Sentenza n. 736/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 21/09/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza del 21 settembre 2025 volta a ottenere un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente visto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per studio, chiedendo la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio, l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere e la condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, il Ministero ha documentato che la competente sede diplomatica aveva fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto. Il ricorrente ha aderito alla richiesta di definire il giudizio per cessata materia del contendere, insistendo soltanto per la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'intervenuta fissazione dell'appuntamento e, quindi, l'attivazione del procedimento per il rilascio del visto, integrassero il soddisfacimento della pretesa azionata. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., in presenza di una sopravvenienza satisfattiva riconosciuta da entrambe le parti. Le spese di lite sono state compensate, valorizzando il comportamento operoso dell'amministrazione; è stata tuttavia posta a carico dell'amministrazione la restituzione al ricorrente del contributo unificato, se effettivamente versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
azione avverso il silenzio
Disciplina il ricorso contro il silenzio dell'amministrazione; l'attivazione del procedimento durante il giudizio ha determinato il venir meno della materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 9 Regolamento (CE) n. 810/2009
richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
È richiamato quale base normativa della richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento necessario alla presentazione della domanda e la conseguente attivazione del procedimento amministrativo soddisfano la pretesa azionata quando questa era limitata all'avvio del procedimento, determinando la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. quando la sopravvenuta attività amministrativa soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente e tale effetto satisfattivo è riconosciuto da entrambe le parti.
- Nel regolare le spese in un giudizio sul silenzio, il comportamento operoso dell'amministrazione può giustificare la compensazione delle spese, ferma restando la restituzione al ricorrente del contributo unificato effettivamente versato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 gen 2026Sentenza n. 63/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 gen 2026Sentenza n. 10/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 15 gen 2026Sentenza n. 15/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 15 gen 2026Sentenza n. 21/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 15 gen 2026Sentenza n. 101/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 15 gen 2026Sentenza n. 102/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →