Sentenza n. 256/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento della determinazione del Responsabile del SUAP n. 263 del 20.2.2025, notificata in data 24.2.2025, con cui il Comune di Tagliacozzo ha disposto la revoca dell’autorizzazione n. 2 di Noleggio Con Conducente (NCC) in titolarità al Sig. Mohamed Basheer Takko; nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresi per quanto occorrer possa (i) la comunicazione di avvio del procedimento del 27.11.2024, (ii) la nota di contestazione e diffida del 13.1.2025, (iii) i richiamati verbali della Polizia Locale e del Responsabile SUAP dell’8-10.10.2024, del 12.10.2024 e del 26.11.2024 e, in ogni caso, (iv) la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 28.2.2025, non notificata all’interessato, di presa d’atto della predetta determinazione di revoca dell’autorizzazione di NCC.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione del Responsabile del SUAP che ha disposto la revoca dell'autorizzazione NCC, nonché la successiva deliberazione di Giunta di mera presa d'atto
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore NCC)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare dal 2018 dell'autorizzazione NCC n. 2, ha impugnato la nuova revoca adottata dal Responsabile del SUAP dopo il ritiro in autotutela di una precedente revoca. Ha dedotto la violazione degli artt. 2, 3 e 21-quinquies l. 241/1990, della l. 21/1992 e del regolamento comunale NCC, il difetto di competenza, il difetto di istruttoria e di motivazione, l'erroneità dei fatti, il travisamento dei presupposti, l'illogicità, l'irragionevolezza, la contraddittorietà, l'ingiustizia manifesta e la violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost. La revoca era stata motivata con il presunto mancato rispetto del vincolo di territorialità, con la pretesa mancata utilizzazione o inidoneità della rimessa comunale e con l'assenza di evidenze dell'attività nel centro urbano, desunta da dichiarazioni di alcuni esercenti. Il ricorrente ha contestato sia la competenza dell'organo emanante sia l'erronea assimilazione del servizio NCC al servizio taxi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati. In via assorbente ha rilevato il difetto di competenza del Responsabile del SUAP: l'art. 11 del regolamento comunale attribuisce alla Giunta il potere di revoca dell'autorizzazione, previa consultazione delle organizzazioni di categoria. La successiva deliberazione di Giunta n. 41/2025, limitandosi alla mera presa d'atto della determinazione dirigenziale, non ha esercitato il potere deliberativo e non ha potuto sanare il vizio. La presa d'atto è stata qualificata come dichiarazione di scienza priva di effetti costitutivi. Il Collegio ha comunque esaminato anche i profili sostanziali, ritenendo illegittima l'interpretazione del vincolo di territorialità. Secondo la l. 21/1992, tale vincolo non limita territorialmente lo svolgimento del servizio NCC, ma impone un collegamento funzionale con il Comune autorizzante, assicurato dalla disponibilità della rimessa nel territorio comunale, dall'inizio e dalla conclusione del servizio presso la rimessa o sede e dal divieto di stazionamento su suolo pubblico per procacciare clientela. La mancata visibilità del servizio nel centro urbano e l'assenza di conoscenza da parte degli esercenti non provano alcuna violazione, essendo incompatibili con la disciplina del NCC, che non opera su piazza come il taxi. Quanto alla rimessa, il Comune non ha dimostrato il mancato utilizzo: la disponibilità giuridica, l'indicazione nel titolo e nella visura camerale, l'utilizzo nel tempo verificato dalla Polizia Locale e la funzione di sede operativa risultavano pacifici. La contestazione riguardava piuttosto una pretesa inidoneità del locale già autorizzato, fondata su rilievi generici e smentiti dalla documentazione e dai sopralluoghi; tale inidoneità, ove non faccia venir meno un requisito essenziale, non costituisce causa tipica di revoca e può al più giustificare adeguamento o regolarizzazione. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 11 del regolamento comunale per l'attività di NCC
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Attribuisce alla Giunta comunale il potere di revoca dell'autorizzazione, mediante deliberazione e previa consultazione delle organizzazioni di categoria; la previsione distribuisce legalmente la competenza e non ha natura meramente organizzatoria.
art. 8, comma 3, l. 21/1992
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Collega il vincolo di territorialità alla disponibilità e all'utilizzo della rimessa nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione; il mancato utilizzo della rimessa indicata può costituire indice sintomatico della violazione.
art. 11, comma 3, l. 21/1992
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Vieta lo stazionamento su suolo pubblico per procurarsi il servizio; l'assenza di stazionamento nel centro urbano non dimostra quindi la violazione del vincolo di territorialità.
art. 11, comma 4, l. 21/1992
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il servizio deve iniziare e terminare presso la rimessa o sede e può essere richiesto anche mediante strumenti tecnologici; non impone un limite spaziale allo svolgimento del servizio né particolari requisiti strutturali del locale oltre quelli essenziali.
art. 3, comma 1, l. 21/1992
il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici
Distingue il servizio NCC dal servizio taxi: il NCC opera su richiesta di un'utenza specifica e non su piazza.
art. 18 del regolamento comunale per l'attività di NCC
è fatto divieto di stazionare con autoveicoli da noleggio con conducente sulle aree pubbliche allo scopo di procurarsi noleggio
Ribadisce il divieto di stazionamento su aree pubbliche per procurarsi clientela.
artt. 2, 3 e 21-quinquies l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Norme richiamate dal ricorrente in relazione alla disciplina del procedimento e della revoca; la decisione è definita principalmente sulla competenza e sull'assenza dei presupposti sostanziali della revoca.
artt. 3, 41 e 97 Cost.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Parametri costituzionali richiamati dal ricorrente; la sentenza accoglie il ricorso sulla base dei vizi di competenza e dei presupposti sostanziali della revoca.
Massime di principio
- Quando una fonte regolamentare attribuisce espressamente a un determinato organo il potere di revocare un'autorizzazione, la revoca adottata da altro organo è viziata per difetto di competenza; una successiva deliberazione di mera presa d'atto non sostituisce l'atto provvedimentale richiesto e non sana il vizio, perché costituisce una dichiarazione di scienza priva di effetti costitutivi.
- Il vincolo di territorialità dell'autorizzazione per il noleggio con conducente non costituisce un limite spaziale allo svolgimento del servizio, ma un vincolo funzionale di collegamento con il Comune autorizzante, assicurato dalla disponibilità della rimessa nel territorio comunale, dall'inizio e dalla conclusione del servizio presso la rimessa o sede e dal divieto di stazionamento su suolo pubblico per procacciare clientela.
- La mancata visibilità del servizio NCC nel centro urbano, la mancata conoscenza dell'attività da parte di esercenti locali e l'assenza di stazionamento del veicolo su suolo pubblico non dimostrano la violazione del vincolo di territorialità, poiché tali elementi sono compatibili con il modello legale del NCC e con la sua distinzione dal servizio taxi.
- La revoca dell'autorizzazione NCC non può fondarsi sulla mera contestazione dell'inidoneità della rimessa già indicata nel titolo, quando non sia dimostrato il venir meno di un requisito essenziale per l'autorizzazione; in tal caso possono eventualmente essere adottate misure di adeguamento o regolarizzazione, ma non la revoca per un presupposto non tipizzato.
- La disponibilità giuridica e l'utilizzo della rimessa indicata nell'autorizzazione devono essere accertati in concreto; quando tali elementi risultano documentati e verificati dall'amministrazione, contestazioni generiche sull'accessibilità o sull'idoneità del locale non sono sufficienti a sostenere la revoca.
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