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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14370/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile impugnava la sentenza del Tribunale di Lodi che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Giudice di pace che aveva assolto l'imputato per diffamazione perché il fatto non costituisce reato. Il ricorso per cassazione sosteneva che il Tribunale aveva erroneamente applicato le limitazioni di impugnabilità previste dall'art. 593, comma 3, c.p.p., come modificato dal d.lgs. n.150/2022, anche al diritto di appello della parte civile, mentre — secondo il ricorrente — l'unica norma specifica relativa all'impugnazione della parte civile per gli effetti civili sarebbe l'art. 576 c.p.p., rimasto immutato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che l'ultimo comma dell'art. 593 c.p.p., nel testo modificato dal d.lgs. n.150/2022, estende l'inappellabilità alle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa anche con riguardo alla parte civile. La Corte ha spiegato che l'inciso "in ogni caso" e le successive riforme normative (2018, 2021, 2022) mostrano l'intento del legislatore di circoscrivere l'appellabilità di secondo grado per tali proscioglimenti, nonché che non esiste una lex specialis che attribuisca alla parte civile un potere di appello più ampio nel caso di proscioglimento, salvo il caso in cui la parte civile abbia agito come accusatore privato ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n.274/2000. La censita eventuale violazione dell'art. 568, comma 5 c.p.p. non è stata dedotta dal ricorrente e non è rilevabile d'ufficio; la Corte ha quindi confermato l'inammissibilità dell'appello e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 593 cod. proc. pen.

    "sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa"

    La Corte interpreta il comma finale come norma generale che impedisce l'appello di secondo grado anche quando la parte che vorrebbe appellare è la parte civile, estendendo l'inappellabilità ai proscioglimenti per reati puniti solo con pena pecuniaria o alternativa.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 34, comma 1, lett. a) e art. 99-bis)

    Ha ampliato l'ambito oggettivo dell'inappellabilità previsto dall'art. 593, estendendolo ai reati non contravvenzionali puniti con sola pena pecuniaria o pena alternativa; la modifica è entrata in vigore il 30/12/2022.

  • d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 (art. 2, comma 1, lett. a)

    Ha introdotto l'inciso "in ogni caso" nell'art. 593, esprimendo l'intento del legislatore di circoscrivere il rimedio impugnatorio di secondo grado per determinate sentenze.

  • L. 27 settembre 2021, n. 134 (art. 1, comma 13, lett. c)

    Contribuisce alla riforma che esclude, con carattere di generalità, l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con sola pena pecuniaria o pena alternativa.

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Riconosce il potere generale di impugnazione alla parte civile; la Corte però ritiene che tale potere non prevalga sulla specifica limitazione di appello stabilita dall'art. 593 per i proscioglimenti di cui sopra.

  • d.lgs. 28 giugno 2000, n. 274 (art. 21 e art. 38)

    Se la parte civile ha chiesto la citazione a giudizio ai sensi dell'art. 21 e si pone come accusatore privato, l'impugnazione contro la sentenza di proscioglimento è ammessa nei medesimi casi in cui è ammessa l'impugnazione del pubblico ministero; in assenza di tale ruolo, non vi è una norma che attribuisca alla parte civile un potere di appello più ampio.

  • art. 568, comma 5 cod. proc. pen.

    Norma che impone la trasmissione degli atti al giudice competente in caso di erronea qualificazione dell'impugnazione; la Corte osserva che l'eventuale violazione non è stata dedotta dal ricorrente.

  • art. 609, comma 2 cod. proc. pen.

    Stabilisce i casi in cui determinate questioni non sono rilevabili d'ufficio dalla Corte di Cassazione; la Corte ha escluso la rilevabilità d'ufficio della mancata trasmissione ai sensi dell'art. 568, comma 5.

Massime di principio

  • Se la sentenza di proscioglimento riguarda un reato punito solo con pena pecuniaria o con pena alternativa, l'appello di secondo grado è in linea di principio inappellabile anche quando lo propone la parte civile, alla luce delle modifiche normative recenti.
  • La parte civile mantiene la possibilità di controllo sulla decisione tramite ricorso per cassazione; l'inappellabilità in secondo grado non impedisce necessariamente il sindacato in Cassazione su questioni di diritto.
  • Se la parte civile ha agito come accusatore privato esercitando i poteri di cui all'art. 21 d.lgs. n.274/2000 (cioè chiedendo la citazione a giudizio), l'impugnazione può seguire regole analoghe a quelle del pubblico ministero; in assenza di ciò, il regime di inappellabilità previsto da art. 593 può trovare applicazione.
  • In presenza di dubbi sull'applicabilità dell'inappellabilità, è importante sollevare specifiche eccezioni procedurali (es. violazione art. 568 c.p.p.) nelle sedi opportune; omissioni in tal senso possono precludere un riesame da parte della Cassazione.
  • Prima di proporre un appello, verificare il tipo di sanzione collegata al reato (pecuniaria/alternativa) e la data di entrata in vigore delle riforme (rilevanti dal 30/12/2022) per valutare l'ammissibilità dell'impugnazione di secondo grado.
  • Se l'obiettivo è ottenere un ristoro civile, valutare alternative (es. azione civile separata) o la possibilità di ricorso per cassazione su questioni di diritto anziché affidarsi automaticamente all'appello di merito.

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