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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32741/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado. Perria ha dedotto: (1) violazione del divieto del ne bis in idem in relazione a una precedente sentenza di patteggiamento del 26/10/2011 (contestazione di identità fattuale tra i capi 19, 23 e la precedente imputazione), e (2) illegittimo diniego delle attenuanti generiche eccessività della pena e disparità di trattamento rispetto ad altro imputato (Aliberti). Porcu ha dedotto: (1) vizio nella valutazione della responsabilità rispetto al capo 53 (contestazione della qualificazione e attendibilità degli elementi probatori, ritenendo possibile millanteria), e (2) ingiustificato diniego delle attenuanti generiche; successivamente ha proposto due motivi aggiunti relativi alla qualificazione del chilogrammo (cocaina vs droga leggera e conseguente prescrizione) e alla mancata valutazione della lieve entità ex art.73 comma 5 d.P.R. 309/1990.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Per Perria: è stata ritenuta infondata l'eccezione di ne bis in idem perché non sussisteva identità storico-naturalistica dei fatti (divergenze temporali e configurazione della condotta), e legittimo il diniego delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti specifici e della offensività delle condotte; confermato l'aumento per continuazione. Per Porcu: è stata confermata la responsabilità sul capo 53 alla luce dell'intercettazione e dei precedenti sequestri (coerenza probatoria), i motivi aggiunti sono stati considerati, in gran parte, inammissibili o infondati (la qualificazione come droga lieve o la configurabilità della lieve entità non emergono plausibilmente dai fatti e la quantità di 1 kg esclude la particolare tenuità); anche il diniego delle attenuanti generiche è stato mantenuto perché la censura era generica e non ha indicato elementi positivi tali da giustificare la riduzione. Conseguenza: i ricorsi sono stati respinti e le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    La norma è stata applicata per qualificare i reati di detenzione e spaccio di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che, nella specie, la rilevante quantità (es. 1 kg) non consente di qualificare la condotta come di lieve entità (comma 5) e giustifica la sanzione contestata

  • cod. proc. pen., art. 649

    Richiamato dalla difesa di Perria in tema di preclusione del giudizio (ne bis in idem) rispetto alla precedente sentenza di patteggiamento; la Corte ha interpretato la norma richiedendo identità storico-naturalistica del fatto, che qui è venuta meno per differenze temporali e di configurazione della condotta

  • codice penale, art. 133

    Usato come criterio per l'apprezzamento delle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che il giudice del merito abbia motivato in modo non contraddittorio l'esclusione delle attenuanti sulla base degli elementi indicati dall'art.133 (precedenti specifici e offensività dei fatti)

Massime di principio

  • Il principio del ne bis in idem richiede identità 'storico-naturalistica' del fatto (condotta-nesso causale-evento). Differenze temporali o diverse concrete modalità esecutive possono giustificare giudicati distinti.
  • Le valutazioni di merito (es. valutazione delle intercettazioni, apprezzamento della credibilità e del quadro probatorio e determinazione della pena) sono difficilmente sindacabili in Cassazione se motivate in modo non contraddittorio e razionale.
  • La mera corrispondenza di un disegno criminoso non equivale all'identità del singolo fatto: la prosecuzione o ripetizione di condotte in epoche diverse può configurare reati distinti e non preclusi dal ne bis in idem.
  • Per il riconoscimento delle attenuanti generiche il difensore deve indicare elementi concreti e specifici che giustifichino la diminuzione della pena; censure generiche sono inammissibili.
  • Le intercettazioni che riportano descrizioni dettagliate e coerenti con altri elementi probatori (sequestri, precedenti operazioni) possono fondare la responsabilità per traffico di stupefacenti.
  • La configurazione della fattispecie di 'lieve entità' ex art.73 comma 5 DPR 309/1990 è incompatibile con il possesso di quantità significative (es. 1 kg di cocaina); la difesa deve provare concretamente gli elementi sintomatici della lieve entità.
  • Motivi aggiunti tardivi che introducono questioni non previamente svolte in appello possono essere ritenuti inammissibili o non decisivi se non sorretti da adeguata allegazione probatoria.

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