Cassazione Penale, Ordinanza n. 05413/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna per violazione della disciplina sull'immigrazione e per falsità in documenti, deducendo un solo motivo relativo al trattamento sanzionatorio. In particolare ha contestato la graduazione della pena e la riduzione applicata a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, riproponendo sostanzialmente le censure già svolte in appello. La Corte di cassazione ha rilevato che tali doglianze tendevano a ottenere una nuova valutazione del merito sulla congruità della pena, operazione non consentita nel giudizio di legittimità, e che la motivazione della sentenza di appello era congrua e non manifestamente illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la determinazione della pena rientri nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p., e che in cassazione non sia ammissibile una censura che miri a una rivalutazione della congruità della pena, salvo ipotesi di arbitrio o manifesta illogicità, non ravvisate nel caso concreto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 13, comma 13, d.lgs. 286/1998
Norma posta a base della condanna confermata in appello; nel testo non è specificata la condotta materiale contestata oltre al richiamo alla disposizione.
art. 81 c.p.
Richiamato come base della contestazione per la continuazione tra i fatti oggetto di condanna.
art. 495 c.p.
Norma incriminatrice contestata e confermata in appello; il testo non ne descrive ulteriormente la fattispecie concreta.
art. 497-bis c.p.
Norma incriminatrice contestata e confermata in appello; il testo non ne descrive ulteriormente la fattispecie concreta.
art. 132 c.p.
Richiamato come criterio legale di esercizio del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena.
art. 133 c.p.
Richiamato come parametro di valutazione per la graduazione della pena in relazione al fatto e alla personalità dell'imputato.
Massime di principio
- La determinazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, che deve esercitarla secondo i criteri di legge relativi alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere dell'imputato.
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che miri a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, quando la scelta sanzionatoria non sia frutto di arbitrio, non presenti manifeste illogicità e sia sorretta da motivazione sufficiente.
- La doglianza sul trattamento sanzionatorio è inammissibile se si risolve nella mera riproposizione delle stesse argomentazioni già dedotte in appello, senza offrire elementi nuovi o specifiche censure alla motivazione del giudice di merito.
- La motivazione sulla pena è sufficiente quando dia conto, in modo non apparente, delle ragioni per cui la sanzione concretamente irrogata è ritenuta proporzionata al fatto e alla personalità del condannato.
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