Sentenza n. 11987/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: • della Deliberazione Del Direttore Generale n.934 del 23 dicembre 2025, di aggiudicazione definitiva del Lotto n. 66 nella "Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n.36/2023, finalizzata all'affidamento biennale, eventualmente prorogabile per ulteriori 12 mesi, della fornitura, suddivisa in n. 68 lotti, di Dispositivi Medici per l'APPARATO UROGENITALE", in favore della società Vip Medical S.r.l.; • della Comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art.90 del D. Lgs. n.36/2023, recante pari data; • del verbale di gara n.6, segnatamente afferente alla seduta di gara del 17 novembre 2025 della Commissione giudicatrice con cui sono stati attribuiti i punteggi tecnici alle offerte e, in particolare, con cui è stata ritenuta ammissibile e valutata l'offerta della controinteressata Vip Medical S.r.l. e con cui è stato attribuito un punteggio penalizzante all'offerta della ricorrente Effebi S.r.l.; • del verbale n. 7 del 27/11/2025 di attribuzione dei punteggi alle offerte economiche e di approvazione dell'aggiudicazione provvisoria; • di tutti verbali di causa, nessuno eccettuato ovvero escluso, anche se non noto alla parte ricorrente, se ed in quanto lesivi dei suoi interessi; • di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. e per l'accertamento e la declaratoria del diritto di Effebi Hospital S.r.l. a ottenere l'esclusione dalla gara di Vip Medical S.r.l., nonché dell'inefficacia del contratto di appalto che dovesse essere medio tempore stipulato tra la stazione appaltante e la ditta aggiudicataria nelle more del presente giudizio, e con espressa dichiarazione di disponibilità di Effebi Hospital S.r.l. all'eventuale subentro nel contratto medesimo; nonché per la condanna al risarcimento in forma specifica o, in subordine, per equivalente di tutti i danni patiti e patendi ex art. ex art. 124 del c.p.a. previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato. per quanto riguarda i motivi aggiunti della nota del Presidente della Commissione Giudicatrice, senza data e protocollo, prodotta in giudizio dall’Amministrazione resistente in data 6 febbraio 2026 e denominata “Relazione tecnica lotto 66 urologia”, con cui la Commissione, in riscontro al ricorso introduttivo, ha preteso di rettificare per “mero errore materiale” il verbale di gara n. 6 del 17 novembre 2025, confermando la piena idoneità e conformità del prodotto offerto dalla controinteressata Vip Medical S.r.l.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva del lotto 66 di una procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per l’apparato urogenitale, nonché i verbali di gara e la relazione tecnica postuma della Commissione
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ricorrente ha contestato l’aggiudicazione del lotto 66 in favore dell’operatore economico controinteressato, deducendo anzitutto la non conformità dell’offerta aggiudicataria alle caratteristiche tecniche minime previste dal capitolato. Il capitolato richiedeva un catetere a due palloncini in silicone, corredato da un mandrino modellabile di lunghezza regolabile; l’art. 16 del disciplinare stabiliva l’esclusione delle offerte non conformi alle caratteristiche minime, nel rispetto del principio di equivalenza. Nel verbale n. 6 la Commissione aveva descritto il prodotto aggiudicatario come dotato di un mandrino di misura non regolabile. Dopo la proposizione del ricorso, la Commissione aveva prodotto una relazione tecnica qualificando tale indicazione come mero errore materiale e affermando che il mandrino fosse regolabile ma non bloccabile. La ricorrente ha impugnato anche tale relazione, deducendo integrazione postuma della motivazione, violazione dei principi di trasparenza, correttezza, affidamento e immodificabilità degli atti di gara, nonché violazione della lex specialis e della par condicio. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo ha inoltre contestato il punteggio tecnico attribuitole, sostenendo che la Commissione l’avesse penalizzata sulla base della mancata sagomabilità del palloncino, caratteristica non prevista dalla lex specialis come requisito o criterio di pregio. La ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione, l’esclusione dell’aggiudicataria, la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto e il subentro, oltre al risarcimento in forma specifica o per equivalente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo fondato e assorbente il motivo relativo alla non conformità dell’offerta aggiudicataria. Ha rilevato che la relazione della Commissione depositata dopo l’instaurazione del giudizio non costituiva una semplice correzione di errore materiale, ma modificava radicalmente la valutazione originaria, sostituendo l’indicazione “mandrino di misura non regolabile” con quella “mandrino di misura regolabile ma non bloccabile”. Tale relazione è stata quindi considerata un’integrazione postuma della motivazione. Nel merito, il giudice ha interpretato la lex specialis nel senso che l’espressione “Deve includere un mandrino modellabile di lunghezza regolabile” imponeva necessariamente la presenza di tale specifica funzionalità. La regolabilità non poteva essere ricondotta alla mera possibilità per l’operatore di adattare manualmente il mandrino durante l’uso, poiché una simile interpretazione avrebbe svuotato di significato il requisito espressamente previsto dalla gara. L’amministrazione non ha dimostrato che il prodotto offerto dall’aggiudicataria possedesse il requisito né che il prodotto conforme della ricorrente fosse l’unico disponibile sul mercato. Il principio di equivalenza non è stato ritenuto applicabile, poiché non risultava invocato né specificamente valutato e, comunque, la caratteristica richiesta aveva una funzione puntuale rispetto alla destinazione del dispositivo ed era assente nel prodotto aggiudicatario. Il secondo motivo, relativo all’attribuzione dei punteggi tecnici alla ricorrente, è stato assorbito. Il TAR ha annullato gli atti impugnati, con ogni conseguente effetto, compensando le spese di lite.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Individua la procedura aperta nell’ambito della quale è stata svolta la gara.
art. 16 del disciplinare di gara
«l’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza»
Il mancato rispetto delle caratteristiche tecniche minime comporta l’esclusione, salvo l’operatività del principio di equivalenza; quest’ultimo non è applicabile quando manca una caratteristica specifica dotata di puntuale funzione rispetto alla destinazione del prodotto.
art. 79 d.lgs. 36/2023
È richiamato in relazione alle specifiche tecniche e alla conformità delle offerte, ma la sentenza non sviluppa una distinta interpretazione della disposizione.
art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023
È richiamato tra le disposizioni asseritamente violate, senza una distinta applicazione motivata nella decisione.
art. 124 c.p.a.
È richiamato con riguardo alla domanda di risarcimento in forma specifica o per equivalente, ma la sentenza definisce il giudizio mediante annullamento degli atti e non liquida il risarcimento.
artt. 1, 2, 3, 5, 12 e 36 d.lgs. 36/2023
Sono richiamati nei motivi aggiunti in relazione ai principi di risultato, fiducia, accesso al mercato, buona fede, trasparenza e immodificabilità degli atti di gara; la decisione si fonda specificamente sulla vincolatività della lex specialis e sulla non conformità tecnica dell’offerta.
artt. 2 e 3 l. 241/1990
Sono richiamati in relazione agli obblighi di correttezza, istruttoria e motivazione dell’amministrazione, con particolare riguardo all’illegittimità della motivazione postuma.
Massime di principio
- Quando la lex specialis prescrive che un dispositivo debba possedere una determinata caratteristica tecnica funzionale, l’operatore economico deve offrire un prodotto che possieda effettivamente quella caratteristica; la prescrizione non può essere ridotta a una mera possibilità di adattamento manuale estranea al significato tecnico del requisito.
- La successiva qualificazione di una caratteristica dell’offerta, resa dalla Commissione dopo l’instaurazione del giudizio e idonea a modificare radicalmente la valutazione contenuta nel verbale di gara, integra una motivazione postuma e non una semplice correzione di errore materiale.
- Il principio di equivalenza non può essere utilizzato per ammettere un prodotto privo di una caratteristica tecnica specifica, espressamente richiesta dalla lex specialis e dotata di una puntuale funzione rispetto alla destinazione del bene, soprattutto quando non sia stata svolta una concreta valutazione dell’equivalenza.
- La lex specialis costituisce il parametro decisivo per stabilire quali caratteristiche del prodotto siano necessarie ai fini dell’ammissione, sicché l’amministrazione non può neutralizzare una prescrizione tecnica espressa qualificandola successivamente come accessoria o irrilevante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 1443/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 326/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 327/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 328/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 109/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 1483/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →