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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32751/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna. L'unico motivo dedotto riguardava l'asserita inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la decisione di merito fosse immotivata o comunque illegittima nella parte in cui non aveva concesso il beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua e conforme ai criteri di legittimità la motivazione della Corte territoriale sul diniego delle attenuanti generiche, fondata sull'assenza di elementi positivi valutabili. Ha inoltre osservato che, in sede di legittimità, non è consentita una rivalutazione della congruità della pena quando la determinazione sanzionatoria non sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo; dopo la riforma del 2008 non è sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92

    Richiamato come intervento riformatore che ha inciso sull'art. 62-bis c.p., aggravando l'onere motivazionale per il riconoscimento delle attenuanti generiche.

  • legge 24 luglio 2008, n. 125

    Richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 92 del 2008, nel contesto della disciplina delle attenuanti generiche.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto dell'assenza di elementi positivi idonei a giustificarne la concessione.
  • Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il solo dato dell'incensuratezza non basta, di per sé, a fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche.
  • In cassazione non è ammissibile sollecitare una nuova valutazione della congruità della pena o del bilanciamento sanzionatorio se la decisione di merito è sorretta da motivazione non arbitraria e non illogica.
  • La censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti del vizio di motivazione o dell'errore di diritto, non quale richiesta di rivalutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiParte generale

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