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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05587/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale all'esito di giudizio abbreviato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in ipotesi lieve. Con l'unico motivo ha denunciato vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., ma la doglianza è stata ritenuta assolutamente generica e non specificamente argomentata in fatto e in diritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo dedotto era privo di specificità e quindi violava l'art. 581, lett. d), c.p.p.; tale violazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende, non escludendosi profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice del fatto contestato, relativo alla detenzione a fini di spaccio in ipotesi di lieve entità; la condanna di merito è stata confermata e non è stata oggetto di revisione nel merito in cassazione.

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente quale parametro del vizio di motivazione dedotto, senza che la censura sia stata articolata in modo specifico.

  • art. 581, lett. d), c.p.p.

    I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta

    impone che i motivi di impugnazione siano specifici e sorretti da puntuali ragioni di diritto e di fatto; la loro genericità integra violazione della norma.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    la violazione del requisito di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    fattispecie di reato per la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile nei gradi di merito.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con puntuale indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ciascuna richiesta; la generica denuncia di un vizio motivazionale non soddisfa tale requisito.
  • La mancanza di specificità del motivo integra una violazione dell'art. 581, lett. d), c.p.p. che determina l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità, il giudice di legittimità può porre a carico del ricorrente le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende ove non sia esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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