Sentenza del 05/10/2017 n. 283 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Inammissibilità ricorso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Ufficio è stata respinta. Il ricorso cumulativo è stato dichiarato ammissibile, poiché la trattazione congiunta dei due avvisi risultava giustificata dalla connessione oggettiva tra gli atti. Dal testo fornito non emergono ulteriori decisioni sul merito degli accertamenti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio ha sostenuto che il ricorso fosse inammissibile ai sensi degli artt. 18 e 22, comma 4, del D.Lgs. 546/1992, poiché il contribuente aveva impugnato con un unico ricorso due distinti avvisi di accertamento. Il collegio ha tuttavia ritenuto sussistente una connessione oggettiva tra gli atti, in quanto riguardavano il medesimo tributo e differivano soltanto per l'annualità d'imposta, ossia gli anni 2010 e 2011.
Norme richiamate
Art. 18 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La disposizione disciplina il ricorso nel processo tributario e i suoi requisiti essenziali. Nel caso esaminato, l'Ufficio l'ha richiamata per sostenere l'inammissibilità dell'impugnazione cumulativa.
Art. 22, comma 4, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La disposizione è stata invocata dall'Ufficio in relazione ai requisiti e alle modalità di proposizione del ricorso. Il collegio ha escluso che la proposizione di un unico ricorso contro due avvisi determinasse automaticamente l'inammissibilità, considerata la connessione oggettiva tra gli atti.
Massime di principio
- La proposizione di un unico ricorso contro più atti tributari non è necessariamente inammissibile: occorre verificare se tra gli atti sussista una connessione oggettiva o soggettiva.
- La connessione oggettiva può essere ravvisata quando gli atti riguardano il medesimo tributo e differiscono soltanto per il periodo d'imposta, soprattutto se le questioni contestate sono analoghe o collegate.
- La possibilità di impugnazione cumulativa non elimina la necessità di identificare chiaramente ciascun atto, le relative annualità, le pretese fiscali e i motivi di ricorso.
- L'ammissibilità del ricorso cumulativo riguarda il profilo processuale e non implica, di per sé, l'accoglimento delle contestazioni nel merito.
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