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Sentenza

Sentenza n. 100/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'ottemperanza alla sentenza Tar Palermo n. 1083 del 19.05.2025 nella parte in cui ha ordinato all’Agenzia delle entrate - riscossione di consentire alle ricorrenti l’accesso ai documenti amministrativi richiesti e nella parte in cui ha disposto condanna alle spese del giudizio a carico dell’Agenzia soccombente.

Giustizia amministrativa202501157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Palermo n. 1083/2025, che aveva ordinato l'accesso ai documenti amministrativi e il rimborso delle spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (società ricorrenti)

Prevale il privato

La controversia

Le società ricorrenti avevano ottenuto, con la sentenza del TAR Palermo n. 1083/2025, l'annullamento dei dinieghi di accesso adottati dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'ordine di consentire l'accesso entro trenta giorni e la condanna dell'Agenzia al rimborso delle spese di lite. La sentenza era stata notificata il 20 maggio 2025, non era stata appellata ed era quindi definitiva. Nonostante ciò, l'Agenzia non aveva consentito l'accesso ai documenti né rimborsato le spese processuali. Le ricorrenti hanno pertanto proposto giudizio di ottemperanza, chiedendo l'esecuzione integrale della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per ogni giorno di ritardo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato, accertando la definitività della sentenza da eseguire e l'inadempimento dell'Agenzia. Ha ordinato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di dare integrale esecuzione alla sentenza n. 1083/2025 entro quaranta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia di ottemperanza. Per l'eventuale ulteriore inosservanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione agenzie ed enti della fiscalità del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, autorizzandolo a subdelegare altro funzionario della medesima Direzione; il commissario dovrà intervenire entro quaranta giorni dalla richiesta delle ricorrenti, con oneri a carico dell'Agenzia. Ha inoltre applicato la penalità di mora di 20 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dalla notificazione della sentenza a cura delle ricorrenti, ritenendo insussistente un effetto manifestamente iniquo: l'inadempimento era ingiustificato e l'attività richiesta non presentava particolare complessità. L'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento del precedente giudizio promosso per ottenere l'accesso ai documenti amministrativi.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; la penalità è stata ritenuta applicabile perché l'inadempimento era ingiustificato, l'attività da compiere non era complessa e non emergeva un effetto manifestamente iniquo.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza esecutiva o passata in giudicato del giudice amministrativo quando l'amministrazione non abbia adempiuto agli obblighi conformativi e patrimoniali stabiliti dalla pronuncia.
  • Quando l'amministrazione non esegue una sentenza definitiva entro il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale entro un nuovo termine e nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata per il ritardo nell'esecuzione della sentenza se l'inadempimento è ingiustificato, l'attività imposta non presenta particolare complessità e la misura non produce un effetto manifestamente iniquo.
  • La penalità di mora può essere quantificata in una somma giornaliera decorrente dalla notificazione della sentenza di ottemperanza, quando tale notificazione costituisca il momento dal quale l'amministrazione è posta formalmente in condizione di adempiere secondo il nuovo termine giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàAbuso del diritto e del processo

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