Sentenza del 05/10/2017 n. 3983 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Appello - Genericità del vizio di motivazione - Specificità dei motivi di appello - Carenza - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 546/1992, poiché non conteneva motivi specifici rivolti contro la sentenza di primo grado. La mera riproposizione delle contestazioni già formulate contro l'atto impositivo non è stata ritenuta sufficiente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha riproposto doglianze generiche contro l'atto impositivo, lamentando in modo astratto un vizio di motivazione, senza contestare puntualmente la motivazione della sentenza impugnata né indicare elementi concreti idonei a metterne in discussione le argomentazioni e la decisione finale. È stata quindi rilevata la carenza di specificità dei motivi di appello.
Norme richiamate
Art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'atto di appello tributario deve indicare motivi specifici di impugnazione, rivolti contro la sentenza appellata. La genericità delle censure o la mera riproposizione delle doglianze già svolte in primo grado comporta l'inammissibilità dell'appello.
Massime di principio
- In appello non è sufficiente ripetere le contestazioni mosse contro l'atto impositivo: occorre criticare in modo puntuale le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado.
- La denuncia generica di un vizio di motivazione deve essere accompagnata dall'indicazione concreta dei passaggi motivazionali errati, omessi o illogici e dalla spiegazione della loro incidenza sulla decisione.
- Un atto di appello privo di motivi specifici rischia di essere dichiarato inammissibile senza un esame nel merito delle contestazioni.
- Per evitare l'inammissibilità, ogni motivo deve collegare chiaramente la critica alla parte della sentenza impugnata e indicare quale diversa decisione si sarebbe dovuta adottare.
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