mediante l'azione specifica prevista dall'art. 116 c.p.a., proponibile anche incidentalmente; non è consentito dedurre genericamente il diniego come vizio di legittimità di un diverso provvedimento, soprattutto quando quest'ultimo sia anteriore al diniego di accesso.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoAccesso documentale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaAbuso del diritto e del processo

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