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Sentenza

Sentenza n. 736/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 21/09/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202514521

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza del 21 settembre 2025 volta a ottenere un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (richiedente visto)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per studio, chiedendo la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio, l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere e la condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, il Ministero ha documentato che la competente sede diplomatica aveva fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto. Il ricorrente ha aderito alla richiesta di definire il giudizio per cessata materia del contendere, insistendo soltanto per la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'intervenuta fissazione dell'appuntamento e, quindi, l'attivazione del procedimento per il rilascio del visto, integrassero il soddisfacimento della pretesa azionata. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., in presenza di una sopravvenienza satisfattiva riconosciuta da entrambe le parti. Le spese di lite sono state compensate, valorizzando il comportamento operoso dell'amministrazione; è stata tuttavia posta a carico dell'amministrazione la restituzione al ricorrente del contributo unificato, se effettivamente versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    azione avverso il silenzio

    Disciplina il ricorso contro il silenzio dell'amministrazione; l'attivazione del procedimento durante il giudizio ha determinato il venir meno della materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 9 Regolamento (CE) n. 810/2009

    richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio

    È richiamato quale base normativa della richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda di visto.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento necessario alla presentazione della domanda e la conseguente attivazione del procedimento amministrativo soddisfano la pretesa azionata quando questa era limitata all'avvio del procedimento, determinando la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. quando la sopravvenuta attività amministrativa soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente e tale effetto satisfattivo è riconosciuto da entrambe le parti.
  • Nel regolare le spese in un giudizio sul silenzio, il comportamento operoso dell'amministrazione può giustificare la compensazione delle spese, ferma restando la restituzione al ricorrente del contributo unificato effettivamente versato.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti specialiEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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