Sentenza del 05/10/2017 n. 851 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Irpef - Sospensione dei versamenti ex d.l. 28 aprile 2009, n. 38 - Acconti dichiarati ma non versati - Avviso di accertamento ex art. 36 bis d.p.r. 600/1973 - Fondamento - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa non può essere recuperata mediante il solo controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973. Poiché occorre valutare la sussistenza dei presupposti della sospensione prevista dal D.L. n. 38/2009, l'Amministrazione deve procedere mediante un avviso di accertamento congruamente motivato. L'atto fondato esclusivamente sulla procedura automatizzata è pertanto privo di idoneo fondamento e il contribuente risulta vittorioso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il recupero di acconti IRPEF dichiarati dal contribuente ma non versati perché sospesi in applicazione del D.L. 28 aprile 2009, n. 38. Il contribuente ha contestato l'utilizzo della procedura automatizzata prevista dall'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che il recupero richiedesse una verifica della legittimità e dell'applicabilità della sospensione e, quindi, un atto impositivo adeguatamente motivato.
Norme richiamate
Art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La norma consente il controllo automatizzato dei dati dichiarati e la correzione di errori immediatamente rilevabili, ma non è idonea a fondare il recupero quando sia necessario valutare la spettanza di una sospensione dei versamenti.
D.L. 28 aprile 2009, n. 38
La disciplina della sospensione dei versamenti deve essere esaminata dall'Amministrazione prima di recuperare gli acconti dichiarati ma non pagati; la relativa valutazione non può essere elusa mediante il solo controllo automatizzato.
Massime di principio
- Il controllo automatizzato è utilizzabile per errori meramente formali o aritmetici e per dati già definiti nella dichiarazione, non quando occorre interpretare norme agevolative o verificare il diritto a una sospensione.
- Se il mancato versamento dipende dall'applicazione di una norma speciale di sospensione, l'Amministrazione deve esaminare concretamente i relativi presupposti e motivare adeguatamente la pretesa.
- Un recupero fiscale fondato su una valutazione giuridica non immediata dovrebbe essere notificato tramite un avviso di accertamento motivato, con indicazione delle ragioni per cui la sospensione non è applicabile.
- In situazioni analoghe, il contribuente può contestare l'atto se l'Amministrazione ha utilizzato una procedura automatizzata nonostante la necessità di valutazioni interpretative o istruttorie.
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