Sentenza del 05/10/2017 n. 214 - Comm. Trib. Prov. Lecco
Irap - Istanza di rimborso - Competenza territoriale Ufficio - Domicilio fiscale se soggetto persona fisica - Sede società se soggetto diverso da persona fisica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda l'individuazione dell'Ufficio territorialmente competente a ricevere un'istanza di rimborso IRAP dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 300/1999, che ha istituito le Agenzie fiscali. La competenza deve essere determinata in base alla posizione del soggetto che richiede il rimborso: per le persone fisiche rileva il domicilio fiscale, mentre per le società e gli altri soggetti diversi dalle persone fisiche rileva la sede legale o, comunque, la sede dell'ente istante.
La decisione
Il principio affermato è che l'istanza di rimborso IRAP deve essere presentata all'Ufficio territorialmente competente secondo la natura del richiedente: domicilio fiscale del contribuente se persona fisica; sede della società o dell'ente se il richiedente è un soggetto diverso da una persona fisica. Il testo non specifica gli estremi della controversia né l'esito processuale concreto, ma enuncia il criterio di competenza territoriale applicabile.
Norme richiamate
D.lgs. n. 300/1999
L'entrata in vigore del decreto legislativo, istitutivo delle Agenzie fiscali, comporta l'applicazione del criterio di competenza territoriale dell'Ufficio basato sul domicilio fiscale della persona fisica o sulla sede della società o dell'ente.
Disciplina dell'IRAP
Le istanze di rimborso dell'imposta devono essere rivolte all'Ufficio territorialmente competente secondo la localizzazione fiscale del soggetto istante.
Massime di principio
- Per una persona fisica, l'istanza di rimborso IRAP va normalmente presentata all'Ufficio competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento rilevante.
- Per una società, un ente o altro soggetto diverso da una persona fisica, la competenza territoriale si individua in base alla sede dell'istante.
- La mera individuazione dell'Ufficio che ha materialmente gestito precedenti adempimenti non determina necessariamente la competenza al rimborso: occorre applicare il criterio territoriale previsto per la natura del richiedente.
- Prima di presentare l'istanza è opportuno verificare domicilio fiscale o sede alla data rilevante e conservare la documentazione che ne dimostri l'ubicazione.
- Il testo fornito enuncia un principio di competenza territoriale, ma non consente di ricostruire con certezza quale parte abbia formalmente vinto la controversia; l'indicazione del vincitore è quindi meramente orientativa.
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