Cassazione Civile, Ordinanza n. 37160/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Nel giudizio pendente davanti al Tribunale di Pescara, avente ad oggetto obbligazioni nascenti da un contratto di affitto d'azienda e il risarcimento dei danni, una società attrice/convenuta in riconvenzionale aveva eccepito l'incompetenza del giudice per la presenza di una clausola compromissoria. Il giudice, con ordinanza resa all'udienza del 26 gennaio 2021, non ha deciso espressamente sulla competenza ma ha rinviato al merito le questioni pregiudiziali e preliminari sollevate, disponendo anche una consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione dei danni. La società ricorrente ha quindi proposto regolamento di competenza, sostenendo che tale ordinanza integrasse una implicita reiezione dell'eccezione di incompetenza. I controricorrenti hanno resistito, eccependo l'inammissibilità del regolamento. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il provvedimento impugnato non conteneva una pronuncia, neppure implicita e inequivoca, sulla competenza: si trattava di un provvedimento ordinatorio che differiva la questione al merito, senza previa rimessione della causa in decisione e senza invito alle parti alla discussione ex art. 420 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha rilevato che il provvedimento del Tribunale di Pescara era meramente ordinatorio e non decisorio sulla competenza, poiché si limitava a differire al merito le questioni preliminari e pregiudiziali. Ha richiamato il principio secondo cui il regolamento di competenza è proponibile solo contro un provvedimento che abbia effettivamente pronunciato sulla competenza, e che nel rito del lavoro la sentenza implicita sulla competenza presuppone l'invito delle parti alla discussione ex art. 420, comma 4, c.p.c. Non essendo ravvisabile una pronuncia implicita sulla competenza, il ricorso è stato respinto in rito. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42 c.p.c.
Il regolamento di competenza presuppone un provvedimento decisorio sulla competenza; non è esperibile contro un atto ordinatorio privo di tale contenuto.
art. 43 c.p.c.
Il mutamento della forma della decisione sulla competenza non elimina la necessità che vi sia comunque una decisione sulla competenza impugnabile con regolamento.
art. 380-ter c.p.c.
La Corte ha trattato il procedimento in camera di consiglio non partecipata secondo il rito previsto dalla norma.
art. 420, comma 4, c.p.c.
Nel rito del lavoro, la pronuncia sulla competenza o su altre pregiudiziali che possano definire il giudizio presuppone l'invito delle parti alla discussione; in difetto, non si forma una sentenza implicita sulla competenza.
art. 187 c.p.c.
comma 3, in relazione al comma 2
Richiamato in via analogica per evidenziare che la scelta di decidere separatamente o insieme al merito le questioni pregiudiziali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
d.m. n. 55 del 2014
Per la liquidazione delle spese del giudizio di regolamento di competenza, quando il valore della controversia non sia determinabile, si applica il criterio del valore indeterminabile.
d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
legge n. 69 del 2009
Ha modificato l'art. 43 c.p.c. sul profilo della forma della decisione sulla competenza, senza però incidere sul presupposto della decisorietà del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza è ammissibile solo contro un provvedimento che contenga una decisione, espressa o inequivocabilmente implicita, sulla competenza; un mero atto ordinatorio che rinvii la questione al merito non è impugnabile con tale mezzo.
- Nel rito del lavoro, la configurabilità di una pronuncia implicita sulla competenza richiede che il giudice abbia previamente invitato le parti alla discussione ai sensi dell'art. 420, comma 4, c.p.c.; in assenza di tale passaggio procedurale, la questione può essere differita al merito.
- Quando il giudice dichiara espressamente di voler differire al merito le questioni pregiudiziali o preliminari, non è consentito attribuire al provvedimento un contenuto decisorio implicito sulla competenza.
- La liquidazione delle spese del giudizio di regolamento di competenza, quale giudizio su una questione e non sull'intera controversia, può avvenire assumendo il valore indeterminabile della causa.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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